Corte di giustizia, Sentenza C-514/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° agosto 2025. — Tiberis Holding Srl contro Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3 – Direttiva (UE) 2018/2001 – Articolo 4 – Incentivi a livello nazionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Regime di aiuti – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Competenza esclusiva della Commissione europea a pronunciarsi sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno – Decisione della Commissione che dichiara la compatibilità di tale regime di aiuti con il mercato interno – Ricorso proposto dal beneficiario di un aiuto ai sensi di tale regime, dinanzi a un giudice nazionale, che contesta una modalità di detto regime indissolubilmente legata al suo funzionamento – Irricevibilità, nell’ambito di tale ricorso, di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione di dette disposizioni di tali direttive. — Causa C-514/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara irricevibile il rinvio del Consiglio di Stato italiano nel contenzioso tra Tiberis e GSE sul meccanismo di conguaglio degli incentivi per energia rinnovabile. Il sistema contestato è stato ritenuto parte integrante di un regime di aiuti di Stato già autorizzato dalla Commissione con la decisione SA.43756. Per questo motivo, un giudice nazionale non può rimettere in discussione la compatibilità di quella modalità con il diritto UE tramite l’interpretazione delle direttive sulle rinnovabili.
Aiuti di Stato nel settore delle energie rinnovabili: irricevibilità del rinvio pregiudiziale sull’interpretazione delle direttive 2009/28/CE e 2018/2001 quando la misura contestata è una modalità indissolubilmente legata a un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione.
La questione giuridica
Se gli articoli 3 della direttiva 2009/28/CE e 4 della direttiva (UE) 2018/2001 ostino a una normativa nazionale che, in un regime di incentivi per energia da fonti rinnovabili, prevede per gli impianti che vendono energia sul libero mercato una tariffa incentivante con meccanismo di conguaglio-restituzione delle somme eccedenti quando il prezzo di mercato supera l’incentivo, applicato solo agli operatori che accedono tramite iscrizione al registro e non anche a quelli che accedono tramite asta.
Principio di diritto
Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale valuti, alla luce degli articoli 3 della direttiva 2009/28/CE e 4 della direttiva (UE) 2018/2001, una modalità di funzionamento di un regime di incentivi alle energie rinnovabili che sia indissolubilmente legata a un regime di aiuti di Stato già dichiarato compatibile con il mercato interno dalla Commissione; una tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della Commissione nell’ambito dell’articolo 108 TFUE e, se la modifica della modalità comportasse un nuovo aiuto o una modifica di aiuto esistente, essa richiederebbe comunque notifica e autorizzazione della Commissione. Di conseguenza, la questione pregiudiziale è irricevibile perché l’interpretazione delle direttive non è pertinente alla soluzione della controversia principale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (CE) n. 794/2004
- Direttiva 2009/28/CE
- Direttiva (UE) 2018/2001
- Decisione della Commissione C(2016) 2726 final, SA.43756 (2015/N)
- Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020
- Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022
Aiuti alle energie rinnovabili e competenza della Commissione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano nel contesto di una controversia tra un beneficiario di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e il GSE. La Corte è chiamata a stabilire se un giudice nazionale possa sindacare, alla luce delle direttive sulle energie rinnovabili, una modalità di funzionamento di un regime di aiuti di Stato già autorizzato dalla Commissione.
Fatti e procedimento principale
Tiberis Holding Srl gestisce una centrale idroelettrica e ha beneficiato, dal 2017 al 2021, di incentivi riconosciuti in base al decreto ministeriale italiano del 23 giugno 2016. Successivamente il GSE ha chiesto la restituzione parziale di quanto percepito, mediante fatture del 4 aprile 2022 e del 2 maggio 2022. Tiberis ha impugnato tali richieste davanti al giudice amministrativo, sostenendo, tra l’altro, la violazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001.
