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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-387/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019. — Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettera b), iv) e v) – Principî della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Applicabilità – Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza – Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria. — Causa C-387/17

Giurisprudenza europea62017CJ0387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una controversia italiana sulle sovvenzioni concesse negli anni 1976-1980 alla Tirrenia nel settore del cabotaggio marittimo. Stabilisce che la mancata liberalizzazione formale del mercato non basta, da sola, a escludere la natura di aiuto di Stato o a trasformare l’aiuto in aiuto esistente. Precisa inoltre che il termine decennale del regolamento n. 659/1999 riguarda soltanto i poteri della Commissione e non impedisce un’azione risarcitoria del concorrente contro lo Stato per violazione dell’obbligo di notifica.

Aiuti di Stato concessi prima della liberalizzazione di un mercato: qualificazione come aiuti esistenti o nuovi e irrilevanza, in un’azione risarcitoria contro lo Stato, del termine decennale del regolamento n. 659/1999.

La questione giuridica

Se sovvenzioni pubbliche concesse a un’impresa in un mercato allora non formalmente liberalizzato debbano essere qualificate come aiuti esistenti solo per tale ragione; e se, in una successiva azione di risarcimento danni proposta da un concorrente contro lo Stato membro, siano applicabili l’articolo 1, lettera b), iv) e v), del regolamento (CE) n. 659/1999, il termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 15 del medesimo regolamento, ovvero i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Principio di diritto

Le sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione formale di un mercato non sono automaticamente aiuti esistenti: se al momento della concessione soddisfacevano i criteri dell’aiuto di Stato, in particolare l’idoneità a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza, restano soggette alla disciplina sugli aiuti nuovi. Nella diversa prospettiva di un’azione risarcitoria del concorrente contro lo Stato membro, l’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento n. 659/1999 non si applica; lo Stato non può invocare il legittimo affidamento per sanare la violazione dell’obbligo di notifica preventiva, e il termine decennale dell’articolo 15 del regolamento non può essere esteso per analogia al danneggiato, poiché limita solo i poteri della Commissione sul recupero degli aiuti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CEE
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 1, lettera b), iv), del regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999
  • Legge italiana n. 684 del 20 dicembre 1974
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 501 del 1° giugno 1979

Aiuti di Stato e sovvenzioni nel mercato del cabotaggio marittimo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana nell’ambito di un’azione di risarcimento danni promossa da Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al centro della controversia vi sono sovvenzioni pubbliche concesse alla Tirrenia di Navigazione SpA tra il 1976 e il 1980 nel settore dei collegamenti marittimi, all’epoca non formalmente liberalizzato.

Fatti e procedimento principale

FTDM, concorrente di Tirrenia, aveva agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della politica di prezzi bassi praticata dalla beneficiaria delle sovvenzioni. La vicenda ha già dato luogo a precedenti pronunce della Corte, in particolare le sentenze Traghetti del Mediterraneo del 13 giugno 2006 (C‑173/03) e del 10 giugno 2010 (C‑140/09). Dopo varie fasi di giudizio, la Corte d’appello di Genova aveva riconosciuto la responsabilità dello Stato italiano come Stato-legislatore per aver adottato la legge n. 684 del 1974, ritenendo le sovvenzioni aiuti nuovi soggetti all’obbligo di notifica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi proposto ricorso per cassazione.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CEE, corrispondente all’attuale articolo 108, paragrafo 3, TFUE, sull’obbligo di previa notifica degli aiuti di Stato;
  • il regolamento (CE) n. 659/1999, in particolare l’articolo 1, lettera b), iv) e v), e l’articolo 15;
  • la disciplina nazionale italiana contenuta nella legge n. 684 del 20 dicembre 1974 e nel d.P.R. n. 501 del 1° giugno 1979.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiede, in sostanza:

  • se le sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato debbano considerarsi aiuti esistenti solo perché il mercato non era ancora formalmente aperto alla concorrenza;
  • se, in una causa risarcitoria promossa da un concorrente contro lo Stato membro, trovi applicazione la nozione di aiuto esistente di cui all’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento n. 659/1999, oppure il termine di prescrizione decennale dell’articolo 15, o ancora i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda anzitutto i criteri cumulativi della nozione di aiuto di Stato: intervento statale o mediante risorse statali, idoneità a incidere sugli scambi tra Stati membri, vantaggio selettivo e falsazione o minaccia di falsazione della concorrenza. Precisa poi che l’assenza di liberalizzazione formale del mercato non esclude, di per sé, che una misura possa soddisfare tali condizioni.

