Sentenza n. 442/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento della concessione demaniale marittima n. 115 del 4.7.2023 rilasciata alla ditta Enjoy Summer srls, di un'area di mq. 950 a carattere stagionale per la realizzazione di uno stabilimento balneare, denominato “Billionaire Beach”, nel Comune di Giardini Naxos, riportata in catasto al foglio di mappa 6 particella 1283 a ridosso del Lungomare Naxos, nella zona di Piazza San Pancrazio; della relazione del Commissario ad acta del 10.6.2023; del verbale di sopralluogo del Commissario ad acta del 21.11.2021; della nota prot. n. 7630 del 6.2.2023 del Commissario ad acta e dello stesso ARTA – STA di Messina; dell'autorizzazione n. 707 del 28.7.2023 dell'ARTA – STA di Messina di occupazione temporanea alla ditta Enjoy Summer; tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Concessione demaniale marittima n. 115 del 4 luglio 2023, relativa a un'area di 950 mq destinata alla realizzazione dello stabilimento balneare "Billionaire Beach", nonché atti presupposti e autorizzazione all'occupazione temporanea
Esito
Favorevole al resistente (stazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato gli atti con cui è stata rilasciata alla società controinteressata la concessione demaniale marittima, deducendo la violazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo, dell'art. 36 del codice della navigazione e dell'art. 18 del relativo regolamento di esecuzione. Ha sostenuto che la concessione non potesse essere rilasciata in assenza del PUDM e che fosse comunque incompatibile sia con il PUDM approvato nel 2012 sia con il nuovo PUDM adottato nel 2023. Sono stati inoltre dedotti carenza dei presupposti di fatto, travisamento, difetto e carenza di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché sviamento di potere e dal pubblico interesse. Il Commissario ad acta avrebbe inoltre omesso di considerare il precedente preavviso di rigetto dell'amministrazione regionale, adottato anche in relazione alle osservazioni negative del Comune. La società controinteressata ha eccepito l'irricevibilità per tardività, nonché l'inammissibilità o improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha esaminato anche l'eccezione relativa al deposito tardivo di documenti effettuato dal Comune.
La decisione
Il TAR ha anzitutto dichiarato inutilizzabili, ai fini della decisione, i documenti depositati dal Comune il 26 ottobre 2025, perché prodotti oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 73 c.p.a. Ha poi accolto l'eccezione di irricevibilità per tardività. Poiché il Comune era soggetto terzo rispetto alla concessione e non destinatario diretto dell'atto, non era necessaria la notificazione individuale: ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., il termine decorreva dalla scadenza del periodo di pubblicazione legalmente previsto. L'art. 32 l. 69/2009, applicabile in Sicilia mediante il rinvio dinamico operato dall'art. 12, comma 2, l.r. 5/2011, attribuisce alla pubblicazione sui siti istituzionali valore di pubblicità legale. La concessione, indicata nella motivazione come DRS n. 337/2023, era stata pubblicata sul sito istituzionale il 5 aprile 2023; da tale data decorreva il termine di sessanta giorni, scaduto il 5 giugno 2023. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto il 3 ottobre 2023, esso era tardivo. Il Collegio ha respinto la tesi secondo cui il termine sarebbe decorso dalla registrazione dell'atto presso la Ragioneria regionale, trattandosi di adempimento interno relativo al controllo contabile, privo di incidenza sulla pubblicità legale e sulla decorrenza del termine di impugnazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile senza esame dei motivi di merito. Le spese sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge
Per gli atti non soggetti a notificazione individuale, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione legalmente previsto; per il terzo leso dall'atto, la pubblicazione legale è sufficiente a far decorrere il termine decadenziale.
art. 32 l. 69/2009
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati
La pubblicazione sui siti informatici istituzionali assolve agli obblighi di pubblicità legale degli atti amministrativi e rende l'atto conoscibile erga omnes.
art. 12, comma 2, l.r. Sicilia n. 5/2011
La disposizione estende nell'ordinamento regionale siciliano l'applicazione dell'art. 32 l. 69/2009 mediante rinvio dinamico, attribuendo valore di pubblicità legale alla pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni regionali.
art. 73 c.p.a.
Il deposito documentale deve avvenire entro il termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza; i documenti depositati oltre tale termine non possono essere considerati ai fini della decisione.
art. 36 cod. nav.
Richiamato dal ricorrente quale disciplina sostanziale della concessione demaniale marittima; la relativa violazione non è stata esaminata per l'irricevibilità del ricorso.
art. 18 regolamento di esecuzione del codice della navigazione
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pubblicazione dell'istanza di concessione e alla disciplina del procedimento concessorio; la relativa violazione non è stata esaminata nel merito.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Applicato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., per la regolazione delle spese processuali.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Ha consentito la compensazione integrale delle spese in presenza delle eccezionali ragioni ravvisate dal Collegio.
Massime di principio
- Per gli atti amministrativi regionali non soggetti a notificazione individuale, il termine per l'impugnazione da parte del terzo decorre dalla pubblicazione avente valore di pubblicità legale sul sito istituzionale dell'amministrazione, secondo la disciplina applicabile, e non dalla successiva conoscenza individuale o da adempimenti interni dell'amministrazione.
- La registrazione di un provvedimento amministrativo presso l'organo contabile dell'amministrazione, quale adempimento interno volto al controllo della regolarità contabile, non incide sulla pubblicità legale dell'atto e non differisce la decorrenza del termine decadenziale per la sua impugnazione.
- I documenti depositati oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 73 c.p.a. non possono essere utilizzati dal giudice ai fini della decisione, salvo le specifiche deroghe previste dalla disciplina processuale, non risultanti nel caso esaminato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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