Regolamento (UE) 2018/1495
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1495 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva malathion (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulle condizioni di approvazione del malathion alla luce della valutazione del rischio, ritenendo insufficienti i dati forniti per dimostrare un livello accettabile di rischio per gli uccelli. Per questo limita gli usi autorizzabili alla sola applicazione come insetticida in serre dotate di struttura permanente, riservata agli utilizzatori professionali. Gli Stati membri devono adeguare le autorizzazioni esistenti entro il 29 aprile 2019 e, se concedono un periodo di tolleranza, questo deve scadere entro il 29 gennaio 2020.
Modifica le condizioni di approvazione del malathion, restringendone l’uso autorizzabile ai soli impieghi come insetticida in serre con struttura permanente e per utilizzatori professionali.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva malathion, nell’ambito del regime di approvazione delle sostanze attive del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dell’elenco delle sostanze approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Incide sulle autorizzazioni esistenti negli Stati membri e sulle future autorizzazioni/condizioni d’uso, con particolare riguardo agli usi in serra, alla protezione degli operatori, dei lavoratori, delle api impollinatrici, degli organismi acquatici e dei consumatori. Prevede misure transitorie per la modifica o revoca delle autorizzazioni nazionali e un eventuale periodo di tolleranza fino al 29 gennaio 2020.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1495 – condizioni di approvazione del malathion
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per rivedere le condizioni di approvazione della sostanza attiva malathion nell’ambito del regime dei prodotti fitosanitari previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento nasce dall’esame dei dati di conferma richiesti in sede di approvazione e conclude che le informazioni presentate non consentono di ritenere accettabile il rischio acuto e a lungo termine per gli uccelli derivante dall’uso del malathion.
Contesto del riesame e motivazione della modifica
La sostanza attiva malathion era già stata inserita nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, in quanto tale, è considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La Commissione ha riesaminato i dati supplementari presentati dal richiedente, valutati dal Regno Unito quale Stato membro relatore, e ha tenuto conto della consultazione con gli altri Stati membri, con l’EFSA e con il richiedente. Nonostante l’esame tecnico, la Commissione ha ritenuto che non fosse dimostrata un’adeguata sicurezza per gli uccelli e che le misure di mitigazione diverse dall’uso in serra non fossero realisticamente attuabili.
Limite sostanziale all’uso autorizzabile
La modifica centrale consiste nel consentire solo l’uso del malathion come insetticida in serre dotate di una struttura permanente. Inoltre, le autorizzazioni sono riservate agli utilizzatori professionali. La disposizione sostituisce il testo della colonna “Disposizioni specifiche” relativo alla riga 300 dell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Criteri per l’applicazione da parte degli Stati membri
Nell’applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul malathion, incluse le appendici I e II nella versione definitiva. In particolare, devono prestare attenzione a:
- emissioni provenienti dalle serre, come acqua di condensazione, acqua di drenaggio, suolo o substrato artificiale, per evitare rischi per gli organismi acquatici;
- protezione della popolazione di api impollinatrici espressamente messe nella serra;
- protezione degli operatori e dei lavoratori, imponendo se del caso dispositivi di protezione individuale adeguati;
- protezione dei consumatori in caso di prodotti trasformati.
Prescrizioni su stoccaggio, trasporto ed etichettatura
Le formulazioni a base di malathion devono essere accompagnate da istruzioni necessarie per evitare, durante stoccaggio e trasporto, la formazione di isomalathion oltre i quantitativi massimi consentiti. Inoltre, le condizioni di autorizzazione devono prevedere misure di mitigazione del rischio e un’adeguata etichettatura dei prodotti fitosanitari.
Disposizioni transitorie e periodo di tolleranza
Gli Stati membri devono modificare o revocare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti malathion entro il 29 aprile 2019. Se viene concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e comunque scadere entro il 29 gennaio 2020.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Limitazione delle condizioni di approvazione del malathion
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per restringere la sostanza attiva malathion ai soli usi autorizzabili come insetticida in serre dotate di una struttura permanente. Le autorizzazioni sono inoltre limitate agli utilizzatori professionali.
Adeguamento delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti malathion entro il 29 aprile 2019, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.
Periodo di tolleranza
Qualora sia concesso ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il periodo di tolleranza deve essere il più breve possibile e in ogni caso scadere entro il 29 gennaio 2020.
Prescrizioni tecniche e attenzioni nella valutazione del rischio
Nel riesame e nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare le conclusioni del rapporto di riesame sul malathion, con particolare attenzione alle emissioni dalle serre, alla protezione delle api impollinatrici introdotte nella serra, alla protezione degli operatori e dei lavoratori tramite adeguati dispositivi di protezione individuale e alla protezione dei consumatori per i prodotti trasformati.
Misure contro la formazione di isomalathion e obblighi di etichettatura
Le formulazioni a base di malathion devono essere accompagnate da istruzioni idonee a evitare, durante stoccaggio e trasporto, la formazione di isomalathion oltre le quantità massime consentite. Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di mitigazione del rischio e un’adeguata etichettatura dei prodotti fitosanitari.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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