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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-477/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 gennaio 2019. — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank contro D. Balandin e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (UE) n. 1231/2010 – Normativa da applicare – Attestato A 1 – Articolo 1 – Estensione del beneficio dell’attestato A 1 ai cittadini di paesi terzi che risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro – Residenza legale – Nozione. — Causa C-477/17

Giurisprudenza europea62017CJ0477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio l’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010, chiarendo che l’estensione del coordinamento europeo della sicurezza sociale non è riservata ai cittadini di paesi terzi stabilmente residenti in uno Stato membro. È sufficiente che essi siano legalmente presenti e lavorino legalmente negli Stati membri interessati, anche se vi soggiornano solo temporaneamente. In tal caso possono ottenere la determinazione della legislazione applicabile ai sensi dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, con conseguente rilevanza dell’attestato A1.

Estensione ai cittadini di paesi terzi, legalmente presenti negli Stati membri, delle norme di coordinamento della sicurezza sociale e rilascio dell’attestato A1.

La questione giuridica

Se l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010 debba essere interpretato nel senso che cittadini di paesi terzi che risiedono al di fuori dell’Unione ma lavorano temporaneamente in più Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro possano invocare il regolamento n. 883/2004 e il regolamento n. 987/2009 per determinare la legislazione di sicurezza sociale applicabile, e in particolare se la nozione di "residenza legale" richieda una residenza abituale/stabile oppure sia sufficiente la presenza e il soggiorno regolare conformi al diritto nazionale dell’ingresso e del soggiorno.

Principio di diritto

L’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010 va interpretato nel senso che i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano temporaneamente in più Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro possono avvalersi delle norme di coordinamento dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 per determinare la legislazione di sicurezza sociale applicabile, purché il loro soggiorno e il loro lavoro siano legali negli Stati membri interessati. La nozione di "residenza legale" non richiede che essi abbiano il centro abituale dei loro interessi in uno Stato membro, ma presuppone che la loro presenza sia conforme alle condizioni giuridiche di ingresso e soggiorno; la durata temporanea della presenza non è di per sé ostativa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1231/2010
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Direttiva 2011/98/UE
  • Regolamento (UE) n. 465/2012
  • Regolamento (CE) n. 1030/2002
  • Direttiva 2003/109/CE

Estensione ai cittadini di paesi terzi delle norme UE di coordinamento della sicurezza sociale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Centrale Raad van Beroep nei Paesi Bassi, in una controversia tra la Svb, da un lato, e due cittadini di paesi terzi impiegati dalla Holiday on Ice Services BV, dall’altro. Il tema centrale è il rifiuto di rilasciare l’attestato A1 per attività svolte in più Stati membri.

Fatti e procedimento principale

I sigg. Balandin e Lukachenko, cittadini di paesi terzi, lavoravano per una società stabilita nei Paesi Bassi che organizzava spettacoli in vari Stati membri. Essi soggiornavano legalmente nei Paesi Bassi durante gli allenamenti e, quando necessario, anche negli altri Stati membri durante le esibizioni, in base a permessi di soggiorno o visti Schengen. Per anni la Svb aveva rilasciato attestati A1, ma dalla stagione 2015/2016 aveva cambiato orientamento e aveva negato il rilascio, sostenendo che in precedenza tali attestati fossero stati concessi erroneamente.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento (UE) n. 1231/2010, che estende i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali atti non siano già applicabili solo per ragioni di nazionalità. Vengono poi in rilievo:

  • l’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010;
  • l’articolo 1, lettere j) e k), del regolamento n. 883/2004, che distingue tra "residenza" e "dimora";
  • l’articolo 13 del regolamento n. 883/2004, sui criteri di collegamento per chi svolge attività in due o più Stati membri;
  • l’articolo 16 e l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, relativi alla determinazione della legislazione applicabile e al rilascio dell’attestato A1;
  • la direttiva 2011/98/UE, richiamata come elemento di conferma sistematica, in particolare per la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale.

Questione interpretativa

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010 si applichi anche a cittadini di paesi terzi che non risiedono nell’Unione in senso abituale, ma che soggiornano e lavorano temporaneamente in più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro. Il dubbio nasceva anche dalle differenze tra le versioni linguistiche della nozione di "residenza legale".

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’interpretazione delle nozioni del diritto dell’Unione deve essere autonoma e uniforme. Osserva poi che il regolamento n. 1231/2010 ha una finalità di estensione soggettiva: esso mira a includere i cittadini di paesi terzi, purché non siano già coperti dai regolamenti di coordinamento solo a causa della nazionalità.

La nozione di "residenza legale" viene distinta dalla "residenza" definita nel regolamento n. 883/2004 come luogo di residenza abituale. Per la Corte, nel contesto del regolamento n. 1231/2010, il requisito non impone che il centro abituale degli interessi sia in uno Stato membro, ma esige che la presenza nel territorio sia regolare e conforme alle condizioni giuridiche di ingresso e soggiorno. In altre parole:

  • non è decisiva la durata della presenza;
  • non è decisivo che il centro abituale degli interessi resti in un paese terzo;
  • ciò che conta è la legalità del soggiorno e del lavoro nello Stato membro interessato.

A sostegno di questa lettura, la Corte valorizza i considerando del regolamento n. 1231/2010, i lavori preparatori e la coerenza con la direttiva 2011/98, che riconosce in linea di principio la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale ai lavoratori di paesi terzi regolarmente soggiornanti e autorizzati a lavorare.

Applicazione al caso concreto

Poiché i lavoratori interessati soggiornavano e lavoravano legalmente nei Paesi Bassi e negli altri Stati membri in cui si svolgevano gli spettacoli, essi potevano beneficiare delle norme di coordinamento dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009. Resta tuttavia al giudice nazionale verificare quale criterio di collegamento dell’articolo 13 del regolamento n. 883/2004 sia applicabile per determinare la legislazione nazionale competente e, conseguentemente, se debba essere rilasciato l’attestato A1 ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010 deve essere interpretato nel senso che cittadini di paesi terzi che soggiornino e lavorino temporaneamente in diversi Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro possono invocare il beneficio delle norme di coordinamento dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, purché risiedano e lavorino legalmente nel territorio degli Stati membri.

Principio affermato

La “residenza legale” richiesta dall’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010 non coincide con la residenza abituale ai fini del regolamento n. 883/2004, ma attiene alla regolarità giuridica del soggiorno: i cittadini di paesi terzi legalmente presenti e lavoranti in più Stati membri rientrano nel coordinamento europeo della sicurezza sociale anche se la loro presenza è temporanea.

Come è indicizzato

Materieprevidenza socialecoordinamento dei sistemi di sicurezza socialelavoratori cittadini di paesi terziattestato a1distacco/attività in più stati membri

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