Sentenza n. 827/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 769, depositata il 17.07.2024, all’esito del procedimento iscritto al n. 3494/2023 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro annualità e condannato il Ministero al pagamento delle relative somme
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 769 del 17 luglio 2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’attribuzione della Carta elettronica del docente dell’importo nominale di 500 euro per ciascuna annualità, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 ottobre 2024 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo giudiziale era stato notificato al Ministero, erano decorsi inutilmente 120 giorni dalla notificazione ed era intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, le somme riconosciute dal giudice del lavoro. Per l’eventuale ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta della parte successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo saldo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica del docente dell’importo nominale di € 500,00 per ogni annualità richiesta
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto nella sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
art. 114 c.p.a.
fissare la somma di denaro dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’ulteriore ritardo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
L’esperimento dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in materia di penalità di mora.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento o l’attribuzione di somme, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, individuando puntualmente l’obbligazione da eseguire.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell’attività amministrativa in caso di persistente inerzia dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo adempimento.
- La mancata costituzione dell’amministrazione non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando la mancata esecuzione del giudicato risulta dagli atti di causa.
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