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Sentenza

Sentenza del 09/04/2018 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Varese

Ammissione temporanea - Circolazione in Italia di automezzo immatricolato in territorio non comunitario - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa doganale non può essere confermata automaticamente quando il conducente abbia prodotto elementi indiziari a sostegno dell'applicabilità dell'ammissione temporanea e l'Agenzia delle Dogane non li abbia adeguatamente confutati. In tale situazione, il regime di ammissione temporanea deve essere riconosciuto e non sono dovuti i dazi doganali, nei limiti temporali e sostanziali previsti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di far circolare in Italia, in regime di ammissione temporanea e senza pagamento dei dazi doganali, un automezzo ad uso privato immatricolato fuori dalla Comunità europea e intestato a un soggetto stabilito fuori dal territorio comunitario. Il regime è normalmente consentito per un periodo massimo di sei mesi, anche non consecutivi, dal primo ingresso del veicolo. Quando il mezzo è utilizzato da una persona stabilita nella Comunità europea, l'esenzione può operare soltanto in presenza di specifiche circostanze: uso occasionale o di emergenza, locazione del mezzo oppure utilizzo sistematico per motivi di lavoro. Il punto centrale è l'onere della prova: il conducente deve fornire elementi indiziari idonei a dimostrare la sussistenza della causa di esenzione.

Norme richiamate

  • Regime doganale di ammissione temporanea per veicoli ad uso privato immatricolati fuori dalla Comunità europea

    Periodo massimo di 6 mesi, anche non consecutivi, decorrenti dal primo ingresso.

    Il veicolo immatricolato in uno Stato non comunitario e intestato a un soggetto stabilito fuori dalla Comunità può circolare temporaneamente senza pagamento dei dazi doganali entro il limite temporale previsto.

  • Condizioni di esenzione per l'utilizzo del veicolo da parte di soggetto stabilito nella Comunità europea

    Uso a titolo occasionale o di emergenza; mezzo di trasporto in locazione; utilizzo sistematico per motivi di lavoro.

    L'utilizzatore stabilito nel territorio comunitario beneficia dell'esenzione soltanto se dimostra una delle specifiche condizioni ammesse.

  • Principio dell'onere della prova e valutazione degli elementi indiziari

    Il conducente deve fornire elementi indiziari a sostegno della causa di esenzione; se tali elementi non vengono confutati dall'Agenzia delle Dogane, essi possono essere sufficienti per applicare il regime di ammissione temporanea.

Massime di principio

  • Chi utilizza in Italia un veicolo immatricolato fuori dalla Comunità europea deve poter dimostrare sia la provenienza e l'intestazione estera del mezzo sia la ricorrenza di una delle condizioni che consentono l'ammissione temporanea.
  • Il termine ordinario di circolazione in esenzione è complessivamente limitato a sei mesi, anche se il veicolo entra ed esce dal territorio in periodi non consecutivi; il conteggio decorre dal primo ingresso.
  • Per un utilizzatore residente o stabilito nella Comunità europea, la mera disponibilità del veicolo non basta: occorre provare l'uso occasionale o emergenziale, la locazione oppure l'utilizzo sistematico per motivi di lavoro.
  • L'onere probatorio può essere assolto anche mediante un insieme di elementi indiziari coerenti, non necessariamente con una prova documentale unica e decisiva.
  • Quando il contribuente fornisce indizi plausibili e specifici e l'amministrazione non li contesta in modo puntuale, la pretesa doganale non dovrebbe essere mantenuta automaticamente.

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