Circolare ADM n. 28/2025
Procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia di beni precedentemente esportati. Iscrizione nell’ elenco “Ret-Relief” o “e-commerce Ret Relief”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna e uniforma la disciplina della reintroduzione in franchigia di merci precedentemente esportate, distinguendo tra operatori B2B e B2C/e-commerce ma confermando un iter istruttorio sostanzialmente omogeneo. Chiarisce requisiti di accesso, competenze dell’ufficio territoriale, modalità di istruttoria e monitoraggio, codifiche dichiarative e profili IVA. Viene inoltre precisato il ruolo dei controlli a posteriori, la validità annuale dell’iscrizione e la distinzione tra procedura ordinaria e semplificata, con superamento delle precedenti circolari 37/2020 e 46/2020.
Procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia di beni precedentemente esportati e iscrizione nei registri Ret-Relief / E-commerce Ret-Relief
Procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia di beni precedentemente esportati e iscrizione nei registri Ret-Relief / E-commerce Ret-Relief
La circolare aggiorna la disciplina applicativa dell’art. 203 del CDU in materia di reintroduzione in franchigia di merci precedentemente esportate, con riferimento sia agli operatori tradizionali sia a quelli che operano tramite marketplace. L’intervento mira a rendere più omogenee le due procedure semplificate già previste da due distinte determinazioni direttoriali, chiarendo requisiti, istruttoria, controlli, codifiche dichiarative e monitoraggio, anche alla luce del reg. delegato (UE) 2021/234 sui nuovi dati delle dichiarazioni doganali.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
L’istituto richiamato è quello della reintroduzione in franchigia di cui all’art. 203 CDU, che consente l’esenzione dai dazi all’importazione per merci inizialmente esportate dal territorio unionale e successivamente reintrodotte, purché nello stesso stato in cui erano state esportate. La circolare chiarisce che la semplificazione non elimina il presupposto sostanziale della franchigia, ma ne razionalizza l’accesso attraverso un iter istruttorio strutturato, controlli a posteriori e iscrizione in registri dedicati.
La disciplina ora contenuta nella circolare sostituisce e supera le precedenti circolari 37/2020 e 46/2020.
Procedura ordinaria e vantaggi della semplificazione
Nella procedura ordinaria, la richiesta di agevolazione è considerata insita nella dichiarazione doganale di reintroduzione, compilata con:
- codice regime 61 10;
- regime aggiuntivo F01, relativo all’esenzione dai dazi all’importazione per merci reintrodotte in franchigia.
Resta però l’obbligo, per ciascun singolo reintrodotto, di valorizzare il data element 12 01 001 000 (documenti precedenti), richiamando la dichiarazione di esportazione originaria. Le dichiarazioni sono sottoposte ai normali controlli in linea, fisici o documentali, e, in caso di esito diverso dal controllo automatizzato favorevole, il dichiarante deve produrre la documentazione idonea a dimostrare l’identità tra merce esportata e merce reintrodotta e il permanere dello stesso stato della merce.
La procedura semplificata, invece, consente controlli prevalentemente a posteriori, con percentuale determinata in funzione della compliance dell’operatore e degli esiti dell’istruttoria preliminare, e offre un vantaggio dichiarativo: se la dichiarazione di reintroduzione comprende più articoli riferiti a più esportazioni, può essere indicata una sola dichiarazione di esportazione, rinviando agli archivi contabili l’abbinamento degli altri singoli articoli.
Istanza di accesso e requisiti soggettivi e oggettivi
L’istanza deve essere presentata all’ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente. La circolare precisa che tale ufficio resta quello del richiedente anche quando l’operatività sia svolta tramite rappresentante indiretto stabilito altrove.
L’operatore utilizza un formulario unico per entrambe le semplificazioni e dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti. In particolare, devono essere attestati:
- il possesso, da parte del richiedente o del rappresentante indiretto, dell’autorizzazione per sdoganamento presso luogo approvato e per destinatario autorizzato transito;
- per gli operatori via marketplace, il rispetto del numero minimo mensile di reintroduzioni;
- l’esistenza di un sistema di controllo interno che consenta di ricondurre agevolmente la merce uscita a quella rientrata, purché la merce abbia conservato lo stesso stato;
- la coincidenza tra esportatore e soggetto che effettua la reintroduzione, anche tramite rappresentante indiretto;
- la tracciabilità di ogni prodotto mediante codice identificativo univoco;
- l’accesso, ai fini dei controlli a posteriori, alle scritture contabili del richiedente;
- per le operazioni tramite marketplace, l’accessibilità alla piattaforma da parte dei funzionari doganali.
