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Sentenza

Sentenza del 09/04/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Regime agevolato - Società non commerciali - Statuto - Clausola di divieto di distribuzione utili - Beneficio - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento per asserita mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Ha sostenuto che la verifica era stata svolta presso la sede dell'associazione, con consegna del processo verbale di constatazione, sicché il contribuente aveva avuto il termine di 60 giorni per presentare osservazioni. Ha inoltre contestato le doglianze relative alla mancata convocazione per l'accertamento con adesione, alla duplicazione degli avvisi, alla mancata allegazione del verbale e alla sottoscrizione degli atti. Nel merito, ha evidenziato l'assenza nello statuto del divieto di distribuzione degli utili e dell'obbligo di devoluzione del patrimonio, la mancata esibizione dei libri sociali e del rendiconto, la mancata presentazione del modello EAS e lo svolgimento di attività commerciale tramite un centro ippico.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valido il contraddittorio, poiché il processo verbale era stato consegnato al contribuente oltre due anni prima della notifica degli avvisi e non erano state presentate osservazioni. La convocazione a seguito dell'istanza di accertamento con adesione è stata qualificata come facoltà dell'Ufficio, non come obbligo la cui omissione comportasse nullità. È stata esclusa la duplicazione d'imposta, ritenendo le seconde notifiche dirette a sanare irregolarità delle prime, così come è stata esclusa la necessità di allegare nuovamente il processo verbale già comunicato. Nel merito, l'associazione non ha dimostrato i requisiti formali e sostanziali per beneficiare del regime fiscale agevolato: mancavano clausole statutarie essenziali, documentazione sulla vita associativa, rendiconti e il modello EAS; inoltre l'attività svolta è stata ritenuta abitualmente commerciale. Sono stati quindi confermati gli avvisi di accertamento e la ricostruzione induttiva del reddito d'impresa. L'eccezione sulla sottoscrizione da parte di funzionari non dirigenti è stata respinta perché gli atti risultavano firmati da funzionari delegati dal direttore. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 148, commi 3 e 8, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Il comma 3 esclude dalla tassazione determinate attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso corrispettivi degli associati; il comma 8 subordina il beneficio all'inserimento di specifiche clausole statutarie.

    Il regime agevolato per le associazioni non commerciali richiede sia il rispetto delle condizioni sostanziali sia l'inserimento nello statuto delle clausole obbligatorie, tra cui il divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. L'onere di provare la sussistenza dei requisiti grava sull'associazione.

  • Art. 12, comma 7, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente può comunicare osservazioni e richieste entro 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione; l'avviso non può essere emanato prima della scadenza del termine, salvo particolare e motivata urgenza.

    Quando la verifica è svolta presso la sede del contribuente e si conclude con un processo verbale, la consegna del verbale assicura il contraddittorio mediante il termine di 60 giorni. Non è necessaria un'ulteriore convocazione generica prima dell'accertamento.

  • Art. 6, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 218/1997

    L'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare; l'Ufficio può disporre la convocazione del contribuente entro quindici giorni.

    La convocazione conseguente all'istanza di accertamento con adesione è una facoltà discrezionale dell'Ufficio. La mancata convocazione, di per sé, non determina la nullità dell'avviso di accertamento.

  • Art. 30, D.L. 185/2008

    Prevede la comunicazione telematica dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi mediante modello EAS.

    La mancata presentazione del modello EAS può comportare la decadenza dai benefici fiscali previsti per gli enti associativi, inclusi quelli relativi alle imposte dirette e all'IVA, secondo la disciplina applicabile.

  • Art. 4, comma 4, D.P.R. 633/1972

    Disciplina il trattamento ai fini IVA delle attività degli enti associativi.

    L'accesso al trattamento agevolato IVA per le attività associative è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla legge e degli adempimenti richiesti, tra cui quelli relativi alla comunicazione dei dati fiscali.

  • Art. 20, D.P.R. 600/1973

    Prevede obblighi contabili per gli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali esercitate.

    Quando un'associazione svolge attività commerciale abituale, deve tenere le scritture contabili previste e assoggettare a imposizione i relativi proventi.

  • Art. 36, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Richiede che la sentenza indichi lo svolgimento del processo, le richieste delle parti, la motivazione e il dispositivo.

    Una motivazione meramente apparente o non sufficientemente riferita agli atti e ai fatti di causa può costituire vizio della sentenza.

Massime di principio

  • Un'associazione non commerciale può applicare il regime fiscale agevolato solo se possiede e dimostra concretamente tutti i requisiti richiesti: le clausole statutarie obbligatorie non sono un adempimento meramente formale.
  • Lo statuto deve prevedere espressamente il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione e l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, a fini di pubblica utilità o ad altri enti con finalità analoghe.
  • La mancata esibizione di libro soci, verbali assembleari, verbali del consiglio direttivo e rendiconti impedisce di verificare l'effettiva democraticità e assenza di lucro dell'ente e può giustificare il disconoscimento delle agevolazioni.
  • Le attività svolte verso soggetti non effettivamente associati o organizzate con modalità imprenditoriali possono essere qualificate come commerciali, anche se formalmente esercitate da un'associazione.
  • La consegna del processo verbale di constatazione dopo una verifica presso la sede del contribuente consente il contraddittorio attraverso il termine previsto dalla legge; la successiva mancata convocazione per l'accertamento con adesione non rende automaticamente nullo l'accertamento.
  • La ripetizione della notifica di un avviso non comporta necessariamente una duplicazione della pretesa tributaria se la seconda notifica è effettuata per sanare vizi o irregolarità della prima.
  • Chi invoca un beneficio fiscale deve conservare ed esibire la documentazione idonea a dimostrarne i presupposti; in caso contrario l'Amministrazione può procedere al recupero dei tributi e, se mancano dati contabili affidabili, alla ricostruzione induttiva del reddito.
  • La firma dell'avviso da parte di un funzionario non dirigente non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, se risulta una delega valida da parte del dirigente competente.

Testo integrale

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