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Sentenza

Sentenza del 09/04/2018 n. 1611 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo tributario - Atti impugnabili - Comunicazione controllo formale dichiarazione - Ricorso - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione ricevuta a seguito del controllo formale previsto dall’art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, sostenendo che essa contenesse una specifica pretesa tributaria, con l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, e fosse quindi lesiva dei suoi interessi. La questione riguardava l’ammissibilità del ricorso, nonostante la comunicazione non fosse necessariamente ricompresa in modo espresso nell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile. È stato affermato che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, pur avendo natura tassativa, deve essere interpretata in modo da consentire l’impugnazione di ogni atto con cui l’ente impositore porti a conoscenza del contribuente una concreta e specifica pretesa tributaria, indicandone le ragioni fattuali e giuridiche. Non è necessario che l’atto abbia forma autoritativa o sia denominato formalmente come uno degli atti tipici. La decisione si fonda anche sui principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19 febbraio 2016, n. 3315.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni fiscali. La comunicazione risultante dal controllo può essere impugnata quando manifesta una pretesa tributaria concreta e motivata.

  • Art. 19 d.lgs. 546/1992

    Prevede l’elenco degli atti impugnabili nel processo tributario. Sebbene l’elencazione sia tassativa, essa non impedisce l’impugnazione di atti atipici che rendano conoscibile una specifica pretesa tributaria, con le relative ragioni.

  • Principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione

    Impongono un’interpretazione effettiva delle garanzie processuali, consentendo al contribuente di contestare tempestivamente una pretesa tributaria già concretamente manifestata dall’amministrazione.

  • Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19 febbraio 2016, n. 3315

    Afferma che ogni atto dell’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, anche se non assume la forma tipica di uno degli atti elencati dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la possibilità di ricorrere dipende soprattutto dal contenuto sostanziale dell’atto e non dalla sua denominazione o dalla forma utilizzata dall’amministrazione.
  • Una comunicazione è impugnabile quando contiene una pretesa tributaria concreta, attuale e sufficientemente motivata, tale da incidere direttamente sulla posizione del contribuente.
  • Anche un atto non espressamente elencato tra quelli impugnabili dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992 può essere contestato se rende già conoscibili l’importo richiesto e le ragioni della pretesa.
  • Le comunicazioni meramente informative o interlocutorie, prive di una concreta pretesa tributaria, normalmente non sono autonomamente impugnabili.
  • L’impugnazione deve comunque rispettare i termini processuali applicabili, che decorrono dalla valida conoscenza dell’atto lesivo.

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