Corte di giustizia, Sentenza C-419/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019. — Deza a.s. contro Agenzia europea per le sostanze chimiche. — Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Allegato XIV – Definizione di un elenco di sostanze soggette ad autorizzazione – Iscrizione nell’elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV – Aggiornamento di detto elenco con inclusione della sostanza ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) – Errori d’interpretazione e di applicazione del regolamento REACH e del principio della certezza del diritto – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Portata del sindacato. — Causa C-419/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia respinge integralmente l’impugnazione di Deza contro la sentenza del Tribunale relativa all’aggiornamento della voce DEHP nell’elenco delle sostanze candidate REACH. Conferma che l’ECHA poteva integrare la voce già esistente aggiungendo una nuova identificazione ex articolo 57, lettera f), e che la procedura seguita non era illegittima. La Corte esclude anche la violazione del principio di certezza del diritto, ritiene inconferente l’errore di motivazione sul materiale probatorio, e dichiara irricevibile il motivo fondato sui diritti fondamentali.
Impugnazione respinta: l’ECHA può integrare una voce già esistente nell’elenco delle sostanze candidate REACH inserendo una nuova base di identificazione ex articolo 57, lettera f), e non vi è violazione della certezza del diritto né del sindacato giurisdizionale del Tribunale.
La questione giuridica
Se l’ECHA fosse competente, ai sensi del regolamento REACH, ad aggiornare una voce già esistente nell’elenco delle sostanze candidate aggiungendo una nuova identificazione del DEHP ex articolo 57, lettera f), nonostante la precedente inclusione ex articolo 57, lettera c); se la procedura seguita fosse regolare; se la decisione violasse il principio della certezza del diritto; se il Tribunale avesse ecceduto nei limiti del sindacato o snaturato le prove; e se vi fosse violazione di diritti fondamentali.
Principio di diritto
L’ECHA, nell’ambito della procedura degli articoli 57 e 59 del regolamento REACH, può integrare una voce già esistente nell’elenco delle sostanze candidate con un’ulteriore identificazione della stessa sostanza sulla base di un diverso motivo di cui all’articolo 57, anche se la sostanza era già stata inserita per un’altra proprietà pericolosa; ciò non viola né il principio di attribuzione né la procedura, e non determina di per sé violazione della certezza del diritto. Il Tribunale non ha oltrepassato i limiti del proprio sindacato in modo tale da giustificare l’annullamento, mentre il quarto motivo era irricevibile per difetto di specificità.
Norme richiamate
- Articolo 56 Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Articolo 57 regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 58 regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 59 regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 60 regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Regolamento (UE) n. 895/2014
- Regolamento (UE) n. 143/2011
- Decisione n. 1386/2013/UE
- Regolamento (UE) n. 528/2012
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 13, paragrafo 2, TUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140 regolamento di procedura della Corte
- Articolo 6 CEDU
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
- Articolo 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Impugnazione DEHP REACH: aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate e poteri dell’ECHA
La pronuncia riguarda un ricorso in impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale nella causa Deza/ECHA. Al centro vi è la legittimità della decisione del direttore esecutivo dell’ECHA del 12 dicembre 2014, che ha aggiornato la voce relativa al DEHP nell’elenco delle sostanze candidate ai fini di una successiva inclusione nell’allegato XIV del regolamento REACH.
Fatti e procedimento
Deza, società ceca attiva nel settore chimico e utilizzatrice del DEHP, aveva chiesto l’annullamento davanti al Tribunale della decisione ECHA che integrava la già esistente identificazione del DEHP nell’elenco delle sostanze candidate. Il Tribunale aveva respinto il ricorso, e la società ha proposto impugnazione articolata in quattro motivi.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), che elenca le sostanze candidabili all’allegato XIV, comprese quelle di cui alla lettera f) per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi con livello di preoccupazione equivalente;
- l’articolo 59 del medesimo regolamento, che disciplina la procedura di identificazione e la formazione dell’elenco delle sostanze candidate;
- l’articolo 58, paragrafo 8, sul ruolo della Commissione nel caso di sostanze che non rispondano più ai criteri;
- il regolamento (CE) n. 1272/2008 e le altre fonti settoriali invocate dalla ricorrente (regolamento biocidi, regolamento prodotti fitosanitari, decisione n. 1386/2013/UE).
Primo motivo: competenza dell’ECHA e regolarità della procedura
La ricorrente sosteneva che l’ECHA non avesse alcuna competenza, esplicita o implicita, per integrare un’identificazione già esistente del DEHP, poiché la sostanza era stata già inclusa nell’elenco come sostanza tossica per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c). Invocava inoltre la giurisprudenza Polynt e Hitachi Chemical, sostenendo che l’articolo 57, lettera f), riguarderebbe solo sostanze non ancora identificate per altra base giuridica.