Quadro normativo e regime nazionale
Il decreto del 23 giugno 2016 disciplina gli incentivi per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Esso prevede diverse modalità di accesso al regime: iscrizione a registro, partecipazione ad asta al ribasso e accesso diretto, con criteri legati alla potenza dell’impianto. Per gli impianti iscritti al registro, quando il produttore vende sul mercato libero, il GSE applica un meccanismo di conguaglio: se il prezzo di mercato supera l’incentivo, la differenza viene recuperata. Il giudice del rinvio dubitava della compatibilità di tale meccanismo con le direttive UE, poiché esso limiterebbe la capacità dei produttori di rispondere ai segnali di mercato.
La decisione SA.43756 della Commissione
La Commissione, con la decisione C(2016) 2726 final (SA.43756), aveva dichiarato compatibile con il mercato interno il regime italiano di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Nella valutazione di compatibilità, la Commissione aveva esaminato in particolare la proporzionalità dell’aiuto e aveva rilevato che il meccanismo di conguaglio impediva profitti eccezionali e contribuiva a mantenere la remunerazione entro i limiti necessari.
Questioni sottoposte alla Corte
Il Consiglio di Stato chiedeva in sostanza se gli articoli 3 della direttiva 2009/28/CE e 4 della direttiva (UE) 2018/2001 ostassero a una normativa interna che:
- prevede una tariffa incentivante che funziona al tempo stesso come prezzo minimo e massimo;
- impone la restituzione delle somme eccedenti quando il prezzo di mercato supera l’incentivo;
- applica tale meccanismo solo agli operatori che accedono al regime tramite registro e non a quelli che accedono tramite asta.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge innanzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata per carenza di motivazione del rinvio, ritenendo che l’ordinanza del giudice nazionale soddisfacesse i requisiti dell’articolo 94 del regolamento di procedura. Tuttavia, accoglie l’ulteriore eccezione di irricevibilità fondata sulla mancanza di pertinenza della questione: la misura contestata è una modalità di funzionamento di un regime di aiuti di Stato già autorizzato dalla Commissione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che, nel sistema degli aiuti di Stato, i giudici nazionali e la Commissione hanno ruoli complementari ma distinti. I giudici nazionali possono tutelare i diritti dei singoli contro aiuti illegali e applicare la nozione di aiuto di Stato, ma non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato interno di un aiuto o di un regime di aiuti: questa valutazione spetta in via esclusiva alla Commissione.
La Corte evidenzia che il meccanismo di incentivo negativo contestato è indissolubilmente legato al funzionamento del regime autorizzato con la decisione SA.43756, poiché incide sull’importo dell’aiuto individuale e sulla valutazione della sua proporzionalità. Pertanto, un giudice nazionale non può rimettere in discussione tale modalità tramite l’interpretazione della direttiva 2009/28/CE.
Quanto alla direttiva (UE) 2018/2001, la Corte osserva che, pur essendo stata adottata dopo la decisione SA.43756, il regime italiano in questione costituisce un aiuto esistente ai sensi del regolamento 2015/1589. La Commissione conserva la competenza esclusiva anche sul controllo permanente degli aiuti esistenti ex articolo 108, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, ogni modifica del meccanismo contestato potrebbe integrare una modifica di aiuto esistente o addirittura un nuovo aiuto, con conseguente necessità di notifica alla Commissione.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che l’interpretazione degli articoli 3 della direttiva 2009/28/CE e 4 della direttiva (UE) 2018/2001 non è pertinente per decidere la controversia principale, poiché il meccanismo contestato ricade nell’ambito della decisione della Commissione sulla compatibilità dell’aiuto di Stato. Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è dichiarata irricevibile.
Principi affermati
La sentenza ribadisce tre punti centrali:
- le modalità di un aiuto o di un regime di aiuti che siano indissolubilmente legate al suo funzionamento devono essere valutate nell’ambito del controllo sugli aiuti di Stato, non dal giudice nazionale in via autonoma;
- un giudice nazionale non può adottare una decisione che, in sostanza, sostituisca la valutazione della Commissione sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno;
- la modifica di una modalità essenziale di un regime autorizzato può costituire un nuovo aiuto o una modifica di aiuto esistente, soggetta a notifica e alla competenza esclusiva della Commissione.
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