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Sentenza

Sentenza n. 1502/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 228-24 del Tribunale di LIVORNO, Sezione Lavoro, pubblicata in data 6/3/24.

Giustizia amministrativa202503272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati e disposto l'accredito di 500 euro annui

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 228/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza civile aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta docente, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici indicati, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta e a rifondere le spese di giudizio. Il ricorrente chiedeva l'adozione delle misure attuative del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato le somme dovute sulla carta elettronica del docente. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione dell'adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa del ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito delle somme sulla carta elettronica. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale: l'Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza civile soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, tenuto conto del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice civile.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta; il TAR l'ha applicata poiché il Ministero ha accreditato le somme dovute sulla carta docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anche quando l'adempimento intervenga dopo la proposizione del ricorso.
  • Quando l'Amministrazione esegue tardivamente il giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può valorizzare il fatto che l'adempimento amministrativo sia intervenuto solo in seguito all'instaurazione del giudizio, ponendo le spese a carico dell'Amministrazione anche in caso di sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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