Regolamento (UE) 2018/1497
Regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 e l'uso degli additivi alimentari negli integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per eliminare ambiguità nella classificazione degli integratori alimentari e per riallineare le condizioni d'uso degli additivi. In particolare, sopprime la sottocategoria 17.3 e riformula le sottocategorie 17.1 e 17.2 come prodotti in forma solida e liquida, esclusi quelli per lattanti e bambini nella prima infanzia. Inoltre chiarisce che i livelli massimi di taluni additivi si riferiscono agli integratori pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per riorganizzare la categoria degli integratori alimentari e chiarire l'uso degli additivi alimentari in forma solida e liquida.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi alimentari autorizzati nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008, con specifico riferimento alla categoria di alimenti 17 relativa agli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE. Riguarda gli operatori che immettono sul mercato additivi alimentari e i fabbricanti/utilizzatori di integratori alimentari in forma solida o liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Le nuove regole incidono sulla classificazione delle sottocategorie e sulle condizioni d'uso degli additivi, nell'intero mercato dell'Unione e nel SEE, dalla data di applicazione del regolamento.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per gli integratori alimentari
Il regolamento interviene sull'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati, contenuto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, con l'obiettivo principale di chiarire la classificazione e le condizioni d'uso degli additivi negli integratori alimentari. La Commissione evidenzia, nei considerando, che la precedente strutturazione della categoria 17 aveva creato difficoltà applicative, soprattutto per la sottocategoria 17.3 relativa a integratori sotto forma di sciroppo o pastiglie da masticare.
Finalità della revisione e contesto normativo
La revisione è adottata nell'ambito della procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e si fonda sul regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari. La Commissione precisa che l'aggiornamento ha natura chiarificatrice e non è quindi idoneo ad avere effetti sulla salute umana; per questo motivo non viene richiesto il parere dell'EFSA. La modifica mira anche ad allineare l'allegato II alle precedenti discipline settoriali richiamate nei considerando, in particolare le direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE.
Riformulazione della categoria di alimenti 17
Nella parte D dell'allegato II, la categoria 17 viene rinominata in modo più generale come "Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE". Le sottocategorie vengono ridotte a due:
- 17.1: integratori alimentari in forma solida, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
- 17.2: integratori alimentari in forma liquida, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
Viene soppressa la precedente sottocategoria 17.3. Gli additivi che vi erano elencati sono riposizionati nelle nuove sottocategorie 17.1 o 17.2, così da evitare ambiguità interpretative tra prodotti in forma solida e liquida.
Chiarimento sul riferimento ai livelli massimi di uso
Nella parte E viene inserita una sezione introduttiva applicabile a tutte le sottocategorie della categoria 17. Il regolamento chiarisce che i livelli di uso massimi per determinati additivi si riferiscono agli integratori alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni del fabbricante. Per gli integratori che devono essere diluiti o disciolti, il fattore di diluizione deve essere comunicato congiuntamente alle istruzioni per l'uso.
Condizioni d'uso per gli integratori in forma solida (17.1)
Per la sottocategoria 17.1, il regolamento conferma una disciplina articolata per gruppi di additivi e per singoli additivi, con limiti quantitativi o condizioni specifiche. Tra gli aspetti principali si segnalano:
- l'autorizzazione di additivi del Gruppo I;
- l'uso dei coloranti in quantum satis o con limite massimo combinato pari a 300;
- l'autorizzazione dei polioli in quantum satis;
- restrizioni per E 410, E 412, E 415, E 417 ed E 425 nella fabbricazione di integratori disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione;
- limiti specifici per numerosi additivi, tra cui E 104, E 110, E 124, E 160d, E 200-213, E 310-321, E 338-452, E 392, E 405, E 416, E 426, E 432-436, E 459, E 468, E 473-474, E 475, E 491-495, E 551-559, E 900, E 901-904, E 950-962, E 969, E 1201-1209, E 1505 ed E 1521.
