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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1627

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1627 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda la valutazione prudente per le segnalazioni a fini di vigilanza (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32018R1627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina tecnica delle segnalazioni prudenziali previste dal COREP, recependo le modifiche introdotte al CRR in materia di valutazione prudente, cartolarizzazione e monitoraggio dei rischi geografici. Vengono rivisti i modelli e le istruzioni per fondi propri, requisiti patrimoniali, rischio di credito, rischio operativo, rischio di mercato, CVA, grandi esposizioni e dati FINREP. L’obiettivo è rendere le segnalazioni più coerenti con il quadro prudenziale vigente e migliorare la capacità delle autorità di vigilanza di monitorare il profilo di rischio degli enti.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 aggiornando il quadro di segnalazione prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in particolare per valutazione prudente, cartolarizzazioni e distribuzione geografica delle esposizioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti alle segnalazioni a fini di vigilanza previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), nonché, per i modelli pertinenti, ai gruppi consolidati e alle imprese di investimento assoggettati ai relativi requisiti prudenziali. Incide sulle segnalazioni COREP e sui relativi allegati tecnici del regolamento (UE) n. 680/2014, imponendo aggiornamenti dei modelli, delle istruzioni e delle frequenze di reporting. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o dicembre 2018.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1627 della Commissione: modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda la valutazione prudente per le segnalazioni a fini di vigilanza

Il regolamento interviene sul quadro tecnico delle segnalazioni di vigilanza degli enti disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, allo scopo di allinearlo alle successive modifiche del CRR e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dall’ABE. In particolare, aggiorna i modelli COREP e le relative istruzioni in materia di fondi propri, requisiti patrimoniali, rischio di credito, cartolarizzazioni, rischio operativo, rischio di mercato, CVA, valutazione prudente e grandi esposizioni.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e tiene conto delle integrazioni apportate, tra l’altro, dal regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente e dal regolamento (UE) 2017/2401 sulla cartolarizzazione. I considerando evidenziano che il regolamento (UE) n. 680/2014 necessitava di un aggiornamento per rispecchiare l’evoluzione del quadro prudenziale e per chiarire istruzioni, definizioni, riferimenti e incongruenze di formattazione che avevano creato difficoltà applicative.

L’intervento è inoltre motivato dall’esigenza di fornire alle autorità competenti strumenti più efficaci per monitorare il profilo di rischio degli enti e per disporre di una visione più completa dei rischi del settore finanziario.

Ambito di applicazione e struttura della modifica

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, che disciplina le segnalazioni a fini di vigilanza che gli enti devono presentare per dimostrare la conformità al CRR. Le modifiche toccano i principali blocchi di reporting:

  • adeguatezza patrimoniale e fondi propri (CA);
  • solvibilità del gruppo (GS);
  • rischio di credito, controparte, diluizione, regolamento e cartolarizzazioni (CR);
  • rischio operativo (OPR);
  • rischio di mercato e CVA (MKR e CVA);
  • valutazione prudente (PRUVAL);
  • esposizioni verso amministrazioni pubbliche (GOV);
  • informazioni finanziarie FINREP;
  • grandi esposizioni e rischio di concentrazione (LE).

Le segnalazioni devono essere effettuate soltanto per i modelli rilevanti rispetto al metodo adottato dall’ente per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

Adeguatezza patrimoniale, fondi propri e coefficienti di capitale

Il modello C 01.00 continua a rappresentare la base della segnalazione dei fondi propri, con dettaglio di capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2. Il modello C 02.00 riassume invece gli importi complessivi delle esposizioni al rischio, ripartendoli tra rischio di credito/controparte/diluizione, rischio di regolamento/consegna, rischi di posizione/cambio/merci, rischio operativo, CVA e altri importi.

Nel modello C 03.00 sono confermati i coefficienti minimi del primo pilastro:

  • CET1: 4,5 %;
  • capitale di classe 1: 6 %;
  • capitale totale: 8 %.

Sono inoltre riportati il TSCR, l’OCR e l’OCR incrementato del P2G, secondo i dati comunicati dall’autorità competente.

Il modello C 04.00 raccoglie le voci per memoria necessarie a ricostruire determinate deduzioni e soglie, tra cui:

  • attività e passività fiscali differite;
  • carenza o eccedenza di rettifiche rispetto alle perdite attese IRB;
  • soglie di deduzione per partecipazioni in soggetti del settore finanziario;
  • importi di capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate e delle grandi esposizioni;
  • specifiche informazioni su gruppi di consolidamento e requisiti minimi di Basilea I.

Disposizioni transitorie e clausola grandfathering

Il modello C 05.01 riassume gli effetti delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491 del CRR. Le colonne distinguono gli aggiustamenti sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sugli importi che incidono sulle attività ponderate per il rischio.

