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Sentenza

Sentenza del 09/04/2018 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Biella

Accertamento-ricostruzione del reddito su documentazione bancaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzo, nell'accertamento fiscale, dei dati risultanti dai conti correnti bancari, inclusi i prelievi e i versamenti effettuati su conti intestati non solo all'ente o alla società, ma anche agli amministratori, ai soci o agli amministratori di fatto, quando sia dimostrata la riferibilità di tali conti all'attività dell'ente. Tali movimentazioni possono fondare una presunzione legale relativa di maggiori ricavi o maggiori imponibili IVA non dichiarati. Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova analitica e specifica della natura non imponibile delle singole operazioni; non sono sufficienti contestazioni generiche.

La decisione

La Cassazione ha affermato la legittimità dell'utilizzo dei dati bancari ai fini della ricostruzione del reddito e dell'imponibile IVA, anche quando provengano da conti formalmente intestati ad amministratori, soci o amministratori di fatto, purché sia provata la riferibilità dei conti all'ente o all'attività economica. Ha inoltre ribadito che l'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente e deve essere assolto con spiegazioni documentate, specifiche e riferite alle singole movimentazioni.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sentenza n. 14088 del 7 giugno 2017

    I prelievi e i versamenti bancari danno origine a una presunzione legale relativa a maggiori ricavi o maggiori imponibili IVA non dichiarati.

    Le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione superabile, ma il contribuente deve dimostrare in modo analitico che le somme non rappresentano ricavi, compensi o operazioni imponibili.

  • Disciplina degli accertamenti bancari e delle presunzioni fiscali

    I dati dei conti correnti possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria anche se i conti sono intestati a soggetti diversi dall'ente verificato, purché emerga con elementi concreti la riferibilità delle operazioni all'attività dell'ente.

Massime di principio

  • In un accertamento bancario, versamenti e prelievi possono essere considerati indizi qualificati di ricavi o imponibili non dichiarati, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
  • L'Amministrazione può esaminare anche conti intestati a soci, amministratori o amministratori di fatto, ma deve dimostrare il collegamento concreto tra quei conti e l'attività dell'impresa o dell'ente.
  • Per superare la presunzione non bastano dichiarazioni generiche, contestazioni formali o la semplice affermazione che le somme appartengono alla sfera privata: occorre giustificare analiticamente le singole operazioni con documenti, causali e riscontri coerenti.
  • La presunzione è relativa e quindi può essere vinta, ma la prova contraria deve essere puntuale, completa e riferita alla natura non imponibile o estranea all'attività d'impresa delle movimentazioni contestate.

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