Regolamento (UE) 2018/1494
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1494 della commissione, dell'8 ottobre 2018, recante duecentonovantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/1494 aggiorna il regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede misure restrittive contro soggetti associati all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. In particolare, aggiunge una nuova voce all’allegato I, estendendo il congelamento di fondi e risorse economiche alla Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM). L’atto entra in vigore immediatamente alla data di pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiungendo una nuova entità.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone, gruppi ed entità già ricompresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 e, per effetto della modifica, anche alla nuova entità inserita nell’elenco. L’effetto pratico riguarda il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nell’Unione europea nei confronti dei soggetti elencati, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento non introduce un ambito materiale autonomo, ma aggiorna una lista sanzionatoria esistente; non emergono esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Modifica del regolamento (CE) n. 881/2002: nuova iscrizione in elenco sanzionatorio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1494 della Commissione realizza la duecentonovantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002, relativo a specifiche misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La finalità è adeguare tempestivamente l’allegato I del regolamento base alle decisioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 4 ottobre 2018.
Contesto e funzione della modifica
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. In seguito alla decisione del Comitato ONU del 4 ottobre 2018 di aggiungere una nuova voce all’elenco sanzionatorio, la Commissione interviene con un regolamento di esecuzione per assicurare l’allineamento dell’ordinamento dell’Unione e l’effettività delle misure restrittive.
Contenuto della modifica
La modifica consiste nell’inserimento, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, della voce relativa a:
- Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)
Per tale entità è indicata come data di designazione il 4.10.2018, ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002.
Entrata in vigore ed efficacia
L’atto prevede l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata in tutti gli Stati membri. Non sono previste disposizioni transitorie, deroghe o ulteriori condizioni di attuazione nel testo fornito.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori economici e i professionisti che gestiscono profili di compliance sanzionatoria, l’effetto sostanziale del regolamento è l’obbligo di considerare la nuova iscrizione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 ai fini dei controlli su controparti, asset e disponibilità economiche. L’aggiornamento incide quindi sul perimetro dei soggetti assoggettati a congelamento nell’Unione europea.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato inserisce tra le "Persone giuridiche, gruppi ed entità" la voce "Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)", con data di designazione 4.10.2018 ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento base.
Entrata in vigore e applicabilità immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1495
- Regolamento · 8 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1496
- Regolamento · 8 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1497
- Regolamento · 8 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1529
- Regolamento · 9 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1627
- Regolamento · 9 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1501
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →