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Sentenza

Sentenza del 09/04/2018 n. 43 - Comm. Trib. Prov. Biella

Accertamento- Raddoppio dei termini Condizioni .Obbligo di denuncia penale Reddito di impresa - Operazioni inesistenti - Prelievi senza indicazione beneficiario . presunzione ricavi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un accertamento fondato, da un lato, su operazioni ritenute inesistenti e, dall'altro, su prelievi di denaro non giustificati dalla contabilità e privi dell'indicazione del beneficiario. Tali movimentazioni sono state presunte riconducibili all'attività d'impresa e quindi qualificabili come ricavi imponibili. È stato inoltre contestato il raddoppio dei termini ordinari di decadenza per l'accertamento. Secondo il principio richiamato, il raddoppio non richiede l'effettiva presentazione della denuncia penale, ma soltanto la sussistenza dell'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.

La decisione

Il raddoppio dei termini è ritenuto applicabile quando, sulla base degli elementi disponibili, emerge l'obbligo di denuncia per un reato tributario, anche se la denuncia non è stata effettivamente presentata e anche se i termini ordinari erano già scaduti. I prelievi non documentati, privi dell'indicazione del beneficiario e non giustificati dalle scritture contabili possono essere assoggettati alla presunzione di ricavi, salvo prova contraria del contribuente. Dal testo fornito non emerge l'esito formale del dispositivo né sono indicati importi o l'eventuale annullamento parziale dell'accertamento; pertanto il risultato desumibile è favorevole all'Amministrazione finanziaria sui principi applicati.

Norme richiamate

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

    Ai fini del raddoppio dei termini rileva l'obbligo giuridico di presentare denuncia per un reato tributario, non la prova che la denuncia sia stata effettivamente presentata.

  • D.Lgs. 74/2000

    Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

    Il raddoppio dei termini opera quando i fatti accertati sono astrattamente riconducibili a uno dei reati tributari previsti dal decreto e sussiste quindi l'obbligo di denuncia.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 214/2010

    Il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale e non l'effettiva presentazione della denuncia.

    La norma è stata interpretata nel senso che il presupposto del raddoppio è valutabile in relazione agli elementi emersi nell'accertamento, senza necessità di attendere l'esito penale o dimostrare l'avvenuta denuncia.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini non scatta automaticamente per qualsiasi irregolarità: l'Amministrazione deve individuare fatti che rendano configurabile, almeno astrattamente, un reato previsto dal D.Lgs. 74/2000 e dai quali derivi l'obbligo di denuncia.
  • Non è normalmente necessario dimostrare che la denuncia penale sia stata effettivamente presentata o che il procedimento penale si sia concluso con una condanna; rileva la sussistenza dell'obbligo di denuncia al momento dell'accertamento.
  • La verifica della legittimità del raddoppio deve essere compiuta sulla base degli elementi concretamente indicati nell'atto impositivo e della loro idoneità a integrare una fattispecie penale tributaria.
  • In presenza di prelievi aziendali non giustificati, non registrati o privi dell'indicazione del beneficiario, l'Amministrazione può presumere che le somme siano riferibili all'attività d'impresa e qualificarle come ricavi imponibili.
  • La presunzione sui prelievi può essere contestata fornendo una spiegazione documentata della destinazione delle somme, ad esempio pagamenti personali, restituzione di finanziamenti, anticipazioni, rimborsi o altre operazioni estranee alla produzione di ricavi.
  • La contabilità deve consentire di ricostruire con chiarezza origine, destinazione e beneficiario delle movimentazioni; registrazioni generiche o prive di documentazione aumentano il rischio di recupero a tassazione.
  • Il fatto che i termini ordinari siano già scaduti non esclude necessariamente l'accertamento se il presupposto del raddoppio era validamente integrato; resta comunque essenziale verificare la corretta qualificazione dei fatti e la motivazione dell'atto.

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