Regolamento (UE) 2018/1500
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del tiram, in esito alla procedura di riesame prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. A seguito delle valutazioni scientifiche emerse, la Commissione ritiene non dimostrato il rispetto dei criteri di approvazione e interviene anche sulla disciplina delle sementi conciate, vietandone uso e commercializzazione quando trattate con prodotti contenenti tiram. Sono inoltre fissati termini transitori per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per gli eventuali periodi di tolleranza.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram e divieto di uso e commercializzazione di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, con modifica dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva tiram, ai prodotti fitosanitari che la contengono e alle sementi conciate con tali prodotti. Riguarda gli Stati membri, chiamati a revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tiram e, se del caso, a gestire i periodi di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il divieto di uso e immissione sul mercato delle sementi conciate si applica nell'Unione a decorrere dal 31 gennaio 2020. Restano fuori dal divieto eventuali nuove domande di approvazione presentabili ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell'approvazione del tiram e divieto sulle sementi conciate
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 interviene nell'ambito del regime UE di approvazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari. Alla luce dell'esito della procedura di rinnovo e delle conclusioni scientifiche dell'EFSA, la Commissione decide di non rinnovare l'approvazione del tiram e di adeguare di conseguenza l'elenco delle sostanze attive approvate.
Contesto e motivazione della misura
La sostanza attiva tiram risultava già approvata in precedenza e iscritta nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo era stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e il procedimento aveva portato alla trasmissione della relazione di valutazione e delle conclusioni dell'EFSA. Dalle valutazioni sono emerse criticità non superate: rischio acuto elevato per consumatori e lavoratori nell'uso fogliare, rischio elevato per uccelli e mammiferi per gli impieghi esaminati, impossibilità di completare la valutazione del rischio per i consumatori a causa di dati incompleti sul metabolita M1, impossibilità di escludere la formazione di NDMA nell'acqua potabile durante i trattamenti dell'acqua, rischio elevato per gli organismi acquatici legato al DMCS e impossibilità di accertare le potenziali proprietà di interferente endocrino.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le misure riguardano la sostanza attiva tiram, i prodotti fitosanitari che la contengono e le sementi conciate con tali prodotti. Il regolamento opera nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare degli articoli 4, 20, 46, 49 e 78. La misura ha portata vincolante in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Mancato rinnovo e modifica dell'elenco UE
L'articolo 1 dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del tiram. L'articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la riga 73 relativa al tiram dall'allegato, parte A. In questo modo la sostanza viene rimossa dall'elenco UE delle sostanze attive approvate.
Divieto per sementi conciate con tiram
L'articolo 3 introduce un divieto espresso: le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram non possono essere usate né immesse sul mercato. La Commissione giustifica la misura con il rischio per gli uccelli e i mammiferi selvatici derivante dalle sementi conciate. Per ragioni di transizione della filiera sementiera, il divieto si applica solo dal 31 gennaio 2020.
Misure transitorie e tolleranza
L'articolo 4 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tiram entro il 30 gennaio 2019. L'articolo 5 precisa che, ove sia concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e comunque scadere entro:
- 30 aprile 2019 per i prodotti fitosanitari usati per l'applicazione sulle foglie;
- 30 gennaio 2020 per gli altri prodotti fitosanitari, compresi quelli per la concia delle sementi.
Entrata in vigore e possibilità di nuove domande
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il considerando finale chiarisce che il provvedimento non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del tiram ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Inoltre, il legislatore segnala che, poiché la decisione è stata adottata prima della scadenza prorogata del 30 aprile 2019 prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/524, il presente regolamento doveva applicarsi quanto prima.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell'approvazione del tiram
L'approvazione della sostanza attiva tiram non è rinnovata. La decisione è adottata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto non è stato accertato che i criteri di approvazione dell'articolo 4 siano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.
Aggiornamento dell'elenco delle sostanze attive approvate
Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 73 relativa al tiram, con conseguente eliminazione della sostanza dall'elenco delle sostanze attive approvate.
Divieto per le sementi conciate con tiram
Le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram non possono essere usate né immesse sul mercato. Il divieto si applica a decorrere dal 31 gennaio 2020, per consentire una transizione nella catena di approvvigionamento delle sementi.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tiram entro il 30 gennaio 2019.
Periodo di tolleranza
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e scadere entro il 30 aprile 2019 per i prodotti fitosanitari usati per l'applicazione sulle foglie e entro il 30 gennaio 2020 per gli altri prodotti fitosanitari, compresi quelli usati per la concia delle sementi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 3, relativo al divieto di uso e immissione sul mercato delle sementi conciate, si applica dal 31 gennaio 2020.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1501
- Regolamento · 9 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1627
- Regolamento · 8 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1494
- Regolamento · 8 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1495
- Regolamento · 8 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1496
- Regolamento · 8 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1497
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →