Corte di giustizia, Sentenza C-272/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019. — Verein für Konsumenteninformation contro TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Esclusione del diritto delle società dall’ambito di applicazione della Convenzione di Roma e del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore, avente l’unico obiettivo di gestire una partecipazione in una società in accomandita. — Causa C-272/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che un contratto fiduciario per la gestione di una partecipazione in una società in accomandita resta, in linea di principio, soggetto alle regole europee sulla legge applicabile ai contratti. L’esclusione per le questioni di diritto societario non copre la disciplina dei rapporti contrattuali tra fiduciario e consumatore, e la deroga per i servizi forniti esclusivamente all’estero non opera se i servizi sono effettivamente prestati a distanza nello Stato del consumatore. La clausola di scelta del diritto è inoltre abusiva quando non informa correttamente il consumatore della tutela imperativa di cui continua a beneficiare.
Contratto fiduciario relativo alla gestione di una partecipazione in una società in accomandita: esclusione dal campo di applicazione di Roma I, contratti con consumatori e abusività della clausola di scelta del diritto
La questione giuridica
Se gli obblighi derivanti da un contratto fiduciario che ha ad oggetto la gestione di una partecipazione in una società in accomandita siano esclusi dall’ambito di applicazione della Convenzione di Roma e del regolamento Roma I per il fatto di attingere al diritto delle società; se tale contratto rientri nella deroga per i servizi forniti esclusivamente in un altro Stato; e se la clausola di scelta della legge dello Stato della sede della società sia abusiva quando non informa il consumatore della tutela imperativa della legge del suo Stato di residenza.
Principio di diritto
Gli obblighi contrattuali derivanti da un contratto fiduciario che disciplina la gestione di una partecipazione in una società in accomandita non sono esclusi dal campo di applicazione della Convenzione di Roma o del regolamento Roma I, poiché l’esclusione relativa al diritto delle società riguarda solo gli aspetti organici e interni della società, non i rapporti contrattuali tra fiduciario e fiduciante. Un tale contratto non beneficia della deroga per i servizi da fornire esclusivamente in un altro Stato quando, in concreto, i servizi sono prestati a distanza anche nel paese di residenza del consumatore. È abusiva la clausola non negoziata che designa come applicabile la legge dello Stato della sede della società se, inducendo in errore il consumatore, gli fa credere che si applichi soltanto tale legge senza informarlo che conserva anche la protezione delle norme imperative della legge del suo Stato di residenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, articolo 1, paragrafo 2, lettera e)
- Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, articolo 5, paragrafi 1-4, lettera b)
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), articolo 1, paragrafo 2, lettera f)
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), articolo 3, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, lettera a)
- Direttiva 93/13/CEE, articolo 3, paragrafo 1
- Direttiva 93/13/CEE, considerando 10
Contratto fiduciario relativo alla gestione di una partecipazione in una società in accomandita
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra il VKI e la TVP, società tedesca operante come fiduciaria nella gestione di quote di fondi costituiti in forma di società in accomandita. Oggetto del giudizio era la legittimità di una clausola che designava il diritto tedesco come legge applicabile nei contratti fiduciari conclusi con investitori privati residenti in Austria.
Fatti e procedimento principale
La TVP gestiva, in qualità di fiduciaria e socia accomandante fondatrice, partecipazioni in vari fondi del gruppo MPC. Gli investitori austriaci aderivano tramite moduli standard, sottoscritti in Austria, e versavano gli importi su conti fiduciari aperti in Austria. La TVP svolgeva attività di gestione fiduciaria, trasmetteva informazioni sull’andamento del fondo, distribuiva utili e altri vantaggi patrimoniali e riceveva un compenso annuo pari allo 0,3% del collocamento.
Il VKI ha agito in via inibitoria per vietare l’uso della clausola di scelta del diritto applicabile e di clausole analoghe nelle relazioni con consumatori residenti in Austria, ritenendole contrarie alla Convenzione di Roma, al regolamento Roma I e alla direttiva 93/13.
