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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38216/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

COCCI impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., contestando la valutazione che dai rapporti di osservazione non emergerebbe l'avvio del percorso di ravvedimento nonostante la collaborazione con la giustizia; denunciava violazione di legge (art. 30-ter, art. 16-nonies d.l. 15/1/1991 n.8 conv. in L. 15/3/1991 n.82) e vizio di motivazione ritenendo che le relazioni penitenziarie attestassero invece un positivo avvio della revisione di vita.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure, rilevando che le relazioni degli istituti (Vercelli e Aosta) non sono contrastanti ma complementari e che la più recente (Aosta, 26/5/2025) evidenzia un percorso di revisione solo embrionale: collaborazione recente (dal 2022), ricostruzioni dei fatti divergenti rispetto alla sentenza di condanna e mancanza di considerazione delle conseguenze della morte per i familiari della vittima. Pur essendo pervenuto un parere positivo dalla Direzione distrettuale antimafia, ciò non esime il Tribunale dal verificare autonomamente l'effettivo avvio del ravvedimento. Conseguentemente il permesso premio è stato negato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82

    «nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»

    La norma impone che, per reati particolarmente gravi collegati a terrorismo/eversione o ai reati di cui all'art. 51 c.p.p., la concessione di benefici (tra cui i permessi premio) richiede il coinvolgimento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; tuttavia un parere favorevole di tale autorità non sostituisce la necessità di un autonomo e concreto accertamento, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell'effettivo percorso di ravvedimento del condannato.

  • art. 30-ter ord. pen. (legge 26 luglio 1975 n. 354)

    La disposizione disciplina la concessione dei permessi premio e presuppone che dalla documentazione carceraria emerga un percorso di rieducazione e ravvedimento; la semplice collaborazione con la giustizia non è automaticamente sufficiente: è richiesto un avvio concreto e dimostrabile della revisione di vita, con ammissione di responsabilità e considerazione delle conseguenze per le vittime.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del giudizio di cassazione; applicata per ritenere a carico del ricorrente le spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La collaborazione con la giustizia è elemento favorevole ma non automatico per la concessione di permessi premio: occorre che emerga un percorso effettivo e non solo formale di ravvedimento.
  • La recente iniziativa di collaborazione pesa contro la concessione se le relazioni penitenziarie qualificano il processo di revisione come ancora embrionale.
  • Un parere positivo della Direzione distrettuale antimafia o del procuratore competente è rilevante ma non vincolante: il Tribunale di sorveglianza deve compiere una propria verifica approfondita sulla base delle relazioni istituzionali.
  • Contraddizioni tra la ricostruzione offerta dal condannato e la sentenza di condanna, e la mancata ammissione di responsabilità o la carenza di considerazione delle conseguenze per le vittime, sono indici significativi di insufficiente ravvedimento.
  • In appello o ricorso è necessario criticare in modo specifico e puntuale le singole osservazioni contenute nelle relazioni penitenziarie; argomentazioni generiche sulla buona condotta detentiva difficilmente sovvertono una valutazione motivata.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p., dunque valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni infondate.

Testo integrale

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