Cassazione Civile, Ordinanza n. 35294/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di pace non avesse svolto una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, limitandosi a valorizzare la sola condanna penale e l’assenza di occupazione. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, davanti al Giudice di pace, di un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino straniero ritenuto socialmente pericoloso in ragione di una condanna penale per reati in materia di stupefacenti. Il giudice di merito aveva respinto il ricorso, reputando sussistente la pericolosità sociale, non provati i legami familiari in Italia e prevalenti le esigenze di sicurezza interna. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e sostanziali, nonché dell’art. 8 CEDU e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la pericolosità sociale fosse stata valutata solo sulla base della condanna del 2018 e senza verifica concreta e attuale della sua persistenza, trascurando anche elementi sopravvenuti come un tirocinio formativo, la mancanza di documenti idonei a lavorare dalla fine del 2020 e la situazione familiare; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme del testo unico immigrazione, della CEDU e degli artt. 29 e 30 Cost., lamentando che il giudice non avesse considerato adeguatamente i suoi legami familiari e l’inserimento sociale in Italia, né la documentazione prodotta a loro dimostrazione. Le amministrazioni intimate non hanno resistito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata prospettata la violazione/falsa applicazione di norme di diritto come vizio dedotto in cassazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stata prospettata anche l’omessa/insufficiente valutazione dei fatti decisivi
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della decisione
artt. 4, 5, 9, 13 e 19 d. lgs. 286/1998
richiamati in relazione ai presupposti e ai limiti dell’espulsione dello straniero
art. 13, comma 2-bis, d. lgs. 286/1998
la Corte richiama la necessità di valutare natura ed effettività dei vincoli familiari, durata del soggiorno e legami con il Paese d’origine
art. 13, comma 2, lett. c), d. lgs. 286/1998
in tema di espulsione per pericolosità sociale, la valutazione deve essere concreta e attuale
art. 8 CEDU
richiamato in relazione alla tutela della vita familiare e privata nello scrutinio dell’espulsione
art. 2697 c.c.
richiamato quanto al riparto dell’onere della prova sui fatti posti a base delle allegazioni
artt. 29 e 30 Cost.
richiamati a sostegno della tutela dei rapporti familiari
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
indicato come norma penale alla base della condanna valorizzata ai fini dell’espulsione
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
direttiva 2008/115/CE
evocata per l’esigenza di una valutazione caso per caso nell’adozione del provvedimento espulsivo
Massime di principio
- Ai fini dell’espulsione dello straniero per pericolosità sociale, il giudizio deve essere fondato su una valutazione concreta e attuale della pericolosità, non potendo risolversi in un richiamo automatico a precedenti penali o a una condizione di mera mancanza di occupazione.
- La motivazione del provvedimento espulsivo o della decisione che lo conferma deve indicare gli elementi fattuali specifici da cui desumere la pericolosità sociale, attraverso un esame complessivo della personalità e della condotta di vita dell’interessato.
- Quando l’espulsione incide sulla vita familiare dello straniero, deve essere considerata in modo effettivo la natura dei vincoli familiari, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e i legami con il Paese d’origine, secondo una valutazione caso per caso.
- La mancata considerazione di documenti e circostanze sopravvenute potenzialmente idonei a escludere o attenuare la pericolosità sociale integra vizio di motivazione censurabile in cassazione.
- In presenza di un motivo di ricorso accolto che comporti la cassazione del provvedimento impugnato per difetto di adeguata motivazione sulla pericolosità sociale, i motivi ulteriori restano assorbiti.
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