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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08714/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. È rimasta ferma la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna a due anni di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commessa ad Augusta il 19/04/2022. Con il primo motivo ha contestato l'applicazione della recidiva e, più in generale, la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una carenza argomentativa e chiedendo un sostanziale riesame nel merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in deduzioni generiche e in una critica di merito, rilevando che i giudici di merito avevano motivato in modo sufficiente richiamando i precedenti dell'imputato e l'assenza di elementi positivi, anche alla luce dei principi sulla non sufficienza del solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    costituisce il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato in via definitiva nel giudizio di legittimità, senza che la Corte ne affronti il merito incriminatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi o circostanze positive; il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente a fondare la concessione del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizza negativamente i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi concreti di segno positivo, senza dover analiticamente confutare ogni possibile profilo favorevole.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non impone più la concessione delle attenuanti generiche: l'imputato deve offrire elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento.
  • La recidiva può essere motivata con riferimento alla prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, purché il giudice dia conto, anche sinteticamente, della relazione tra il fatto e i precedenti dell'imputato.
  • In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che, sotto la veste della denunciata carenza motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende se non ricorrono cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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