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Sentenza

Sentenza n. 13178/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensiva ai fini del riesame, - del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia in Yaoundè – Camerun – in data 01.09.2025 prot. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 4 settembre 2025, con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio del visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia in Yaoundé del visto di ingresso per motivi di studio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio, motivato dall’asserita mancata dimostrazione di adeguati mezzi economici di sostentamento e di una sufficiente situazione economica personale, familiare o del soggetto garante. Con un unico motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998, degli artt. 44-bis, 46 e 47 d.P.R. 394/1999 e dell’allegato A, punto 15, d.i. 850/2011, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto di avere dimostrato la disponibilità di adeguati mezzi economici mediante tre impegni di sostegno familiare, in particolare quello del fratello, titolare di una retribuzione annua netta di circa 49.500 euro. Il giudizio è stato tuttavia definito sulla base di un profilo processuale rilevato d’ufficio: la procura alle liti rilasciata all’estero non era legalizzata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana; inoltre, la procura recava una data anteriore all’adozione del diniego e faceva riferimento genericamente a un eventuale futuro provvedimento negativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del diniego del visto. La procura speciale rilasciata all’estero deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l’applicazione della procedura di apostille per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja. Poiché il Camerun non aderisce alla Convenzione dell’Aja, la procura avrebbe dovuto essere legalizzata dall’Ambasciata italiana. L’assenza di legalizzazione ha determinato la nullità della procura per difetto di ius postulandi e, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a. Il Collegio ha inoltre rilevato che la procura, risalente al 15 marzo 2025, era stata conferita prima dell’adozione dell’atto impugnato e si riferiva a un eventuale futuro diniego, profilo potenzialmente riconducibile all’inesistenza della procura speciale. La nuova procura notarile, rilasciata il 12 gennaio 2026 e successivamente legalizzata, non ha sanato il vizio, poiché nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione e notificazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 11/2025, secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile al processo amministrativo e non consente la sanatoria successiva della procura nulla o inesistente. Non è stata ritenuta possibile neppure la rimessione in termini per errore scusabile, considerato che il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza Plenaria. Le spese sono state compensate in ragione della definizione esclusivamente processuale.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la procura deve esistere prima o essere coeva alla redazione e notificazione del ricorso.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    è nullo il ricorso privo di sottoscrizione

    La carenza giuridica della sottoscrizione, derivante dalla mancanza di una valida procura speciale del difensore, comporta la nullità del ricorso e la conseguente inammissibilità.

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato

    La rinnovazione è prevista per le irregolarità del ricorso, ma non per la nullità derivante dalla mancanza o invalidità della procura speciale.

  • art. 44, comma 4-bis, c.p.a.

    tale nullità è rilevabile d’ufficio

    La nullità del ricorso non validamente sottoscritto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 83 c.p.c. sulla procura alle liti.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale deve essere conferita nelle forme previste dalla legge; quando è rilasciata all’estero, l’autenticazione deve rispettare le formalità internazionali e diplomatiche applicabili.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    Per gli atti formati all’estero, la sottoscrizione può essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    Per gli Stati aderenti, la legalizzazione diplomatica può essere sostituita dall’autenticazione notarile munita di apostille; tale procedura non era applicabile al Camerun.

  • art. 37 c.p.a.

    rimessione in termini per errore scusabile

    La rimessione in termini ha carattere eccezionale e non è stata riconosciuta, dopo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del 2 ottobre 2025, in assenza di oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disposizione sulla sanatoria della procura non è applicabile al processo amministrativo perché incompatibile con la disciplina degli artt. 40 e 44 c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorso sottoscritto dal solo difensore è valido soltanto se il difensore è munito di una procura speciale, che deve preesistere o essere coeva alla redazione e alla notificazione del ricorso.
  • Quando la procura alle liti è rilasciata all’estero, la sua validità richiede il rispetto delle formalità di autenticazione e legalizzazione previste per lo Stato interessato; per gli Stati non aderenti alla Convenzione dell’Aja, è necessaria la legalizzazione da parte della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
  • La procura speciale rilasciata anteriormente all’adozione del provvedimento impugnato e riferita genericamente a un eventuale futuro diniego può risultare priva del necessario collegamento con uno specifico giudizio e integrare, secondo le circostanze, una forma di inesistenza della procura speciale.
  • Nel processo amministrativo l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile per sanare successivamente una procura nulla o inesistente: la procura invalida determina l’inammissibilità del ricorso e la successiva produzione o regolarizzazione non ha effetto sanante.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e non è normalmente configurabile per ricorsi proposti dopo la pubblicazione di una pronuncia dell’Adunanza Plenaria che abbia chiarito la disciplina applicabile, salvo oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti di fatto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaDecadenza e tardività

Testo integrale

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