Regolamento (UE) 2018/1496
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1496 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2018 alcuni quantitativi riportati nel 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aumenta i contingenti di pesca del 2018 per una serie di stock ittici, aggiungendo i quantitativi riportati dal 2017 dagli Stati membri che ne avevano fatto richiesta nei termini previsti. L’intervento attua la flessibilità annuale prevista dal regolamento (CE) n. 847/96, ma esclude per gli stock interessati la più ampia flessibilità interannuale prevista dalla politica comune della pesca. L’allegato contiene, per ciascuno Stato membro e stock, i quantitativi riportati da aggiungere ai contingenti 2018.
Aumento per il 2018 di specifici contingenti di pesca mediante riporto di quantitativi non utilizzati nel 2017.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea cui sono stati assegnati contingenti di pesca per il 2017 e il 2018 per gli stock ittici elencati nell’allegato, nei limiti della flessibilità prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Riguarda esclusivamente i contingenti indicati nei regolamenti del Consiglio citati nel testo e si applica alle risorse e alle zone di pesca specificate nell’allegato; è esclusa per tali stock la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aumento dei contingenti di pesca 2018 mediante riporto dal 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1496 della Commissione dà attuazione alla possibilità, prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, di riportare all’anno successivo una quota del contingente di pesca non utilizzata. La Commissione precisa che, per gli stock indicati, le richieste degli Stati membri presentate entro il 31 ottobre 2017 risultano ammissibili e che i quantitativi riportati devono essere aggiunti ai contingenti del 2018.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nel sistema di gestione annuale dei TAC e dei contingenti, coordinato con i regolamenti del Consiglio che fissano le possibilità di pesca per il 2017 e per il 2018. La finalità è consentire una limitata flessibilità interannuale, entro il tetto del 10% del contingente assegnato, senza compromettere il principio di sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli Stati membri che hanno ottenuto contingenti per specifici stock ittici e che hanno chiesto il riporto nei termini previsti. L’effetto giuridico è circoscritto agli stock e alle aree di pesca elencati nell’allegato, con riferimento ai contingenti fissati dai regolamenti (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 e (UE) 2018/120.
Meccanismo del riporto e limiti
La disciplina applicata è quella dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96:
- la domanda di riporto deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno di applicazione del contingente;
- il riporto può arrivare fino al 10% del contingente assegnato;
- la Commissione aumenta il contingente dell’anno successivo del quantitativo riportato.
L’allegato dettaglia, Stato per Stato, i quantitativi riportati in tonnellate, indicando anche dati di contesto quali contingente finale 2017, catture effettuate e percentuale di utilizzo.
Esclusione della flessibilità interannuale della PCP
Per gli stock riportati nell’allegato la Commissione esclude l’applicazione della flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La motivazione è evitare un’eccessiva flessibilità che potrebbe indebolire gli obiettivi della politica comune della pesca e incidere negativamente sulle condizioni biologiche degli stock.
Allegato e contenuto operativo
L’allegato costituisce la parte operativa del regolamento: vi sono indicati i codici paese, i codici stock, la specie, la zona, il contingente finale 2017, le catture 2017, le eventuali catture soggette a condizioni speciali, la percentuale di esecuzione del contingente e il quantitativo da riportare. In pratica, l’allegato consente agli operatori e alle amministrazioni nazionali di calcolare l’incremento del contingente 2018 da applicare a ciascun stock.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Riporto dei quantitativi dal 2017 al 2018
In base all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri potevano chiedere entro il 31 ottobre 2017 di riportare all’anno successivo fino al 10% del contingente assegnato per il 2017. La Commissione accoglie le richieste ammissibili e dispone l’aumento dei contingenti 2018 per gli stock elencati nell’allegato.
Contingenti interessati e regolamenti di base
L’aumento riguarda i contingenti fissati per il 2018 dai regolamenti (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 e (UE) 2018/120 del Consiglio, che stabiliscono le possibilità di pesca per determinati stock e zone.
Esclusione della flessibilità interannuale
Per gli stock elencati nell’allegato è esclusa la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per evitare un’eccessiva elasticità nella gestione delle catture e tutelare gli obiettivi della politica comune della pesca e lo stato biologico degli stock.
Allegato con i quantitativi riportati
L’allegato riporta, per ciascun codice paese e stock, il contingente finale 2017, le catture 2017, le catture soggette a condizioni speciali, la percentuale di utilizzo e il quantitativo da riportare in tonnellate da aggiungere al contingente 2018.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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