Sentenza del 09/04/2018 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Varese
Ammissione temporanea - Circolazione in Italia di automezzo immatricolato in territorio non comunitario - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa doganale non può essere confermata automaticamente quando il conducente abbia prodotto elementi indiziari a sostegno dell'applicabilità dell'ammissione temporanea e l'Agenzia delle Dogane non li abbia adeguatamente confutati. In tale situazione, il regime di ammissione temporanea deve essere riconosciuto e non sono dovuti i dazi doganali, nei limiti temporali e sostanziali previsti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di far circolare in Italia, in regime di ammissione temporanea e senza pagamento dei dazi doganali, un automezzo ad uso privato immatricolato fuori dalla Comunità europea e intestato a un soggetto stabilito fuori dal territorio comunitario. Il regime è normalmente consentito per un periodo massimo di sei mesi, anche non consecutivi, dal primo ingresso del veicolo. Quando il mezzo è utilizzato da una persona stabilita nella Comunità europea, l'esenzione può operare soltanto in presenza di specifiche circostanze: uso occasionale o di emergenza, locazione del mezzo oppure utilizzo sistematico per motivi di lavoro. Il punto centrale è l'onere della prova: il conducente deve fornire elementi indiziari idonei a dimostrare la sussistenza della causa di esenzione.
Norme richiamate
Regime doganale di ammissione temporanea per veicoli ad uso privato immatricolati fuori dalla Comunità europea
Periodo massimo di 6 mesi, anche non consecutivi, decorrenti dal primo ingresso.
Il veicolo immatricolato in uno Stato non comunitario e intestato a un soggetto stabilito fuori dalla Comunità può circolare temporaneamente senza pagamento dei dazi doganali entro il limite temporale previsto.
Condizioni di esenzione per l'utilizzo del veicolo da parte di soggetto stabilito nella Comunità europea
Uso a titolo occasionale o di emergenza; mezzo di trasporto in locazione; utilizzo sistematico per motivi di lavoro.
L'utilizzatore stabilito nel territorio comunitario beneficia dell'esenzione soltanto se dimostra una delle specifiche condizioni ammesse.
Principio dell'onere della prova e valutazione degli elementi indiziari
Il conducente deve fornire elementi indiziari a sostegno della causa di esenzione; se tali elementi non vengono confutati dall'Agenzia delle Dogane, essi possono essere sufficienti per applicare il regime di ammissione temporanea.
Massime di principio
- Chi utilizza in Italia un veicolo immatricolato fuori dalla Comunità europea deve poter dimostrare sia la provenienza e l'intestazione estera del mezzo sia la ricorrenza di una delle condizioni che consentono l'ammissione temporanea.
- Il termine ordinario di circolazione in esenzione è complessivamente limitato a sei mesi, anche se il veicolo entra ed esce dal territorio in periodi non consecutivi; il conteggio decorre dal primo ingresso.
- Per un utilizzatore residente o stabilito nella Comunità europea, la mera disponibilità del veicolo non basta: occorre provare l'uso occasionale o emergenziale, la locazione oppure l'utilizzo sistematico per motivi di lavoro.
- L'onere probatorio può essere assolto anche mediante un insieme di elementi indiziari coerenti, non necessariamente con una prova documentale unica e decisiva.
- Quando il contribuente fornisce indizi plausibili e specifici e l'amministrazione non li contesta in modo puntuale, la pretesa doganale non dovrebbe essere mantenuta automaticamente.
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