Cassazione Civile, Ordinanza n. 21037/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La vicenda processuale trae origine da una controversia decisa dalla Corte d'appello di Bari, indicata come attinente a revocatoria ordinaria. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 624/2023. Nel giudizio di legittimità si è costituita soltanto la società resistente, mentre le altre parti intimate non si sono costituite. Prima dell'udienza camerale, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha verificato che la rinuncia era rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; non essendo intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha posto a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente prima dell'udienza camerale, l'ha ritenuta rituale perché conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché la controricorrente non ha accettato la rinuncia, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 8.200,00 complessivi, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è rituale e idonea a determinare l'estinzione del giudizio quando rispetta le condizioni previste dalla norma; in difetto di accettazione della controparte costituita, resta ferma la condanna alle spese della rinunciante.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c., comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non impedisce l'estinzione del processo, ma consente la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
- Nei casi di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la regolazione delle spese segue la soccombenza virtuale della parte che ha rinunciato, salvo diversa previsione normativa o accordo tra le parti.
Come è indicizzato
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