Sentenza n. 13976/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento di un titolo professionale abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda telematica di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, presentata il 15 aprile 2025 ai sensi della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto che era decorso il termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso. In particolare, ha richiamato il termine complessivo di 120 giorni risultante dal combinato disposto dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuta adozione di un provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’obbligo del Ministero di provvedere, essendo sufficienti, ai fini dell’azione avverso il silenzio, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza un pronunciamento dell’amministrazione. Ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Quanto ai termini, ha rilevato che l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi quando siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento espresso e non risultavano elementi contrari, il Tribunale ha accertato il silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto del carattere massivo dei procedimenti. Ha inoltre nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell’amministrazione e di ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con l’ordine giudiziale di adottare un provvedimento espresso.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea nel Ministero competente per l’istruzione.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’amministrazione deve verificare tempestivamente la completezza della documentazione e richiedere, ove occorra, le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche i trenta giorni per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine massimo complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato nella disciplina previgente come Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere richiede e, in linea generale, è dimostrata dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli professionali dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione, richiedere eventualmente le integrazioni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Quando siano necessarie integrazioni documentali, il termine massimo complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli professionali dei docenti può arrivare a quattro mesi, decorrenti dalla presentazione della domanda, secondo il coordinamento tra il termine per la verifica della completezza e quello per la decisione sulla documentazione completa.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, stabilendo un termine per l’esercizio sostitutivo.
- La particolare natura massiva dei procedimenti amministrativi può giustificare l’assegnazione giudiziale di un termine per provvedere più ampio rispetto al termine ordinario ormai scaduto, senza eliminare l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
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