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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1501

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, in quanto la valutazione scientifica non ha consentito di accertare il rispetto dei criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. Di conseguenza, la pimetrozina viene soppressa dall'elenco delle sostanze attive approvate e gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono entro il 30 aprile 2019. È inoltre fissato un eventuale periodo di tolleranza, il più breve possibile, con scadenza non oltre il 30 gennaio 2020.

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina e conseguente adeguamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva pimetrozina e, in via riflessa, ai prodotti fitosanitari che la contengono e alle autorizzazioni nazionali rilasciate dagli Stati membri per tali prodotti. Incide sul regime di approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sulla relativa lista delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le misure riguardano tutti gli Stati membri dell'UE e sono direttamente applicabili; resta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Mancato rinnovo dell'approvazione della pimetrozina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione, adottato il 9 ottobre 2018, interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e dispone il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina. Il provvedimento si fonda sulle conclusioni della valutazione scientifica EFSA e sull'assenza di elementi sufficienti per confermare il rispetto dei criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Contesto della valutazione e motivi del mancato rinnovo

La pimetrozina era stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2001/87/CE ed è quindi considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo era stata presentata nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1141/2010; il fascicolo era stato ritenuto completo e lo Stato membro relatore aveva trasmesso la relazione di valutazione alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Le conclusioni EFSA del 28 agosto 2014 evidenziano criticità rilevanti: è stato ritenuto altamente probabile che gli impieghi rappresentativi determinassero un'esposizione delle acque sotterranee al metabolita tossicologicamente rilevante CGA371075 oltre il limite parametrico di 0,1 μg/l in tutti gli scenari pertinenti; inoltre, altri metaboliti tossicologicamente rilevanti avrebbero potuto superare tale limite. L'Autorità ha anche rilevato che il profilo tossicologico dei metaboliti incluso nella definizione dei residui vegetali per la valutazione del rischio non poteva essere confermato e che la valutazione del rischio per gli organismi acquatici relativa al metabolita M3MF non poteva essere completata sulla base delle informazioni disponibili. A ciò si aggiunge il rilievo di effetti nocivi sugli organi endocrini in diverse specie e tempistiche, senza però che la valutazione scientifica sulle potenziali proprietà di interferente endocrino potesse essere completata.

Conseguenze sul regime di approvazione e sull'elenco UE

Poiché le osservazioni del richiedente non hanno dissipato le preoccupazioni emerse, la Commissione ha concluso che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non era possibile accertare il soddisfacimento dei criteri di approvazione. Il regolamento dispone pertanto la soppressione della pimetrozina dall'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con conseguente uscita della sostanza dall'elenco UE delle sostanze attive approvate.

Misure transitorie per gli Stati membri

Il regolamento prevede un termine transitorio per consentire agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pimetrozina entro il 30 aprile 2019. È inoltre previsto che, qualora venga concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso debba essere il più breve possibile e comunque scadere entro il 30 gennaio 2020.

Effetti temporali ed eventuale nuova domanda

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo precisa che la misura non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione della pimetrozina ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, lasciando aperta la possibilità di una futura rivalutazione della sostanza.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva pimetrozina non è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato possibile accertare che siano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento.

Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 23 relativa alla pimetrozina.

Revoca delle autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pimetrozina entro il 30 aprile 2019.

Periodo di tolleranza

Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e deve comunque scadere entro il 30 gennaio 2020.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Facoltà di nuova domanda

Il regolamento non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione della pimetrozina ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentarevalutazione del rischiosostanze attivesalute e ambiente

Testo integrale

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