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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22242/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Costanzi chiedeva l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale da scontare in Romania ai sensi del d.lgs. n. 38/2016 (attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI). Il Tribunale aveva invece applicato la detenzione domiciliare per la pena residua e rigettato l'affidamento all'estero ritenendo la documentazione prodotta (un contratto di comodato in rumeno e una fattura 2020) e i contatti telefonici con l'UEPE insufficienti per valutare l'affidabilità del condannato, la regolarità del lavoro svolto in Romania e l'effettiva evoluzione della personalità verso modelli sociali adeguati; inoltre Costanzi ha numerosi precedenti che, secondo il Tribunale, potevano compromettere l'efficacia preventiva della misura alternativa. Il ricorrente censurava il mancato svolgimento di un'istruttoria adeguata e sosteneva che l'UEPE aveva compiuto gli accertamenti necessari; proponeva anche che il Tribunale avrebbe potuto acquisire informazioni tramite il Ministero o l'Interpol.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il d.lgs. n. 38/2016 consente l'esecuzione dell'affidamento in prova all'estero ma non attribuisce al Tribunale strumenti coercitivi o procedure specifiche per acquisire informazioni nei Paesi esteri. La decisione negativa del Tribunale di Sorveglianza è stata ritenuta fondata sulla mancata possibilità di esprimere il giudizio prognostico favorevole richiesto dall'art. 47 ord. pen., data l'insufficienza della documentazione e la scarsità di collaborazione verificabile; tale valutazione è rimessa al merito e non è manifestamente illogica. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La norma richiede un giudizio prognostico favorevole sulla capacità della misura alternativa di contribuire alla rieducazione e alla prevenzione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non potesse esprimere tale giudizio per mancanza di dati concreti sulla persona e sulla sua condotta, giustificando il rigetto.

  • d.lgs. n. 38 del 2016

    Regola l'esecuzione in uno Stato estero delle misure alternative alla detenzione in attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI. La Corte osserva che il decreto abilita l'esecuzione all'estero ma non fornisce strumenti per l'acquisizione di informazioni probatorie da altri Stati; pertanto il Tribunale resta chiamato a valutare la sufficienza della documentazione prodotta.

  • Decisione quadro 2008/947/GAI

    Base europea che consente l'esecuzione delle misure alternative in altri Stati aderenti; la Corte conferma l'applicabilità ma sottolinea che l'esecuzione all'estero richiede comunque elementi concreti idonei a dare certezza al giudizio prognostico del giudice nazionale.

Massime di principio

  • Il d.lgs. n. 38/2016 consente l'affidamento in prova all'estero ma non obbliga il giudice a cercare informazioni all'estero con strumenti particolari; il Tribunale può richiedere prove e documentazione concrete e può legittimamente rigettare la richiesta se tali elementi sono scarsi o inaffidabili.
  • La valutazione sulla adeguatezza della collaborazione del condannato e sulla sufficienza della documentazione è una valutazione di merito: il giudice di merito può negare la misura alternativa se non ha elementi certi per esprimere il giudizio prognostico favorevole ex art. 47 ord. pen.; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione o illogicità manifesta.
  • Per aumentare le probabilità di accoglimento di una richiesta di esecuzione all'estero è necessario fornire documentazione completa e traducibile (certificati di lavoro, di residenza, rapporti dettagliati dell'UEPE estero, assenza di procedimenti pendenti, programmi di trattamento), dimostrare collaborazione reale con i servizi e fornire elementi che confutino il rischio di recidiva (soprattutto in presenza di precedenti gravi).
  • La presenza di precedenti penali rilevanti e di condanne per reati economici o associativi può orientare negativamente la valutazione in ordine all'efficacia preventiva della misura alternativa.
  • Non esiste un obbligo normativo per il Tribunale di attivare d'ufficio canali come il Ministero della Giustizia o l'Interpol per acquisire informazioni; tali iniziative sono possibili ma non imposte e la loro assenza non è di per sé motivo di illegittimità del rigetto se la documentazione disponibile è insufficiente.

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