Cassazione Penale, Sentenza n. 17669/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carangella impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 21/04/2022 che confermava la condanna emessa in primo grado per il reato di cui all'art. 642 c.p. Deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione della remissione di querela della parte civile intervenuta nel processo separato a carico dei coimputati Korosi Ileana e Ventura Marco, con conseguente mancata dichiarazione di estinzione del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Con memoria il difensore ha insistito sulla richiesta di annullamento senza rinvio per estinzione del reato per remissione di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha osservato che la remissione di querela intervenuta nel processo separato è stata rilevata dalla sentenza del Tribunale di Trieste del 21/04/2021 e, ai sensi dell'art. 155, comma 2, cod. pen., produce effetti anche nei confronti del ricorrente; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Indica la fattispecie di reato contestata al ricorrente; nel testo della sentenza non è fornita una citazione testuale della norma, ma viene richiamata come titolo del reato oggetto del procedimento
art. 155, comma 2, cod. pen.
La Corte interpreta il comma 2 come dispositivo che consente alla remissione di querela, anche se intervenuta in un processo separato contro coimputati, di produrre effetti estensivi nei confronti degli altri imputati, determinando l'estinzione del reato e giustificando l'annullamento senza rinvio della sentenza
Massime di principio
- La remissione di querela della parte offesa può estinguere il reato e produrre effetti anche nei confronti di altri imputati quando ricorre la causa di estensione prevista dall'art. 155, comma 2, c.p.; il giudice deve valutare tale remissione anche se intervenuta in processo separato
- La mancata considerazione della remissione di querela da parte del giudice costituisce vizio rilevante che può determinare l'annullamento della sentenza in Cassazione e l'estinzione del reato senza rinvio
- Questioni attinenti al trattamento sanzionatorio diventano assorbite se viene dichiarata l'estinzione del reato per remissione di querela
- Anche quando il reato è estinto per remissione di querela, il giudice può comunque disporre la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato
- Per far valere l'effetto estensivo della remissione è utile che il difensore produca e richiami espressamente gli atti che documentano la remissione (es. sentenza o atto processuale del processo in cui è intervenuta) e chieda la declaratoria di estinzione del reato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →