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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2809/2020 del 06/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo agli anni 2006 e 2007, contestando la determinazione del valore di un'area fabbricabile e l'applicazione delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto l'impugnazione e la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 21/2013 depositata il 5 febbraio 2013, aveva rigettato l'appello. In cassazione la contribuente ha articolato dieci motivi: (1) il valore attribuito all'area non avrebbe considerato i vincoli gravanti sul terreno, il prezzo indicato nell'atto di acquisto e una consulenza tecnica di parte; (2) l'avviso sarebbe illegittimo per la mancata allegazione delle perizie e della deliberazione comunale relativa al 2007; (3) sarebbe mancata la sottoscrizione autografa del dirigente; (4) non sarebbe stato dimostrato il possesso del titolo di studio richiesto per il sottoscrittore; (5) non sarebbe stata provata la sua qualifica dirigenziale; (6) l'avviso non avrebbe indicato l'autorità amministrativa presso la quale tutelare le proprie ragioni; (7) sarebbe stata applicata una sanzione superiore al 30% e il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato privo di adeguata motivazione; (8) si sarebbe dovuto applicare il cumulo giuridico anziché quello materiale; (9) la determinazione dei valori delle aree fabbricabili sarebbe stata adottata da un organo incompetente, la Giunta anziché il Consiglio; (10) la deliberazione del 2006 sarebbe stata adottata senza adeguata istruttoria e senza rendere conoscibili i dati utilizzati. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva verificato la corretta applicazione dei criteri legali di valutazione dell'area fabbricabile e, in assenza di terreni comparabili, il prezzo dell'atto di vendita e la consulenza di parte non imponevano una diversa conclusione. Il secondo motivo è infondato: la CTR aveva accertato che perizia e deliberazione erano allegate e, comunque, gli atti a contenuto generale pubblicati non sono soggetti all'obbligo di allegazione; la contribuente aveva inoltre dimostrato di conoscerne il contenuto. I motivi terzo, quarto e quinto sono infondati: per gli atti tributari locali prodotti con sistemi informatici automatizzati la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del responsabile; la legge non impone l'allegazione del provvedimento di designazione; i requisiti relativi agli accertatori non si applicano al dirigente responsabile dell'imposta. Quanto alla prova della qualifica dirigenziale, la contribuente non aveva dimostrato il vizio dedotto e il Comune aveva documentato l'inquadramento del funzionario. Il sesto motivo è smentito dalla lettura dell'avviso, che conteneva l'indicazione contestata. Il settimo motivo è infondato: la CTR aveva accertato che per il 2006 era stata irrogata la sanzione per omessa denuncia e per il 2007 quella per omesso versamento; la motivazione della sanzione collegata al tributo può coincidere con quella dell'avviso. L'ottavo motivo è infondato perché il cumulo giuridico non opera per l'omesso versamento di un tributo già liquidato; nel caso concreto le violazioni riguardavano, rispettivamente, l'omessa denuncia e l'omesso versamento. Il nono motivo è inammissibile nella parte in cui presuppone che l'accertamento si fondasse sui valori medi deliberati, mentre l'avviso era basato sulle perizie relative al bene; la Corte ha inoltre escluso l'incompetenza della Giunta nella determinazione dei valori di riferimento. Il decimo motivo è infondato: non sussisteva obbligo di allegare i dati e i documenti delle ricerche utilizzate, e la valutazione era basata su perizie del Settore Valutazioni comunale. La società è stata condannata a rifondere al Comune le spese, liquidate in euro 600 oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992

    Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    Il valore imponibile delle aree fabbricabili va determinato secondo i criteri legali indicati, considerando l'anno d'imposizione e le caratteristiche dell'area; il giudice di merito deve verificarne la corrispondenza ai parametri normativi.

  • art. 7, L. 212/2000

    L’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto della L. n. 212 del 2000, art. 7, (cd. Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere, comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati necessari a rendere comprensibili le ragioni, anche fattuali, della pretesa; non comprende atti irrilevanti o atti normativi e amministrativi generali conoscibili attraverso la pubblicazione legale.

  • art. 1, comma 87, L. 549/1995

    In tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale.

    Per gli atti di liquidazione o accertamento dei tributi regionali e locali prodotti da sistemi automatizzati, l'indicazione a stampa del responsabile può sostituire la firma autografa, purché il responsabile sia individuato con apposito provvedimento dirigenziale. La norma non impone di allegare tale provvedimento all'avviso.

