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Sentenza

Sentenza del 15/07/2019 n. 4272 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Controversia - Mancata sottoscrizione funzionario competente - Invalidità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento relativa all'addizionale erariale della tassa automobilistica, cosiddetto superbollo, per l'anno 2011, sostenendo principalmente che il tributo fosse prescritto o comunque richiesto oltre i termini. Aveva inoltre contestato la regolarità della notifica e la validità dell'avviso di accertamento e della cartella, lamentando carenze di motivazione, mancata allegazione degli atti presupposti e mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente. In particolare, sosteneva che la cartella fosse invalida per l'assenza della sottoscrizione del funzionario dell'agente della riscossione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato prescritta la pretesa. È stato accertato che l'avviso di accertamento era stato notificato il 18 luglio 2014, entro il termine triennale previsto per il recupero della tassa automobilistica, e che la cartella era stata notificata nel 2016, quindi tempestivamente. La produzione dei documenti in copia è stata ritenuta ammissibile, poiché il contribuente non aveva contestato in modo specifico la conformità delle copie agli originali. Le contestazioni relative all'avviso di accertamento erano ormai precluse, perché avrebbero dovuto essere proposte contro l'atto presupposto, divenuto definitivo per mancata impugnazione. La mancata sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non è stata ritenuta causa di invalidità, poiché la cartella era riferibile all'autorità emittente e il modello legale previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non richiede la sottoscrizione dell'esattore. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione della cartella e non necessaria l'allegazione dell'avviso di accertamento già regolarmente notificato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973

    La cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente.

    La cartella di pagamento deve rispettare il modello ministeriale e non richiede necessariamente la sottoscrizione autografa dell'esattore o del funzionario competente. L'assenza della firma non determina l'invalidità quando la riferibilità dell'atto all'autorità emittente non è dubbia.

  • Art. 5 del d.l. n. 953/1982

    Il diritto di recupero della tassa automobilistica è di tre anni.

    L'Amministrazione deve notificare l'atto di accertamento entro il terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Una notifica tempestiva dell'accertamento impedisce la decadenza dal potere di recupero.

  • Art. 2712 del codice civile

    Le riproduzioni meccaniche e le copie possono avere efficacia probatoria quando la loro conformità non sia contestata in modo specifico dalla parte contro cui sono prodotte.

  • Art. 2719 del codice civile

    Il disconoscimento della copia fotostatica deve essere espresso, formale e specifico, con riferimento ai singoli documenti; una contestazione generica della produzione in copia non è sufficiente.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    La norma impone determinati requisiti di motivazione e informazione degli atti tributari, ma le relative contestazioni devono essere sollevate tempestivamente contro l'atto cui si riferiscono.

  • Art. 17-bis, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione riguarda la possibile maggiorazione delle spese per il procedimento di reclamo e mediazione, richiesta dall'Agenzia, ma nel caso concreto le spese sono state compensate.

  • Art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 e art. 327 c.p.c.

    La parte rimasta contumace in primo grado può proporre appello, nel rispetto dei termini e delle condizioni processuali applicabili.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non comporta automaticamente la nullità dell'atto: è sufficiente che la cartella sia chiaramente riferibile all'ente o all'agente della riscossione competente e sia conforme al modello legale.
  • Le contestazioni relative alla validità, motivazione, sottoscrizione o notifica dell'avviso di accertamento devono essere proposte impugnando tempestivamente l'avviso stesso. Se l'avviso diventa definitivo, tali vizi non possono normalmente essere fatti valere per la prima volta contro la successiva cartella.
  • Per contestare copie documentali prodotte in giudizio non basta affermare genericamente che sono fotocopie: occorre un disconoscimento espresso, specifico e riferito ai singoli documenti.
  • Quando l'atto presupposto è stato regolarmente notificato e il contribuente ne aveva conoscenza, esso non deve necessariamente essere allegato alla cartella di pagamento.
  • La tempestività della riscossione va valutata distinguendo il termine per notificare l'accertamento da quello successivo per riscuotere il credito. Una notifica dell'accertamento entro il termine di legge può impedire la decadenza e consentire la successiva emissione della cartella.
  • La cartella è sufficientemente motivata quando contiene gli elementi previsti dal modello normativo e consente al contribuente di individuare il tributo, l'anno, l'importo e l'atto presupposto, così da poter controllare la pretesa e difendersi.

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