Questioni pregiudiziali
Il giudice austriaco ha chiesto, in sostanza:
- se gli obblighi derivanti dal contratto fiduciario siano esclusi dal campo di applicazione della Convenzione di Roma e del regolamento Roma I perché riconducibili al diritto delle società;
- se la clausola di scelta del diritto sia abusiva ai sensi della direttiva 93/13;
- se il contratto rientri nell’esclusione relativa ai servizi da fornire esclusivamente in un altro Stato;
- se rilevino, a tal fine, la conclusione del contratto in Austria, la presenza di un sito internet e l’esistenza di un conto fiduciario in Austria.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione di Roma e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento Roma I, in tema di esclusione delle questioni di diritto delle società;
- l’articolo 5 della Convenzione di Roma e l’articolo 6 del regolamento Roma I, relativi ai contratti conclusi dai consumatori;
- l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, sulla nozione di clausola abusiva.
Ragionamento della Corte sull’esclusione per il diritto delle società
La Corte ha ribadito che l’esclusione relativa al diritto delle società riguarda soltanto gli aspetti organici delle società, come costituzione, capacità giuridica, organizzazione interna e scioglimento, nonché la responsabilità personale dei soci e degli organi. Essa non si estende ai contratti sottostanti che regolano i rapporti tra le parti.
Nel caso di specie, il fatto che il contratto fiduciario si colleghi a una partecipazione societaria non lo trasforma in una questione di diritto societario. L’azione del VKI riguardava infatti l’abusività e la liceità di alcune clausole del contratto fiduciario, tra cui quelle sulla legge applicabile, sulla responsabilità del fiduciario e sul luogo di esecuzione. Tali clausole disciplinano rapporti contrattuali e ricadono nella lex contractus.
Ragionamento sulla deroga per i servizi forniti esclusivamente all’estero
La Corte ha poi qualificato il contratto fiduciario come contratto di fornitura di servizi: il fiduciario svolge un’attività retribuita di gestione di ciò che è posto sotto fiducia. Tuttavia, la deroga prevista dalla Convenzione di Roma e dal regolamento Roma I opera solo quando i servizi sono forniti esclusivamente in uno Stato diverso da quello di residenza abituale del consumatore.
Secondo la Corte, occorre verificare se, per la natura stessa delle prestazioni, il consumatore debba recarsi all’estero per beneficiarne. Nel caso concreto, elementi quali:
- il versamento degli importi su conti austriaci,
- il pagamento dei dividendi su conti austriaci,
- l’invio in Austria delle informazioni sulla gestione,
- la possibilità di consultare informazioni e votare tramite internet, indicano che i servizi sono prestati a distanza nel paese di residenza del consumatore. Di conseguenza, l’esclusione non si applica.
Ragionamento sulla clausola di scelta della legge e sulla direttiva 93/13
La Corte ha ricordato che, nei contratti con consumatori, le norme europee consentono la scelta della legge applicabile, ma senza privare il consumatore della protezione delle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza della clausola.
Riprendendo la propria giurisprudenza, la Corte ha affermato che una clausola non negoziata è abusiva quando induce in errore il consumatore facendogli credere che al contratto si applichi solo la legge dello Stato del professionista, senza informarlo della tutela imperativa riconosciutagli dalla legge del suo Stato di residenza. Questo principio vale in generale e non solo per i contratti conclusi per via elettronica.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- gli obblighi contrattuali derivanti da un contratto fiduciario per la gestione di una partecipazione in una società in accomandita non sono esclusi dal campo di applicazione della Convenzione di Roma e del regolamento Roma I;
- non si applica l’esclusione per i servizi da fornire esclusivamente in un altro Stato quando i servizi sono prestati a distanza nel paese di residenza del consumatore;
- è abusiva la clausola di scelta della legge che, non negoziata individualmente, designi la legge dello Stato della sede della società se ingenera nel consumatore l’idea che si applichi solo quella legge, senza indicare la protezione imperativa della legge normalmente applicabile.
Principi affermati
La sentenza chiarisce che il collegamento di un contratto a una partecipazione societaria non basta a sottrarlo alle norme europee sulla legge applicabile ai contratti. Per i contratti con consumatori, inoltre, la prestazione “a distanza” nello Stato di residenza del consumatore impedisce l’applicazione della deroga territoriale prevista per i servizi esclusivamente esteri. Infine, le clausole di scelta della legge devono essere trasparenti rispetto alla tutela inderogabile di cui il consumatore continua a beneficiare.
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