Sentenza n. 223/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 223/2025 del 12 giugno 2025, emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 155/2024, notificata in data 17 giugno 2025 e passata in giudicato; con la nomina fin da subito di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione e per la condanna del Ministero al pagamento di una somma di denaro per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, e con condanna al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di L'Aquila che aveva riconosciuto il diritto all'assunzione a tempo indeterminato nella classe di concorso A023 con decorrenza dal 1 settembre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dalla Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale del lavoro, l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero nella classe di concorso A023, con decorrenza dal 1 settembre 2023 e con ogni conseguenza giuridica ed economica, nonché l'ordine di retrodatazione dell'assunzione già effettuata. La sentenza, notificata all'Amministrazione e all'Avvocatura dello Stato il 17 giugno 2025, era passata in giudicato il 24 settembre 2025. Dedotta l'inerzia ministeriale, la docente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile senza contestare l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, il ricorso era stato depositato nel rispetto dei termini dimezzati e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. La mancata esecuzione è stata ritenuta provata anche in applicazione del principio di non contestazione, poiché il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non aveva allegato né dimostrato l'avvenuto adempimento. È stato quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inadempimento. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata la natura e l'esiguità del credito e il termine ragionevole assegnato, non era prognosticabile un significativo ritardo imputabile all'Amministrazione; la misura sarebbe risultata sproporzionata e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La procedibilità del giudizio di ottemperanza presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, verificata nel caso concreto mediante la certificazione della cancelleria.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alla natura e all'entità del credito e al termine assegnato per l'adempimento, non sia prevedibile un ritardo significativo imputabile all'Amministrazione e la misura risulti sproporzionata o manifestamente iniqua.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Nel giudizio camerale di ottemperanza si applicano i termini dimezzati per il deposito del ricorso.
art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997
l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è condizione per l'avvio dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione destinataria non abbia dato esecuzione agli obblighi conformativi e sostanziali derivanti dal titolo.
- La mancata ottemperanza può essere ritenuta provata in applicazione del principio di non contestazione quando l'amministrazione, costituitasi in giudizio, non contesti specificamente l'inadempimento e non alleghi l'avvenuta esecuzione del giudicato.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a esercitare i poteri sostitutivi entro un ulteriore termine in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: va esclusa quando, in relazione all'entità del credito, alla natura dell'obbligo e al termine concesso, non sia prognosticabile un significativo ritardo imputabile all'amministrazione e la misura risulti sproporzionata o manifestamente iniqua.
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