La Corte osserva che, anche in un mercato solo parzialmente aperto o non ancora formalmente liberalizzato, può sussistere una concorrenza effettiva; ciò basta affinché il vantaggio concesso dallo Stato sia idoneo a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza. Nel caso di specie, il fatto che il cabotaggio marittimo sia stato liberalizzato solo in un secondo momento non impedisce di qualificare le sovvenzioni come aiuti di Stato, se il giudice del rinvio accerta che esse soddisfacevano già all’epoca tutti i requisiti sostanziali dell’aiuto.

Ne consegue che le sovvenzioni non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, il mercato non era formalmente liberalizzato.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto all’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento n. 659/1999, la Corte precisa che la nozione di aiuto esistente ivi richiamata è strettamente legata ai poteri della Commissione e, tramite l’articolo 15, alla prescrizione del potere di recupero. Il termine decennale dell’articolo 15 limita dunque soltanto i poteri della Commissione e non disciplina i diritti azionabili dinanzi ai giudici nazionali in una controversia risarcitoria tra privati e Stato.

La Corte ribadisce inoltre che i giudici nazionali hanno un ruolo autonomo e complementare rispetto alla Commissione nel controllo degli aiuti di Stato, in particolare per la tutela dei diritti dei singoli in caso di violazione dell’obbligo di notifica preventiva. Una successiva decisione della Commissione che approvi l’aiuto non sana retroattivamente l’illegittimità derivante dall’esecuzione anticipata della misura.

Quanto al legittimo affidamento, la Corte afferma che non può invocarlo chi ha violato il diritto applicabile; ciò vale a maggior ragione per lo Stato che abbia concesso un aiuto senza notifica preventiva. Quanto alla certezza del diritto, la Corte esclude che il termine decennale del regolamento possa essere applicato per analogia a un’azione di risarcimento danni proposta da un concorrente danneggiato: i termini di prescrizione devono essere previsti in modo chiaro e non possono essere trasposti da una norma che regola solo i poteri della Commissione.

Rapporto con la giurisprudenza precedente

Il giudice del rinvio richiama la giurisprudenza Alzetta e Italia/Commissione, relativa al passaggio da un mercato chiuso alla concorrenza a un mercato liberalizzato. La Corte, tuttavia, chiarisce che tale impostazione non conduce, nel caso concreto, ad automatizzare la qualificazione come aiuti esistenti. Viene anche menzionata la sentenza Trapeza Eurobank Ergasias, ma la Corte spiega che quel precedente non riguarda un’azione di risarcimento danni e non è quindi idoneo a fondare l’applicazione dell’articolo 1, lettera b), iv), nel presente contesto.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • le sovvenzioni concesse prima della data di liberalizzazione del mercato non sono aiuti esistenti per il solo fatto che il mercato non era formalmente liberalizzato, se esse soddisfacevano i criteri sostanziali dell’aiuto di Stato;
  • l’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento n. 659/1999 non si applica a un’azione risarcitoria come quella principale;
  • lo Stato non può invocare il legittimo affidamento per sanare una concessione di aiuti avvenuta in violazione dell’obbligo di notifica;
  • il principio di certezza del diritto non consente di imporre al concorrente danneggiato, per analogia, il termine di prescrizione decennale previsto dall’articolo 15 del regolamento, che riguarda solo i poteri della Commissione.

Principi affermati

La pronuncia afferma due principi di rilievo pratico:

  • la liberalizzazione formale successiva di un mercato non neutralizza automaticamente la natura di aiuto di Stato di sovvenzioni già concesse;
  • nelle azioni risarcitorie dei concorrenti contro lo Stato membro, i termini e gli effetti previsti dal regolamento n. 659/1999 per il recupero amministrativo degli aiuti non possono essere trasposti sul piano della responsabilità civile dello Stato.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoliberalizzazione dei mercatiresponsabilità dello statoprescrizionetutela del legittimo affidamento

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