Cassazione Civile, Ordinanza n. 03930/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare originariamente stipulato per l'acquisto e la concessione in godimento di un complesso alberghiero, poi proseguito con la società subentrata nel rapporto. A seguito del mancato pagamento di alcune rate, la concedente ha comunicato la risoluzione anticipata per inadempimento e ha agito per ottenere l'accertamento dell'inadempimento, la restituzione del bene e il pagamento delle rate scadute e di quelle a scadere. La società utilizzatrice ha resistito eccependo, da un lato, l'usurarietà degli interessi moratori e, dall'altro, l'illegittimità della pretesa di cumulare o comunque imporre le rate future dopo la risoluzione, oltre alla nullità o indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della disciplina antiusura per il calcolo del tasso soglia degli interessi di mora; 2) omessa pronuncia sulla questione della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori; 3) violazione dell'art. 1526 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto valido il patto che consentiva al concedente di trattenere i canoni e pretendere quelli scaduti; 4) violazione della normativa bancaria sulla trasparenza e determinabilità degli interessi, sostenendo la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso leasing; 5) violazione dell'art. 1460 c.c. per il rigetto dell'eccezione di inadempimento; 6) censura sulla mancata ammissione di mezzi istruttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei motivi relativi all'usura moratoria, all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo risolto prima della l. n. 124 del 2017 e alla necessità di verificare la determinabilità del tasso leasing ai sensi dell'art. 117 T.U.B. I motivi sull'eccezione di inadempimento e sulle prove sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà compiere i necessari accertamenti in fatto e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 1418 c.c.
Richiamato come parametro di nullità in relazione alla dedotta usurarietà del tasso moratorio.
art. 1343 c.c.
Richiamato in collegamento alla dedotta illiceità della clausola per contrasto con norme imperative.
art. 644 c.p.
Richiamato quale base della disciplina penale dell'usura, rilevante anche nel giudizio civile sulla validità della pattuizione degli interessi.
art. 2, comma 1, l. n. 108 del 1996
I decreti ministeriali richiamati dalla norma possono rilevare anche per gli interessi moratori se contengono la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996
Il tasso soglia va determinato con l'aggiunta dei punti percentuali previsti come ulteriore margine di tolleranza, secondo i criteri applicabili ai decreti ministeriali rilevanti.
art. 1526 c.c.
Ai leasing traslativi risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 si applica in via analogica; il giudice deve riequilibrare le posizioni delle parti e può ridurre l'indennità in via officiosa.
l. n. 124 del 2017
È il discrimine temporale oltre il quale la disciplina legislativa del leasing impedisce di ricorrere alla sola analogia con l'art. 1526 c.c. per i contratti antecedenti.
art. 117, comma 4, T.U.B.
La mancata indicazione del tasso leasing non determina violazione se il tasso è comunque determinabile per relationem tramite criteri prestabiliti e oggettivi, in funzione di trasparenza economica del contratto.
art. 1460 c.c.
Invocato come eccezione di inadempimento della parte utilizzatrice rispetto all'asserito inadempimento della banca, ma il motivo è rimasto assorbito.
artt. 191 e ss. c.p.c.
Richiamati in relazione alle doglianze sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; quando i decreti ministeriali non indicano una specifica maggiorazione per la mora, il confronto va effettuato secondo i criteri desumibili dal TEGM rilevato nei decreti applicabili al periodo considerato, senza applicare retroattivamente maggiorazioni non previste per i contratti anteriori alla relativa rilevazione.
- Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non è consentito sommare materialmente interessi corrispettivi e interessi moratori, dovendo le due componenti essere considerate separatamente per la diversa funzione economico-giuridica che assolvono.
- Nel leasing traslativo risolto prima della l. n. 124 del 2017, in assenza di una disciplina specifica, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c.; il giudice deve verificare l'equilibrio complessivo tra le prestazioni e può intervenire officiosamente sulla misura dell'indennità dovuta dopo la risoluzione.
- La clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisca al concedente la trattenuta dei canoni già pagati e il diritto ai canoni scaduti non è di per sé nulla, ma va coordinata con il rimedio restitutorio e con il potere del giudice di ridurre l'indennità secondo l'art. 1526 c.c.
- Nel leasing immobiliare la mancata indicazione espressa del tasso leasing non integra di per sé violazione dell'art. 117 T.U.B. se il tasso è comunque determinabile sulla base di criteri contrattuali predeterminati, obiettivi e privi di discrezionalità, in funzione della trasparenza economica del rapporto.
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