Il modello C 05.02 fornisce invece il dettaglio degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato. Sono disciplinati, in particolare, i limiti relativi agli strumenti ammissibili ai sensi della vecchia direttiva 2006/48/CE e quelli con opzione call o incentivo al rimborso, con indicazione della percentuale applicabile, del limite e dell’eventuale importo eccedente.

Valutazione prudente

La parte dedicata alla valutazione prudente è una delle innovazioni centrali del regolamento. Il nuovo modello C 32.01 è imposto a tutti gli enti per raccogliere dati sul valore assoluto delle attività e passività valutate al fair value utilizzato ai fini della soglia prevista dal regolamento delegato (UE) 2016/101. Vengono anche identificati gli importi esclusi per impatto solo parziale sul CET1 e quelli inclusi nella soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato.

Il modello C 32.02 struttura gli AVA per categoria:

  • incertezza delle quotazioni di mercato;
  • costi di chiusura;
  • rischi del modello;
  • posizioni concentrate;
  • costi amministrativi futuri;
  • chiusure anticipate delle posizioni;
  • rischio operativo.

Sono previsti anche l’AVA totale, l’incertezza upside e le informazioni sul fair value delle esposizioni interessate. Per le prime tre categorie si distinguono gli AVA calcolati secondo il metodo base e i benefici della diversificazione, nonché gli importi determinati con approccio basato su esperti.

I modelli C 32.03 e C 32.04 richiedono, rispettivamente, il dettaglio dei 20 principali AVA per i rischi del modello e delle posizioni concentrate, con indicazione del prodotto, della categoria di rischio, della rilevabilità, dell’AVA attribuito, del fair value, della differenza IPV e della copertura IPV.

Solvibilità del gruppo

I modelli C 06.01 e C 06.02 sono destinati alle segnalazioni consolidate. Il primo riporta il totale del contributo alla solvibilità del gruppo; il secondo fornisce il dettaglio per singolo soggetto incluso nel consolidamento, con dati identificativi, settore della controparte, quota di partecipazione, requisiti patrimoniali, fondi propri e contributi alle riserve di capitale.

Le istruzioni chiariscono che:

  • le imprese madri in uno Stato membro compilano i modelli quando i requisiti sono calcolati su base consolidata;
  • le entità della struttura di gruppo sono segnalate anche se già incluse in un sottogruppo;
  • i contributi ai fondi propri devono essere indicati al netto delle esposizioni infragruppo;
  • le riserve di capitale del gruppo sono ripartite tra i soggetti che le generano, con riferimento ai requisiti di conservazione, anticiclico, sistemico e O-SII/G-SII.

Rischio di credito, controparte e regolamento/consegna

Il modello CR SA continua a essere la base per il metodo standardizzato. Il regolamento ne chiarisce l’ambito di applicazione, la sequenza di classificazione delle esposizioni, il trattamento delle tecniche di mitigazione del rischio e la ripartizione per fattori di ponderazione. Sono precisate le esclusioni, tra cui le posizioni verso la cartolarizzazione, che confluiscono nei modelli specifici, e le esposizioni dedotte dai fondi propri.

Il modello CR IRB disciplina invece il metodo basato sui rating interni, distinguendo tra F-IRB e A-IRB e richiedendo, per ciascuna classe o pool di debitori, PD, LGD, valore dell’esposizione, importi ponderati per il rischio, perdite attese e numero di debitori. Sono espressamente escluse le esposizioni in strumenti di capitale, le posizioni verso la cartolarizzazione e le altre attività diverse dai crediti, che seguono modelli autonomi.

Per la distribuzione geografica delle esposizioni, i modelli CR GB 1 e CR GB 2 sono compilati solo al superamento della soglia del 10 % per le esposizioni non nazionali. La residenza del debitore è il criterio base, ma il valore dell’esposizione e gli importi ponderati per il rischio seguono la residenza del debitore finale. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono allocate agli "altri paesi".

Il modello CR SETT resta dedicato al rischio di regolamento/consegna delle operazioni non liquidate, con fasce di ritardo e fattori da 0 % a 100 %; i requisiti sono moltiplicati per 12,5 per ottenere l’importo dell’esposizione al rischio.

Cartolarizzazioni

La modifica è particolarmente incisiva sul fronte delle cartolarizzazioni. I modelli CR SEC SA, CR SEC IRB e CR SEC Details sono riscritti e adattati al quadro rivisto della cartolarizzazione, con riferimento al regolamento (UE) 2017/2401 e alle disposizioni del CRR applicabili dal 1o gennaio 2019 per i nuovi schemi di reporting.