  • art. 1, comma 187, L. 296/2006

    Va altresì osservato (quarto motivo) che i requisiti richiesti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 187, si riferiscono al potere degli enti locali di nominare degli accertatori cui conferire determinati poteri (contestazione immediata, redazione e sottoscrizione del verbale) e non a quelli che devono possedere i Dirigenti responsabile dell’imposta comunale sugli immobili nominati ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, come correttamente rilevato dalla CTR.

    I requisiti previsti per gli accertatori cui sono attribuiti specifici poteri di contestazione e verbalizzazione non si estendono ai dirigenti nominati come responsabili dell'imposta comunale sugli immobili.

  • art. 2697 c.c.

    Sul piano dell”onus probandi” grava sulla PA la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, mentre grava sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti indicati dalla parte attrice, ovvero la prova dei fatti modificativi od estintivi della obbligazione tributaria, tra i quali debbono certamente ricomprendersi le eccezioni di invalidità od inefficacia, per vizi formali o sostanziali, dell’atto impositivo impugnato.

    Nel giudizio tributario l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa; il contribuente deve provare i fatti che ne contrastano l'efficacia o che modificano o estinguono l'obbligazione, comprese le eccezioni di invalidità dell'atto impositivo.

  • art. 17, D.Lgs. 472/1997

    Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie, prevede che” in deroga alle previsioni dell’art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”.

    Quando le sanzioni sono collegate al tributo, possono essere irrogate contestualmente all'avviso di accertamento senza previa contestazione; la motivazione della sanzione può coincidere con quella dell'avviso.

  • art. 12, commi 1 e 2, D.Lgs. 472/1997

    In relazione a tale ultima previsione questa Corte ha affermato il principio per cui le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, perchè questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.

    Il cumulo giuridico previsto per la continuazione non si applica alle violazioni consistenti nel tardivo o omesso pagamento di un'imposta già liquidata, poiché tali violazioni non incidono sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo.

  • art. 42, comma 2, D.Lgs. 267/2000

    Questa Corte ha già chiarito con sentenza n. 16702 del 27 luglio 2007 (conformi Cass. n. 9216 del 2007, n. 24504 del 2009; n. 15555 del 2010; n. 1661 del 2013; n. 5068 del 2015; n. 15312 del 2018) che “In tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), poichè il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), riconosce al consiglio comunale la facoltà di “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato”, i regolamenti comunali adottati in proposito, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 52, pur non avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro. Di tale potere può fare uso la Giunta comunale, cui la competenza in materia di I.C.I., già del Consiglio comunale, è stata riassegnata dal D.Lgs. n. 267 del 2000”.

    La determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali delle aree fabbricabili può essere effettuata dalla Giunta comunale, cui la competenza in materia ICI è stata riassegnata; i valori così rilevati costituiscono elementi presuntivi e indici di valutazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte rigetta ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune controricorrente le spese di lite che si liquidano in complessive Euro 600,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La base imponibile ICI di un'area fabbricabile è costituita dal valore venale al primo gennaio dell'anno d'imposizione, determinato considerando ubicazione, edificabilità, destinazione consentita, oneri di adattamento e prezzi medi di aree comparabili. Il giudice di merito deve verificare l'applicazione di tali parametri; la valutazione è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • L'obbligo di allegazione previsto dallo Statuto del contribuente riguarda gli atti richiamati necessari a rendere comprensibili le ragioni della pretesa impositiva; non si estende agli atti amministrativi generali e agli atti normativi conoscibili mediante pubblicazione legale.
  • Per gli atti di accertamento dei tributi locali prodotti con sistemi informatici automatizzati, l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile può sostituire la firma autografa. La legge non impone che il provvedimento dirigenziale di individuazione del responsabile sia allegato all'avviso.
  • Nel giudizio tributario l'amministrazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre il contribuente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi e i vizi di invalidità o inefficacia dell'atto impositivo dedotti a fondamento dell'impugnazione.
  • Le sanzioni tributarie collegate al tributo possono essere irrogate contestualmente all'avviso di accertamento; la motivazione della sanzione può essere fornita mediante richiamo alla motivazione dell'avviso.
  • Il cumulo giuridico per continuazione non si applica all'omesso o tardivo versamento di un'imposta già liquidata, trattandosi di violazione successiva e distinta rispetto alla determinazione dell'imponibile o alla liquidazione del tributo.
  • La Giunta comunale può determinare periodicamente valori di riferimento delle aree fabbricabili per zone omogenee; tali valori costituiscono elementi presuntivi e indici di valutazione e non impediscono all'ente di fondare l'accertamento sulla stima specifica dell'area.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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