Deve inoltre essere allegata l’autocertificazione sull’assenza di carichi pendenti presso le procure della Repubblica italiana, sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 24, comma 1, lett. b), del reg. esec. (UE) 2015/2447.
Istruttoria, sopralluogo e termini procedurali
Ricevuta l’istanza, l’ufficio effettua un controllo preliminare di completezza formale; se la domanda è incompleta in modo evidente, chiede integrazioni prima di avviare l’iter. Una volta avviata l’istruttoria, l’ufficio procede con analisi documentale e sopralluogo presso il soggetto richiedente.
La circolare chiarisce il significato del termine di 10 giorni previsto dalle determinazioni direttoriali: esso non coincide con il termine finale del procedimento, ma con il tempo entro cui l’ufficio, verificata la sussistenza dei presupposti minimi, deve garantire l’effettuazione del sopralluogo. La conclusione del procedimento segue poi i termini ordinari amministrativi, con possibilità di una sola sospensione fino a 30 giorni per acquisire documentazione aggiuntiva.
Se mancano elementi essenziali per l’accoglimento, il procedimento si conclude entro i 10 giorni con provvedimento espresso di diniego motivato. L’attività svolta è qualificata come audit di compliance e non come attività ispettiva: il sopralluogo va quindi formalizzato con una relazione operativa, non con verbali di constatazione o atti di accertamento.
Verifica dei requisiti: operatività pregressa, identità soggettiva e AEO
La semplificazione è destinata a soggetti che abbiano già operato con il regime ordinario 61 10. La circolare sottolinea che non è ragionevole richiedere una semplificazione senza aver prima verificato la concreta operatività ordinaria, anche perché l’analisi dei rischi potrebbe già determinare livelli di controllo ridotti.
Per gli operatori che agiscono tramite marketplace, la soglia minima di accesso resta pari a 50 dichiarazioni mensili di reintroduzione in franchigia, da mantenere per almeno 3 mesi continuativi. Ai fini del computo si considerano gli articoli oggetto delle dichiarazioni, non il numero delle dichiarazioni.
Quanto all’identità soggettiva, la coincidenza tra chi esporta e chi reintroduce è ritenuta essenziale per i controlli a posteriori. La semplificazione è attribuita al codice EORI del soggetto richiedente e non può essere trasferita ad altri soggetti, neppure appartenenti allo stesso gruppo societario. Il sistema la applica al codice EORI del soggetto autorizzato e, se del caso, al rappresentante indiretto che operi per suo conto.
Per i requisiti di cui all’art. 39, lett. a) e b), CDU, la circolare richiama la corretta tenuta delle scritture contabili e la loro verificabilità tramite audit in loco. Se il richiedente è già titolare di autorizzazione AEO-C o AEO C+S, i requisiti si considerano soddisfatti se l’autorizzazione è stata rilasciata o monitorata nei tre anni antecedenti la domanda; se il monitoraggio è più datato, l’ufficio procede a un nuovo monitoraggio limitato ai requisiti utili per questa semplificazione.
Identità della merce e relazione istruttoria
L’identità tra merce esportata e merce reintrodotta deve essere dimostrabile in modo oggettivo. L’ufficio, nella proposta di rilascio, deve fornire evidenza documentale della riconciliazione di almeno due casi analizzati, simulando un controllo a posteriori e dimostrando il tracciamento tramite il codice identificativo univoco riportato nei documenti commerciali e doganali.
La relazione istruttoria deve attestare:
- la sussistenza dei requisiti di accesso;
- le condizioni per svolgere i controlli a posteriori;
- il livello di affidabilità dell’operatore;
- la tracciabilità delle operazioni;
- la completezza e correttezza delle scritture contabili.
La relazione va corredata da evidenze documentali raccolte in sopralluogo, come dichiarazioni doganali, documenti commerciali, estratti delle scritture contabili e di magazzino. Essa è trasmessa, tramite la competente Direzione Territoriale, alla Direzione centrale e alla Direzione Antifrode.
Ruolo della Direzione Antifrode e iscrizione nei registri
La Direzione Antifrode effettua un controllo preventivo su eventuali indicatori di rischio riferibili al richiedente e comunica l’esito all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese entro 5 giorni lavorativi. Il mancato riscontro nei termini equivale all’assenza di elementi ostativi.
