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Ordinanza

Ordinanza n. 408/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento con adozione di idonee misure cautelari monocratiche e collegiali: - del Progetto di vita personalizzato redatto dall'Asl di Avellino, prot. n.-OMISSIS- contenente l'indicazione di 13 ore complessive settimanali di trattamento aba, comprensivo di 1 ora mensile di supervisione e 2 sedute mensili di parent training per la durata di un anno, negando, così, di fatto l'erogazione di 25 ore settimanali di terapia aba oltre 3 ore mensili di supervisione e 1 ora settimanale di parent training; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS- in quanto lesiva degli interessi del minore e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi; - della delibera ASL di AV n.-OMISSIS-, in quanto atto presupposto, se lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - di ogni altro atto, anche di natura regolamentare e programmatoria, e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; e per L'ACCERTAMENTO del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età o, in subordine, per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi; nonché per LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età della minore o, in subordine, per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi;

Giustizia amministrativa202601187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell'ASL di Avellino che prevedeva 13 ore settimanali di trattamento ABA, un'ora mensile di supervisione e due sedute mensili di parent training, oltre agli atti presupposti e al PDTA regionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori della minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato predisposto dall'ASL, lamentando che la previsione di 13 ore settimanali di trattamento ABA fosse insufficiente rispetto alle condizioni cliniche della minore e chiedendo l'erogazione, diretta o mediante rimborso, di almeno 25 ore settimanali di trattamento, tre ore mensili di supervisione da parte di un BCBA e un'ora settimanale di parent training, fino al compimento della maggiore età o, in subordine, per un periodo da 36 a 60 mesi. Sono stati impugnati anche atti deliberativi dell'ASL, il PDTA regionale sull'autismo e ogni ulteriore atto presupposto o connesso. In sede cautelare è stata chiesta l'immediata sospensione degli atti e l'adozione di misure idonee ad assicurare il trattamento intensivo richiesto.

La decisione

Il Collegio ha confermato il decreto presidenziale cautelare: ha ritenuto necessario evitare discontinuità nell'erogazione del trattamento ABA, potenzialmente pregiudizievoli per lo sviluppo della minore, anche considerando che la stessa ASL aveva attestato una situazione di evoluzione migliorativa, pur in presenza di sintomi autistici di gravità di livello 2 secondo il DSM-5. Poiché l'ASL non aveva indicato profili ostativi alla prosecuzione del trattamento, è stata ordinata la continuazione dell'erogazione del trattamento ABA con le modalità già praticate o, se necessario, in forma indiretta, fino alla definizione del giudizio di merito. È stata invece respinta, allo stato cautelare, la richiesta di incremento dell'intensità fino alle 25 ore settimanali, perché tale statuizione richiede un approfondimento diagnostico e specialistico non compatibile con la sola fase cautelare. Le difese dell'ASL sono state riservate al merito. Il Collegio ha disposto una CTU per accertare la patologia e la sua gravità, l'idoneità del progetto di vita impugnato e, se necessario, le modalità, il numero di ore, la supervisione, il parent training e la durata del trattamento ABA, tenendo conto dei limiti temporali previsti dal PDTA regionale e delle eventuali possibilità di svolgimento di ulteriori attività in ambito familiare o scolastico. Il CTU dovrà inoltre verificare la possibilità di un accordo tra le parti sui contenuti del progetto di vita. L'udienza di merito è stata fissata al 20 aprile 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha accolto parzialmente la domanda, limitandosi ad assicurare la continuità terapeutica sino alla decisione di merito.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    È richiamato per giustificare la necessità di un approfondimento istruttorio e diagnostico incompatibile con l'immediata adozione monocratica della misura intensiva richiesta.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la disposizione della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo.

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla modalità di prestazione del giuramento del consulente tecnico d'ufficio mediante deposito di dichiarazione sottoscritta digitalmente.

  • DGRC n. 131/2021

    Approvazione del PDTA per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva; il CTU deve mantenere la durata del trattamento entro i massimi previsti per fascia d'età.

  • DGRC n. 42/2024

    Modifica del PDTA regionale, richiamata quale parametro per la determinazione della durata del trattamento ABA.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, per l'oscuramento dei dati personali in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nella tutela cautelare relativa all'erogazione di trattamenti sanitari riabilitativi in favore di una minore, il giudice può ordinare la prosecuzione del trattamento già in corso, anche in forma indiretta, quando la sua interruzione rischi di determinare una discontinuità pregiudizievole per lo sviluppo della paziente e l'amministrazione non abbia indicato ragioni ostative alla continuità terapeutica.
  • La richiesta cautelare di incremento dell'intensità di un trattamento sanitario, quando richieda una valutazione diagnostica e specialistica approfondita sull'adeguatezza del progetto terapeutico, non può essere accolta senza un previo approfondimento istruttorio incompatibile con una decisione sommaria immediata.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta nel giudizio amministrativo per accertare la patologia, la sua gravità, l'idoneità concreta del progetto terapeutico e le modalità, l'intensità e la durata del trattamento necessario, con indicazione delle fonti scientifiche poste a fondamento delle conclusioni.
  • Nel determinare la durata di un trattamento riabilitativo sanitario rivolto a soggetti con disturbo dello spettro autistico, la consulenza tecnica deve rispettare i limiti massimi previsti dal pertinente percorso diagnostico-terapeutico regionale, senza pregiudicare la valutazione della concreta necessità terapeutica quanto a modalità e intensità.
  • Quando la controversia riguarda il contenuto di un progetto terapeutico individualizzato, il consulente tecnico può verificare preliminarmente la disponibilità delle parti a raggiungere un accordo; l'eventuale accordo deve essere documentato in verbale e recepito dall'amministrazione con un provvedimento espresso e motivato accettato dagli interessati.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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