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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04515/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, con conseguente non luogo a provvedere sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Salerno che lo aveva condannato al risarcimento del danno aquiliano in favore della controparte. Tuttavia, prima della decisione sul merito del ricorso, il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione; la controparte è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità. Il provvedimento della Corte non entra quindi nel merito delle censure, limitandosi a prendere atto della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità, senza decisione sul merito delle questioni impugnate.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, la Corte non provvede sulle spese se non vi è attività difensiva della controparte o se il provvedimento non dispone diversamente.

Come è indicizzato

RamiResponsabilità civileProcesso civile

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