Sono inoltre previste limitazioni che dipendono dalla forma farmaceutica o galenica dell'integratore, ad esempio:
- compresse o compresse effervescenti;
- capsule;
- pastiglie da masticare;
- prodotti essiccati contenenti preparati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D.
Condizioni d'uso per gli integratori in forma liquida (17.2)
Per la sottocategoria 17.2, il regolamento mantiene una struttura simile ma con livelli quantitativi spesso diversi. In particolare:
- i coloranti sono autorizzati in quantum satis oppure con limite massimo combinato pari a 100;
- i polioli sono autorizzati in quantum satis;
- sono previsti limiti specifici per E 104, E 110, E 124, E 160d, E 200-213, E 310-321, E 338-452, E 392, E 405, E 416, E 426, E 432-436, E 473-474, E 475, E 491-495, E 551-559, E 950-962 ed E 969.
Alcuni additivi risultano autorizzati solo per integratori sotto forma di sciroppo, con limiti più elevati o specifici rispetto alla forma solida. Il regolamento distingue inoltre talune autorizzazioni per periodi applicativi e per utilizzi limitati a specifiche tipologie di prodotti.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo quanto previsto nell'allegato del regolamento, intervenendo sulla categoria di alimenti 17 relativa agli integratori alimentari.
Riorganizzazione della categoria 17
Nella parte D dell'allegato II, la categoria 17 viene riformulata come "Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE" e le sottocategorie sono ridotte a due: 17.1 "Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia" e 17.2 "Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia". La precedente sottocategoria 17.3 è soppressa.
Chiarimento sui livelli massimi di uso
Nella parte E, per la categoria 17, viene inserita una sezione introduttiva che precisa che i livelli massimi indicati per una serie di additivi si riferiscono agli integratori alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante. È inoltre richiesto che, per gli integratori da diluire o dissolvere, il fattore di diluizione sia comunicato insieme alle istruzioni per l'uso.
Trasferimento degli additivi dalla vecchia sottocategoria 17.3
Le voci degli additivi precedentemente associate alla sottocategoria 17.3 vengono redistribuite nelle nuove sottocategorie 17.1 o 17.2, al fine di garantire trasparenza e certezza del diritto sull'uso degli additivi negli integratori alimentari in forma solida o liquida.
Condizioni d'uso per integratori solidi (17.1)
Per gli integratori alimentari in forma solida vengono confermati o riformulati gruppi di additivi autorizzati con diversi limiti: additivi del Gruppo I; coloranti in quantum satis; coloranti con limite massimo combinato 300; polioli in quantum satis; e numerose sostanze con limiti specifici o con esclusioni mirate. Sono indicati limiti e restrizioni per specifici additivi, tra cui E 104, E 110, E 124, E 160d, E 200-213, E 310-321, E 338-452, E 392, E 405, E 416, E 426, E 432-436, E 459, E 468, E 473-474, E 475, E 491-495, E 551-559, E 900, E 901-904, E 950-962, E 969, E 1201-1209, E 1505 ed E 1521. Sono previste restrizioni specifiche, ad esempio per gli integratori disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione e per prodotti in capsule, compresse, compresse effervescenti o pastiglie da masticare.
Condizioni d'uso per integratori liquidi (17.2)
Per gli integratori alimentari in forma liquida sono confermati gruppi di additivi e limiti specifici, con differenze rispetto alla forma solida: coloranti in quantum satis; coloranti con limite massimo combinato 100; polioli in quantum satis; e numerosi additivi con limiti dedicati, tra cui E 104, E 110, E 124, E 160d, E 200-213, E 310-321, E 338-452, E 392, E 405, E 416, E 426, E 432-436, E 473-474, E 475, E 491-495, E 551-559, E 950-962 ed E 969. Alcune sostanze sono autorizzate solo per integratori sotto forma di sciroppo, con limiti diversi rispetto alla forma solida.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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