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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20078/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Atala ha impugnato il rigetto del riesame del sequestro preventivo che aveva colpito un immobile e il magazzino contabile con la somma sequestrata di euro 5.039.260,08, disposto ai sensi del d.lgs. n.231/2001 per profitto di reato (sottrazione di merci importate dalla Cina al pagamento di dazi antidumping, compensativi e IVA). I motivi in cassazione erano: (1) violazione degli artt. 53 d.lgs. 231/2001 e 321, comma 2, c.p.p. per assenza del requisito del "periculum in mora" — il Tribunale avrebbe illegittimamente fondato il pericolo di dispersione su meri indici di incapienza patrimoniale senza spiegare perché il bene rischiasse, nelle more del processo, di essere disperso o alienato; (2) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza (art. 42 Cost. e norme processuali), contestando l'omessa motivazione sull'impatto del sequestro sulla continuità aziendale e sul valore complessivo degli indici considerati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (lo ha ritenuto fondato) e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale si sia limitata a richiamare indici di solvibilità negativi (diminuzione del quoziente di tesoreria, aumento esposizione debitoria) senza spiegare in che modo ciò concretamente determinasse il periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite (Ellade, n. 36959/2021) secondo cui il decreto di sequestro ex art. 321 c.p.p. deve contenere una motivazione specifica sul pericolo che il bene venga, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato; non è sufficiente l'automatismo basato sulla semplice insufficienza patrimoniale. In mancanza di tale motivazione il provvedimento è illegittimo. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Milano per nuovo giudizio conformemente ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione specifica sul "periculum in mora": il giudice deve spiegare perché non sia possibile attendere la decisione definitiva, individuando il concreto rischio che il bene venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.

  • art. 53, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    Prevede il sequestro preventivo dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato a carico degli enti: anche in questo ambito il sequestro richiede motivazione del periculum in mora, rispettando criteri di adeguatezza e proporzionalità.

  • art. 240 c.p.

    Disciplina la confisca; la possibilità di confisca (obbligatoria o facoltativa) non esonera il giudice dall'obbligo di motivare il sequestro preventivo che la anticipa, in relazione all'esigenza anticipatoria.

  • art. 316, cod. proc. pen. (sequestro conservativo)

    Richiamato in via comparativa: il sequestro conservativo può fondarsi anche sulla mera insufficienza della garanzia patrimoniale; tale parametro non è automaticamente trasferibile al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che richiede motivazione più stringente.

  • art. 325, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in sede di legittimità alle sole questioni di violazione di legge: la Corte ha valutato la correttezza della motivazione di diritto riferita al periculum in mora.

  • artt. 292 e 295, comma 2, lett. c) e d-bis), D.P.R. n. 43/1973

    Norme doganali e sanzionatorie collegate alle accertate violazioni relative ai dazi; nella fattispecie costituiscono la base normativa del reato di sottrazione al pagamento dei dazi che ha generato il profitto oggetto di sequestro.

  • Regolamenti UE 1012/2018, 73/2019, 72/2019

    Riferimenti alle misure antidumping e compensative cui si sarebbe sottratta la società importando merci dalla Cina: costituiscono l'ambito normativo doganale dei dazi contestati.

  • d.lgs. n. 231/2001, art. 25-sexiesdecies (richiamato)

    Indica la responsabilità amministrativa degli enti per specifici reati dei quali il profitto può essere confiscato; qui è il titolo normativo che giustifica il sequestro preventivo dei beni a carico dell'ente.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione specifica e concreta sul "periculum in mora": non è sufficiente dimostrare solo l'insufficienza patrimoniale dell'obbligato.
  • La semplice titolarità di un patrimonio inferiore alla somma sequestrabile non determina automaticamente il pericolo di dispersione: il giudice deve indicare elementi che colleghino la situazione patrimoniale a un rischio concreto di perdita, alienazione o deterioramento del bene.
  • In caso di impatto rilevante sulla continuità aziendale o su diritti costituzionali (proprietà e libertà di iniziativa economica), il principio di proporzionalità impone motivazioni specifiche e la valutazione di misure alternative meno gravose.
  • Il sequestro preventivo e il sequestro conservativo hanno finalità e presupposti diversi: non si possono applicare automaticamente criteri propri del sequestro conservativo al sequestro finalizzato alla confisca.
  • Per resistere efficacemente a un sequestro preventivo occorre produrre elementi fattuali che escludano il rischio di dispersione (e.g. stabilità dei flussi di cassa, garanzie reali in atto, assenza di operazioni di depauperamento, utilizzo strumentale dei beni), o al contrario, l'autorità deve documentare condotte o eventi concreti idonei a giustificare l'apprensione anticipata.

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