La Corte respinge l’argomento. Richiama le sentenze del 15 marzo 2017 e chiarisce che l’articolo 57, lettera f), costituisce un meccanismo autonomo, idoneo a identificare sostanze già note sotto un diverso profilo pericoloso. Ne deriva che una stessa sostanza può corrispondere a più motivi dell’articolo 57, lettere da a) a f). L’ECHA può quindi integrare una voce esistente con un nuovo motivo di identificazione, senza che ciò violi il principio di attribuzione.
Quanto alla procedura, la Corte osserva che il regolamento REACH non impone un formato rigido per le proposte di identificazione e non vieta allo Stato membro proponente di modificare o ritirare in corso di procedura parti della proposta. Nel caso concreto, la suddivisione in otto parti e il parziale ritiro di talune proposte non hanno alterato in modo illegittimo il contenuto materiale della proposta relativa al DEHP. Il fatto che il comitato degli Stati membri abbia approvato solo l’identificazione relativa agli effetti gravi per l’ambiente non vizia la decisione, perché l’articolo 57, lettera f), ammette criteri alternativi (salute umana o ambiente).
Terza parte del primo motivo: presunto sviamento di potere
La ricorrente lamentava che l’ECHA avesse applicato criteri propri, in assenza di criteri armonizzati sui perturbatori endocrini che, a suo dire, spettavano alla Commissione. La Corte risponde che la decisione n. 1386/2013/UE ha natura programmatica e che il regolamento n. 528/2012, così come il regolamento n. 1107/2009, non escludono l’applicazione del REACH. In assenza di una definizione armonizzata, l’ECHA resta legittimata a svolgere la valutazione prevista dal regolamento REACH.
Secondo motivo: certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento
Deza sosteneva che l’aggiornamento dell’elenco rendesse incerta la posizione giuridica del DEHP, con conseguenze imprevedibili sulla domanda di autorizzazione già presentata e sull’uso della sostanza in determinati settori.
La Corte conferma l’analisi del Tribunale: la decisione impugnata indicava chiaramente la base giuridica (articolo 59, paragrafo 8, REACH) e il suo effetto, cioè l’integrazione della voce esistente relativa al DEHP con una nuova identificazione ex articolo 57, lettera f). Non vi è violazione della certezza del diritto, poiché la portata dell’atto era comprensibile per un operatore accorto, né del legittimo affidamento, mancando assicurazioni precise da parte di un’istituzione o agenzia dell’Unione.
Terzo motivo: limiti del sindacato giurisdizionale e prove scientifiche
La ricorrente criticava il Tribunale per avere effettuato un controllo eccessivamente penetrante o, al contrario, per avere snaturato le prove, in particolare facendo riferimento a studi sui ratti per dimostrare effetti ambientali.
La Corte constata che il Tribunale aveva svolto un esame molto dettagliato degli studi scientifici, in linea con il controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-scientifiche complesse. Riconosce tuttavia che il riferimento agli studi sui ratti era errato, perché tali studi riguardavano la salute umana e non l’ambiente. Ciò nondimeno, tale errore non incide sul dispositivo, poiché il Tribunale aveva comunque fondato il rigetto sul complesso degli studi sui pesci, sufficienti a supportare la conclusione sulla probabilità di effetti gravi per l’ambiente. Il motivo è quindi respinto come inconferente.
Quarto motivo: diritti fondamentali
La ricorrente invocava in modo generico la CEDU e la Carta, sostenendo una violazione del diritto a un processo equo, del diritto di proprietà e della certezza del diritto.
La Corte dichiara il motivo irricevibile, perché privo di motivazione specifica: l’impugnazione deve indicare con precisione gli errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale, cosa che nel caso non è avvenuta.
Dispositivo e rilievo pratico
L’impugnazione è integralmente respinta. La Deza è condannata alle spese, mentre il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.
Principi affermati
- Una sostanza già inserita nell’elenco delle sostanze candidate REACH può essere ulteriormente identificata sulla base di un diverso motivo dell’articolo 57.
- L’ECHA può aggiornare la voce esistente nell’elenco quando emergano nuovi dati scientifici, senza che ciò sia contrario al principio di attribuzione.
- La procedura dell’articolo 59 non impone un formato rigido alle proposte degli Stati membri e consente la modifica o il ritiro parziale delle stesse in corso di procedimento.
- In mancanza di criteri armonizzati vincolanti, la decisione dell’ECHA non viola il principio della certezza del diritto se base giuridica ed effetti sono chiaramente individuabili.
- Il vizio di motivazione relativo a un punto della prova non comporta annullamento se il dispositivo resta fondato su altre ragioni sufficienti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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