Sentenza del 17/10/2017 n. 2258 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Accertamento e controlli - Rettifica solo sulla base delle quotazione O.M.I. - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica basata soltanto sulle quotazioni OMI non è ritenuta sufficiente. Tali quotazioni rappresentano intervalli riferiti a immobili ordinari di una determinata zona e non costituiscono una misura automatica del valore economico del bene specificamente trasferito. L'ufficio deve quindi correggere e integrare il dato OMI con ulteriori elementi di valutazione idonei a dimostrare il reale valore venale dell'immobile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di una rettifica del valore di un immobile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali fondata esclusivamente, o prevalentemente, sulle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Il principio affermato è che le quotazioni OMI possono costituire un punto di partenza o un elemento di valutazione, ma non sono sufficienti da sole a dimostrare il valore venale del singolo immobile. L'ufficio deve effettuare una stima concreta e individualizzata, considerando le caratteristiche, le condizioni, la posizione e ogni altro elemento rilevante dell'immobile.
Norme richiamate
Art. 51, comma 3, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore [...] avendo riguardo ai trasferimenti [...] che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni [...] nonché ad ogni altro elemento di valutazione.
La norma impone una valutazione complessiva del valore venale, basata su trasferimenti comparabili, redditività dell'immobile e ogni altro elemento rilevante. Le quotazioni OMI possono essere utilizzate come supporto, ma non sostituiscono la stima puntuale del singolo bene.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI hanno valore indicativo e non probatorio automatico: da sole non giustificano normalmente una rettifica del valore dichiarato.
- L'Amministrazione deve motivare la rettifica con elementi concreti e specifici riferiti all'immobile, quali comparabili reali, ubicazione, stato di conservazione, superficie, destinazione, qualità e condizioni del bene.
- Il contribuente può contestare una rettifica fondata esclusivamente su valori OMI evidenziando le caratteristiche non ordinarie o peggiorative dell'immobile rispetto ai beni medi considerati nelle quotazioni.
- Le quotazioni OMI esprimono intervalli medi riferiti a immobili ordinari di una zona e non rappresentano necessariamente il prezzo effettivo di mercato del singolo immobile.
- Una rettifica può essere legittima quando i dati OMI sono utilizzati insieme ad altri elementi probatori coerenti e viene spiegato il procedimento con cui si è determinato il valore attribuito al bene.
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