Corte di giustizia, Sentenza C-661/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019. — M.A. e a. contro The International Protection Appeals Tribunal e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande). — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Clausole discrezionali – Criteri di valutazione. — Causa C-661/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regolamento Dublino III in senso restrittivo quanto agli effetti della notifica di recesso del Regno Unito e conferma l’ampia discrezionalità degli Stati membri nell’uso della clausola di sovranità di cui all’articolo 17. Precisa inoltre che non vi è obbligo di concentrare in capo alla stessa autorità la determinazione della competenza e l’esercizio della clausola discrezionale, né di prevedere un ricorso autonomo contro il suo mancato impiego. In materia di minori, ribadisce che l’articolo 20, paragrafo 3, opera una presunzione di unità della situazione del minore e dei genitori, salvo prova contraria.
Interpretazione del regolamento Dublino III sulle clausole discrezionali, il diritto al ricorso e la tutela del minore in un caso connesso all’annuncio di recesso del Regno Unito dall’UE
La questione giuridica
Se la notifica di recesso di uno Stato membro individuato come competente imponga allo Stato richiesto di esaminare direttamente la domanda ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 604/2013; se la determinazione della competenza e l’uso della clausola discrezionale debbano essere affidati alla stessa autorità nazionale; se l’interesse superiore del minore obblighi lo Stato non competente ad applicare l’articolo 17; se l’articolo 27 imponga un ricorso autonomo contro il mancato uso dell’articolo 17; e se l’articolo 20, paragrafo 3, introduca una presunzione di indissociabilità della posizione del minore da quella dei genitori.
Principio di diritto
La Corte afferma che la mera notifica, da parte dello Stato membro competente, dell’intenzione di recedere dall’Unione non obbliga lo Stato che applica il regolamento Dublino III a esaminare direttamente la domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1; tale clausola resta pienamente discrezionale e può essere gestita da un’autorità diversa da quella che determina la competenza. Inoltre, l’articolo 6 non impone di usare la clausola discrezionale per ragioni di interesse superiore del minore, l’articolo 27 non richiede un ricorso autonomo contro il mancato uso dell’articolo 17, e l’articolo 20, paragrafo 3, stabilisce una presunzione che la posizione del minore accompagnato sia indissociabile da quella dei genitori salvo prova contraria.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 50 TUE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 3 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 6 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 7 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 8 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 11 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 35 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Convenzione di Ginevra del 1951
- Protocollo del 1967
- CEDU
- Direttiva 2013/32/UE
Interpretazione del regolamento Dublino III in un caso relativo al trasferimento verso il Regno Unito
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in una controversia tra tre richiedenti protezione internazionale e le autorità irlandesi competenti per la decisione di trasferimento. Il nucleo del giudizio è l’interpretazione di varie disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013, alla luce della notifica con cui il Regno Unito aveva annunciato il proprio recesso dall’Unione.
Fatti e procedimento principale
S.A. e M.A., cittadini di paesi terzi, avevano presentato domanda di asilo in Irlanda; il figlio A.Z. era incluso nella domanda della madre. L’Irlanda aveva chiesto al Regno Unito di prendere in carico le domande ai sensi del regolamento Dublino III e il Regno Unito aveva accettato. Le autorità irlandesi avevano disposto il trasferimento, ritenendo di non dover applicare la clausola discrezionale dell’articolo 17 del regolamento. I ricorrenti avevano contestato la decisione, invocando tra l’altro il recesso del Regno Unito e la tutela del minore.
Questioni pregiudiziali
La High Court chiede, in sostanza:
- se la notifica di recesso del Regno Unito imponga di non considerare il trasferimento o di esaminare direttamente la domanda tramite l’articolo 17;
- se la determinazione dello Stato competente e l’uso dell’articolo 17 debbano spettare alla stessa autorità nazionale;
- se l’interesse superiore del minore imponga di attivare l’articolo 17;
- se esista un diritto a un ricorso autonomo contro il mancato esercizio della clausola discrezionale;
- se l’articolo 20, paragrafo 3, comporti una presunzione di indissociabilità tra il minore e i genitori.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il sistema europeo comune di asilo, la Convenzione di Ginevra, il Protocollo del 1967, la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 4, 18, 47 e 52, paragrafo 3. Nel regolamento Dublino III risultano centrali gli articoli 3, 6, 7, 8, 11, 17, 20, 27, 29 e 35, oltre ai considerando 3, 5, 13-17, 19, 32 e 39.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ribadisce che la notifica del recesso ai sensi dell’articolo 50 TUE non sospende l’applicazione del diritto dell’Unione nello Stato interessato fino all’effettivo recesso. La clausola discrezionale dell’articolo 17, paragrafo 1, è facoltativa e lascia a ciascuno Stato membro la scelta sovrana di esaminare una domanda anche se non competente secondo i criteri del regolamento. Ne consegue che la mera notifica di recesso del Regno Unito non obbliga lo Stato che effettua la determinazione a esaminare direttamente la domanda.
Ragionamento sulla seconda questione
Il regolamento Dublino III non indica quale autorità nazionale debba applicare i criteri di competenza né quale debba decidere sull’uso della clausola discrezionale. L’articolo 35, paragrafo 1, conferma che spetta agli Stati membri designare le autorità responsabili dell’esecuzione del regolamento. Da ciò la Corte deduce che uno Stato può attribuire la determinazione della competenza e l’esercizio dell’articolo 17 a autorità diverse.
Ragionamento sulla terza questione
L’articolo 6, paragrafo 1, impone di considerare l’interesse superiore del minore nell’attuazione delle procedure del regolamento, ma non trasforma tale interesse in un obbligo di derogare ai criteri di competenza o di attivare l’articolo 17. La Corte precisa quindi che l’interesse del minore non obbliga lo Stato non competente a esaminare direttamente la domanda.
Ragionamento sulla quarta questione
L’articolo 27, paragrafo 1, garantisce un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento, non contro la sola scelta di non usare l’articolo 17. Tuttavia, il rifiuto di attivare la clausola discrezionale si riflette nella decisione di trasferimento e può essere contestato nell’ambito del ricorso contro quest’ultima. La Corte sottolinea inoltre che la notifica di recesso non incide di per sé sugli obblighi del Regno Unito né basta a configurare un rischio automatico di trattamenti vietati dall’articolo 4 della Carta.
Ragionamento sulla quinta questione
L’articolo 20, paragrafo 3, viene interpretato nel senso che, salvo prova contraria, opera una presunzione di indissociabilità della situazione del minore da quella dei genitori. Tale lettura è coerente con i considerando relativi all’unità familiare e con le disposizioni del regolamento che valorizzano il ricongiungimento familiare e la tutela del minore.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde negativamente alle prime quattro questioni e conferma, sull’ultima, la presunzione favorevole all’unità della posizione del minore con quella dei genitori. In sostanza, il regolamento Dublino III non impone di attivare la clausola discrezionale per il solo fatto del preannunciato recesso dello Stato competente, né di prevedere un rimedio autonomo contro il mancato uso di tale facoltà.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza chiarisce che:
- l’articolo 17 del regolamento Dublino III resta una facoltà ampia, non sindacabile come obbligo automatico;
- la tutela del minore è rilevante, ma non basta da sola a spostare la competenza;
- il controllo giurisdizionale si concentra sulla decisione di trasferimento, non su un autonomo diniego di attivare la clausola discrezionale;
- la gestione organizzativa delle funzioni Dublino può essere ripartita tra diverse autorità nazionali, purché il sistema assicuri il ricorso effettivo previsto dal regolamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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