Ricevuta la relazione, la Direzione Dogane può chiedere chiarimenti o integrazioni, che l’ufficio competente deve fornire entro 5 giorni lavorativi. Se ciò non è possibile, l’ufficio comunica la necessità di sospendere l’istruttoria in attesa dei documenti richiesti.
Entro 10 giorni dal termine di questa fase, la Direzione Dogane iscrive il soggetto nel registro delle semplificazioni e la Direzione Antifrode abilita il soggetto nel Circuito Doganale di Controllo. L’iscrizione ha durata annuale ed è prorogata se i monitoraggi periodici danno esito favorevole; in caso contrario l’operatore viene informato della mancata proroga, o dell’eventuale sospensione o revoca.
Formalità dichiarative per la reintroduzione in franchigia
Per tutte le operazioni, sia ordinarie sia semplificate, la dichiarazione doganale deve riportare le codifiche dei data element pertinenti:
- 11 09 001 000: codice 61 per la reimportazione con contemporanea immissione in consumo e in libera pratica;
- 11 09 002 000: codice 10 per la spedizione/esportazione definitiva;
- 11 10 000 000: codice F01 per l’esenzione dai dazi all’importazione in caso di reintroduzione in franchigia;
- 12 01 001 000: numero della dichiarazione di esportazione;
- 12 02 000 000: eventuali ulteriori dichiarazioni di esportazione collegate allo stesso singolo;
- 99 05 000 000: codice 21 per la natura della transazione come rispedizione dopo la registrazione della transazione originaria.
Per lo scarico di partite di merci, il relativo riferimento deve essere inserito nel data element 12 01 001 000; il MRN della dichiarazione di esportazione va riportato nel data element 12 03 001 000, con codice documento 32YY.
Per gli operatori ammessi alla semplificazione:
- nel data element 12 01 001 000 può essere indicato un solo documento di esportazione, mantenendo nelle scritture contabili l’abbinamento dei singoli articoli;
- nel data element 12 03 000 000 va inserito il documento giustificativo, cioè il numero dell’iscrizione al registro preceduto dal codice documento 13AO.
La circolare ribadisce che non è ammesso l’uso del regime doganale 40 00 associato a codici di esenzione dei dazi per questa fattispecie e che gli uffici locali non possono emettere provvedimenti autorizzativi specifici, poiché la franchigia deriva direttamente dall’accettazione della dichiarazione.
Trattamento IVA all’importazione
Le operazioni di reintroduzione in franchigia con regime 61 10 possono essere escluse dall’IVA all’importazione. Ciò avviene:
- per gli esportatori abituali, tramite dichiarazione d’intento, valorizzando il data element 12 03 000 000 con i codici documento 01DI, 03DI, 04DI o 05DI e il codice tributo 406 nel data element 14 03 039 000;
- per i soggetti non esportatori abituali, ai sensi dell’art. 203 CDU e dell’art. 68, comma 1, lett. d), DPR 633/72, indicando nel data element 12 03 000 000 il codice 06D01 e nel data element 14 03 000 000 il codice IVA B00 con aliquota 0%.
L’accettazione della dichiarazione implica, salvo controlli successivi, il rispetto delle condizioni dell’art. 68, comma 1, lett. d), DPR 633/72, cioè identità soggettiva, stesso stato originario della merce e permanenza delle ulteriori condizioni per la franchigia. La circolare richiama anche il principio di diritto della Cassazione n. 25485/2019 per le ipotesi in cui il plafond sia stato formato con la precedente esportazione.
Disciplinare di servizio e controlli a posteriori
Dopo l’iscrizione nei registri, l’ufficio predispone un disciplinare di servizio sulla base del modello allegato, che dettaglia gli aspetti operativi e le modalità dei controlli a posteriori. La sua redazione avviene dopo il rilascio della semplificazione e non incide sui tempi dell’istruttoria.
I controlli sulle operazioni di reintroduzione in franchigia sono svolti prevalentemente a posteriori con metodologia PCA, per verificare soprattutto l’effettiva reintroduzione dei prodotti precedentemente esportati. Gli esiti dei monitoraggi, semestrali per E-commerce Ret-Relief e annuali per Ret-Relief, confluiscono in una relazione che propone il mantenimento, la revoca o la sospensione dell’iscrizione.