Il sistema distingue tra:

  • cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche;
  • cedente, promotore, investitore e prestatore originario;
  • cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni;
  • posizioni in bilancio, fuori bilancio e derivati;
  • esposizioni senior, mezzanine e prime perdite;
  • posizioni STS ammissibili al trattamento differenziato.

Sono disciplinati il mantenimento del rischio del 5 %, la soglia di segnalazione delle posizioni soggette a ponderazione del 1 250 %, i fattori di conversione, il trattamento delle linee di liquidità e dei credit substitution, il calcolo di E*, i massimali applicabili e la violazione delle regole di due diligence.

Il modello SEC Details impone una segnalazione granulare per singola operazione: identificativo, tipo di cartolarizzazione, trattamento contabile, trattamento prudenziale, mantenimento, data di creazione, sottostante, metodologia, segmenti, scadenze, garanzie e requisiti patrimoniali. Per gli investitori la compilazione è più limitata, ma resta necessaria per le informazioni essenziali di due diligence.

Rischio di mercato e CVA

Il regolamento aggiorna i modelli MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP, MKR SA EQU, MKR SA FX, MKR SA COM, MKR IM e CVA.

Per il rischio di mercato vengono chiarite:

  • la distinzione tra rischio generico e specifico;
  • la ripartizione per scadenza, zona geografica, mercato o valuta;
  • il trattamento delle opzioni e dei rischi non delta;
  • il raccordo tra portafoglio di negoziazione ordinario e portafoglio di negoziazione di correlazione;
  • la segnalazione separata delle posizioni su cartolarizzazioni e dei derivati su crediti nth-to-default.

Nel modello MKR IM sono richieste informazioni su VaR, SVaR, rischio incrementale di default e migrazione, copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo del CTP, numero di scostamenti, fattori moltiplicativi e ripartizione tra rischi generici e specifici.

Il modello CVA richiede dati su valore dell’esposizione, derivati OTC, operazioni di finanziamento tramite titoli, fattori moltiplicativi, requisiti di fondi propri, numero di controparti e coperture utilizzate tramite CDS singoli o indici.

Rischio operativo

Il modello C 16.00 disciplina la segnalazione dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo secondo BIA, TSA, ASA e AMA. Il regolamento precisa che:

  • l’indicatore rilevante deve essere riportato per gli ultimi tre anni;
  • nel metodo ASA vanno segnalati anche prestiti e anticipi;
  • i requisiti sono moltiplicati per 12,5 per ottenere l’importo dell’esposizione al rischio;
  • per il metodo AMA devono essere fornite voci per memoria sulle perdite attese, sulla diversificazione e sulle tecniche di attenuazione del rischio.

I modelli C 17.01 e C 17.02 raccolgono, rispettivamente, le perdite e i recuperi aggregati dell’ultimo anno per linea di business e tipologia di evento, e i principali eventi di perdita singoli. Le istruzioni sono molto dettagliate su definizione di evento nuovo, perdita lorda, recuperi diretti, recuperi assicurativi, soglie interne, eventi multi-linea e classificazione per fasce di perdita.

Esposizioni verso amministrazioni pubbliche

Il modello GOV è dedicato alle esposizioni verso amministrazioni pubbliche, dirette e indirette, sia nel portafoglio bancario sia in quello di negoziazione. Il regolamento distingue tra esposizioni in bilancio, derivati, esposizioni fuori bilancio e voce per memoria sui derivati su crediti venduti su esposizioni pubbliche.

Le esposizioni sono ripartite per classe di esposizione, metodo regolamentare e paese, e per durata residua. Viene precisato che l’imputazione geografica segue la residenza della controparte immediata, ma senza considerare le tecniche di mitigazione del rischio ai fini dell’assegnazione geografica; la soglia di segnalazione è richiamata per le esposizioni verso giurisdizioni diverse da quella nazionale.

FINREP: informazioni finanziarie e raccordo con il CRR

L’allegato sostitutivo sulle informazioni finanziarie aggiorna in modo esteso le istruzioni FINREP. Regola:

  • stato patrimoniale;
  • conto economico;
  • conto economico complessivo;
  • disaggregazioni per strumento, settore della controparte e codice NACE;
  • strumenti derivati e coperture;
  • svalutazioni e accantonamenti;
  • garanzie reali e garanzie ricevute;
  • fair value hierarchy;
  • eliminazioni contabili e trasferimenti di attività;
  • esposizioni deteriorate e oggetto di misure di tolleranza;
  • disaggregazioni geografiche;
  • gestione di attività e servizi di custodia;
  • parti correlate;
  • struttura del gruppo;
  • piani a benefici definiti;
  • fair value e utilizzo dell’opzione fair value;
  • accantonamenti; e
  • riconciliazioni tra bilancio contabile e consolidamento prudenziale.

