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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26811/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per due distinti reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (sostenendo che le intercettazioni erano ambigue e non dimostravano cessione; per il capo 39 non vi era prova che il soggetto escusso avesse acquistato droga da Ritiro; per il capo 41 mancavano le circostanze tipiche dello spaccio come contatti con numerosi clienti, messaggi/telefonate brevi per appuntamenti, accordi per riscossione denaro) e contestava altresì la genericita' e stereotipia della motivazione sulle esigenze cautelari e l'inidoneita' di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato al controllo della manifesta illogicità o violazione di norme e non consenta una rivalutazione dei fatti già valutati dal giudice di merito. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale del Riesame: per il capo 39 ha richiamato accordi per un incontro con Fakaj e il ritrovamento successivo in capo a quest'ultimo di un grammo di cocaina; per il capo 41 la Corte ha ritenuto rilevanti conversazioni dalle quali emergeva il confezionamento di dosi con il padre e il rinvenimento di dosi e materiale per il confezionamento in perquisizione. Sotto il profilo cautelare il Tribunale aveva valutato la disponibilità reiterata di cocaina, la dimestichezza nel confezionamento, e i precedenti dell'indagato, ritenendo concreto e attuale il pericolo di reiterazione e l'inidoneità di misure non detentive. Conseguentemente, ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 4 giugno.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    ordinanza del Tribunale a norma dell'art. 309 c.p.p.

    norma procedurale richiamata come base per l'ordinanza di riesame delle misure cautelari

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    illecito in materia di sostanze stupefacenti contestato nei capi 39 e 41

    norma sostanziale che disciplina il reato di cui era accusato il ricorrente

  • art. 273 cod. proc. pen.

    riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

    la Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in mancanza/manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen. (nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47)

    criterio dell'attualità del pericolo

    l'attualità del pericolo di reiterazione va valutata prognosticamente sulla base della personalità dell'accusato, delle modalità del fatto e delle sue condizioni di vita; non richiede previsione di una specifica occasione per delinquere

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può censurare solo violazioni di legge o motivazioni manifestamente illogiche, non la diversa valutazione dei fatti svolta dal giudice di merito.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono valutazione di fatto di competenza del giudice di merito e non possono essere rimesse alla Corte di legittimità se non quando la motivazione che le recepisce sia manifestamente illogica o irragionevole.
  • Per contrastare una misura cautelare in materia di stupefacenti è necessario dimostrare concretamente l'assenza di indizi gravi o la manifesta illogicità delle inferenze tratte dal giudice, non semplici rilievi alternativi sulla lettura del compendio probatorio.
  • La prognosi di rischio di reiterazione (attualità) si fonda sulla personalità dell'indagato, sulle modalità del fatto e sulle condizioni di vita; non è richiesta la prova di una specifica occasione imminente per delinquere.
  • Per casi di spaccio, elementi quali ritrovamento di dosi, materiale per il confezionamento, conversazioni che indicano confezionamento/cessione e ripetizione di condotte rafforzano la valutazione della gravità e della necessità di misure detentive; la mera contestazione che si tratti di 'due episodi isolati' è insufficiente se il quadro indiziario permette una prognosi di rischio.

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