Se il controllo è favorevole, la validità dell’iscrizione è prorogata per un anno. Se emergono carenze nei requisiti soggettivi o oggettivi, l’ufficio formula un parere negativo e informa l’operatore, che potrà presentare una nuova domanda una volta ristabilite le condizioni richieste.
Intensificazione dei controlli e casi di rischio
La circolare ammette, in base all’analisi dei rischi ex art. 46 CDU e d’intesa con la Direzione Territoriale, controlli a posteriori più frequenti, in presenza di elevato numero di operazioni, valore o tipologia della merce, ovvero in caso di dubbi sulla persistente affidabilità dell’operatore. In tali casi l’ufficio deve segnalare tempestivamente alle strutture centrali eventuali irregolarità gravi idonee a incidere sulla semplificazione.
Resta sempre possibile il controllo sulle singole spedizioni quando vi sia un fondato sospetto o una segnalazione di frode, soprattutto per merci soggette a divieti o restrizioni extra-tributarie, anche per ragioni di tutela della salute pubblica, degli animali e dell’ambiente.
Punti principali
Finalità della circolare e superamento della prassi precedente
La circolare interviene per semplificare e armonizzare la procedura relativa alla reintroduzione in franchigia di beni esportati e poi reintrodotti nel territorio unionale, sia in ambito B2B sia B2C/e-commerce. Aggiorna le precedenti determinazioni direttoriali e i documenti di prassi, anche alla luce del reg. delegato (UE) 2021/234, e supera le circolari 37/2020 e 46/2020.
Procedura ordinaria e vantaggi della semplificazione
Richiama l’art. 203 CDU, che prevede l’esenzione dai dazi all’importazione per merci reintrodotte nello stesso stato in cui erano state esportate. Nella procedura ordinaria la richiesta di franchigia è insita nella dichiarazione doganale con codice regime 61 10 e regime aggiuntivo F01, ma resta l’obbligo di indicare i documenti precedenti e di sostenere i controlli ordinari. La procedura semplificata consente invece controlli prevalentemente a posteriori e una dichiarazione meno onerosa sul piano documentale.
Requisiti di accesso e presentazione dell’istanza
L’istanza va presentata all’ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente, usando il formulario unico. Devono essere dichiarati, sotto responsabilità del richiedente, i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti: autorizzazioni doganali, sistema di controllo interno, tracciabilità del prodotto, accesso alle scritture contabili, coincidenza tra esportatore e reimportatore e, per gli operatori via marketplace, il numero minimo mensile di operazioni. È richiesto anche il modello di autocertificazione sui carichi pendenti.
Istruttoria, sopralluogo e ruolo degli uffici
Ricevuta l’istanza, l’ufficio effettua una verifica formale immediata e avvia l’istruttoria con analisi documentale e sopralluogo. Il termine di 10 giorni non è inteso come termine di chiusura del procedimento, ma come termine entro cui l’ufficio deve garantire il sopralluogo, mentre la conclusione segue i termini ordinari del procedimento amministrativo, con una sola sospensione fino a 30 giorni per integrazioni. La relazione istruttoria è redatta dall’ufficio competente, con coinvolgimento della Direzione Antifrode per il controllo preventivo sui rischi; la Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale è esclusa dal processo istruttorio.
Iscrizione, durata e monitoraggio
La Direzione Dogane iscrive il soggetto nei registri delle semplificazioni entro 10 giorni dalla fine della fase istruttoria, e la Direzione Antifrode abilita il soggetto nel Circuito Doganale di Controllo. L’iscrizione ha validità annuale, con proroga se i monitoraggi periodici danno esito favorevole; in caso contrario possono essere proposte sospensione o revoca. Per il registro e-commerce il monitoraggio è semestrale, per il registro Ret-Relief annuale.
Codifiche dichiarative e profili IVA
Per tutte le operazioni di reintroduzione in franchigia vengono indicate le codifiche dei data element relativi a regime richiesto, regime precedente, regime aggiuntivo, documenti precedenti, informazioni supplementari e natura della transazione. Per gli operatori ammessi alla semplificazione è possibile indicare un solo documento di esportazione nei documenti precedenti, rinviando agli archivi contabili l’abbinamento dei singoli articoli. La circolare disciplina anche la non applicazione dell’IVA all’importazione, sia tramite dichiarazione d’intento per esportatori abituali, sia ai sensi dell’art. 68, lett. d), DPR 633/72 per gli altri operatori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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