Le istruzioni chiariscono anche il raccordo tra le classi di esposizione del CRR e i settori FINREP della controparte, fornendo tabelle di associazione per il metodo standardizzato e per il metodo IRB.

Grandi esposizioni e rischio di concentrazione

L’allegato sulle grandi esposizioni istituisce i modelli LE, LE1, LE2, LE3, LE4 e LE5. Le istruzioni chiariscono:

  • il perimetro delle grandi esposizioni ex articolo 392 CRR;
  • la segnalazione delle 20 maggiori esposizioni consolidiate e delle 10 maggiori esposizioni verso enti e soggetti finanziari non regolamentati;
  • la costruzione del valore dell’esposizione e l’effetto delle esenzioni e delle tecniche di mitigazione del rischio;
  • la distinzione tra controparte singola e gruppo di clienti connessi;
  • il limite del 25 % del capitale ammissibile per i non enti e le regole particolari per gli enti;
  • la classificazione delle controparti per identità, residenza, settore e codici NACE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o dicembre 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle segnalazioni COREP

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per allinearlo alle evoluzioni del CRR e alle nuove norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE. Vengono aggiornati allegati, modelli e istruzioni, con chiarimenti redazionali e correzioni di incongruenze applicative.

Valutazione prudente (prudent valuation)

Introduce nel perimetro COREP nuove informazioni sulla valutazione prudente di cui al regolamento delegato (UE) 2016/101. Tutti gli enti devono segnalare il modello 32.1; gli enti che applicano il metodo di base devono anche compilare il modello 32.2; quelli che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato devono inoltre compilare i modelli 32.3 e 32.4. Le nuove informazioni confluiscono nella riga 290 del modello C 01.00 per gli AVA da dedurre dai fondi propri.

Distribuzione geografica delle esposizioni

Modifica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 680/2014 introducendo una soglia del 10 % per la segnalazione per paese delle esposizioni originarie non nazionali ai fini dei modelli geografici CR 9.1 e CR 9.2. Vengono inoltre precisati i criteri di esposizione nazionale/non nazionale e la frequenza trimestrale del modello 20 quando la soglia è superata.

Cartolarizzazioni: nuova segnalazione e allineamento al quadro rivisto

Integra nei modelli COREP le informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione soggette al quadro rivisto introdotto dal regolamento (UE) 2017/2401. I nuovi modelli e le relative istruzioni coprono sia cartolarizzazioni tradizionali sia sintetiche, includendo distinzione tra cedente, promotore e investitore, trattamento STS, mantenimento del rischio, posizioni in bilancio e fuori bilancio, cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni, nonché le soglie e i massimali applicabili dal 1o gennaio 2019 per i moduli più sensibili al nuovo quadro.

Rischio di credito, di controparte e di regolamento/consegna

Rafforza e dettaglia le istruzioni dei modelli CR SA, CR IRB, CR GB, CR EQU IRB e CR SETT. Precisano criteri di classificazione delle esposizioni, trattamento delle tecniche di mitigazione del rischio, distinzione tra esposizioni in bilancio, fuori bilancio e di controparte, nonché la ripartizione per paese e per classe di esposizione.

Rischio operativo

Conferma e dettaglia la segnalazione dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo secondo BIA, TSA/ASA e AMA, includendo l’indicatore rilevante triennale, i prestiti e anticipi per il metodo ASA, la ripartizione per linee di business e le informazioni sulle perdite e sui recuperi dell’ultimo anno. Prevede anche il reporting dei grandi eventi di perdita individuali.

Rischio di mercato e CVA

Aggiorna le istruzioni dei modelli su rischio di posizione su titoli di debito, strumenti di capitale, cambio, merci, modelli interni e rischio di aggiustamento della valutazione del credito. Specifica la ripartizione per valute, mercati, categorie di rischio, portafogli e metodologie standardizzate o interne.

Grandi esposizioni

Mantiene e struttura la segnalazione delle grandi esposizioni e del rischio di concentrazione nei modelli LE, LE1, LE2, LE3, LE4 e LE5, indicando il limite del 25 % del capitale ammissibile per le controparti non enti e il limite applicabile alle esposizioni verso enti, nonché i criteri di identificazione della controparte, di calcolo del valore dell’esposizione e di ripartizione per scadenza.

FINREP e disaggregazioni contabili

Sostituisce l’allegato sulle informazioni finanziarie con istruzioni più dettagliate su stato patrimoniale, conto economico, fair value, impairment, garanzie, attività deteriorate, misure di tolleranza, disaggregazioni geografiche, parti correlate, struttura del gruppo e piani a benefici definiti. Le istruzioni chiariscono il perimetro contabile e il raccordo con i settori della controparte usati nelle segnalazioni prudenziali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o dicembre 2018. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialefondi propricartolarizzazionerischio di creditorischio di mercato

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