Corte di giustizia, Sentenza C-272/17
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 gennaio 2019. — K.M. Zyla contro Staatssecretaris van Financiën. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Imposte sul reddito – Contributi previdenziali – Lavoratore che ha lasciato lo Stato membro d’occupazione nel corso dell’anno civile – Applicazione della regola prorata temporis alla riduzione del prelievo dei contributi. — Causa C-272/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il caso di una lavoratrice che aveva lavorato nei Paesi Bassi per una parte dell'anno e poi si era trasferita in Polonia, contestando il taglio prorata temporis della riduzione dei contributi previdenziali. La Corte ha ritenuto che la normativa olandese, inserita nel sistema nazionale di previdenza sociale e coerente con le regole di coordinamento del regolamento n. 883/2004, non violi l'articolo 45 TFUE. Il lavoratore che non è più assicurato nello Stato membro di occupazione non è comparabile a chi vi resta assicurato per tutto l'anno, sicché la riduzione proporzionale è lecita.
L'articolo 45 TFUE non osta alla riduzione prorata temporis del beneficio fiscale-contributivo collegato ai contributi previdenziali per il lavoratore che cessa di essere assicurato nello Stato membro di occupazione nel corso dell'anno.
La questione giuridica
Se l'articolo 45 TFUE osti a una normativa nazionale che, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti, riconosce la riduzione del prelievo relativa ai contributi solo in proporzione al periodo dell'anno in cui il lavoratore è assicurato nel sistema previdenziale dello Stato membro, escludendo la frazione relativa ai periodi in cui il lavoratore, trasferitosi in un altro Stato membro e non svolgendo lì attività professionale, non è più assicurato nel sistema originario.
Principio di diritto
L'articolo 45 TFUE non impedisce a uno Stato membro di calcolare la riduzione del prelievo relativa ai contributi previdenziali in proporzione al periodo dell'anno in cui il lavoratore è effettivamente assicurato nel proprio sistema previdenziale, poiché il lavoratore che cessa di essere assicurato nel corso dell'anno e si trasferisce in un altro Stato membro non si trova nella stessa situazione di chi resta assicurato per l'intero anno; la differenza non costituisce né discriminazione indiretta né ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.
Norme richiamate
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
Riduzione prorata temporis dei contributi previdenziali e libera circolazione dei lavoratori
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Hoge Raad der Nederlanden in materia di libera circolazione dei lavoratori, parità di trattamento e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Corte era chiamata a stabilire se l'articolo 45 TFUE ostasse a una disciplina olandese che riduceva pro rata temporis la parte della riduzione del prelievo riferita ai contributi previdenziali, quando il lavoratore cessava di essere assicurato nel sistema nazionale nel corso dell'anno.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra K.M. Zyla, cittadina polacca, aveva lavorato nei Paesi Bassi dal 1º gennaio al 21 giugno 2013, periodo durante il quale era assicurata nel regime generale olandese e tenuta al pagamento dei contributi previdenziali. Dal 22 giugno 2013 si era trasferita in Polonia, dove aveva stabilito la residenza e non aveva svolto attività lavorativa retribuita nel resto dell'anno.
Nella dichiarazione dei redditi per il 2013, le era stata applicata la riduzione generale del prelievo, comprendente sia la componente fiscale sia quella relativa ai contributi previdenziali. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 2.6a del Regeling Wet financiering sociale verzekeringen, la parte della riduzione connessa ai contributi era stata ridotta in proporzione al periodo in cui la ricorrente era stata effettivamente assicurata nel sistema previdenziale olandese.
Normativa rilevante
Sul piano del diritto dell'Unione, la Corte richiama:
- l'articolo 45 TFUE, sulla libera circolazione dei lavoratori;
- il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 11, relativi all'ambito di applicazione materiale, alla parità di trattamento e alla determinazione della legislazione applicabile.
La Corte ricorda che il regolamento n. 883/2004 istituisce un sistema di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale e che, in linea generale, una persona è soggetta alla legislazione di un solo Stato membro. In diritto olandese, la riduzione del prelievo relativo ai contributi previdenziali era collegata al fatto di essere tenuti al versamento di tali contributi e, per chi non lo era per tutto l'anno, veniva applicata in misura proporzionale.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l'articolo 45 TFUE impedisse a uno Stato membro di riconoscere la riduzione forfettaria dei contributi previdenziali solo in proporzione al periodo di assicurazione, quando il lavoratore aveva percepito nel primo Stato membro quasi tutto il reddito annuale ma aveva cessato di esservi assicurato nella seconda parte dell'anno e risiedeva in un altro Stato membro senza lavorare.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato che la situazione della sig.ra Zyla rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 45 TFUE, essendo una lavoratrice cittadina dell'Unione che aveva esercitato un'attività subordinata in uno Stato membro diverso da quello di residenza.
Ha poi escluso una discriminazione diretta, poiché la normativa olandese si applicava indistintamente a tutti coloro che non erano tenuti al pagamento dei contributi per una parte dell'anno, senza distinguere in base alla cittadinanza. Quanto alla possibile discriminazione indiretta o all'ostacolo alla libera circolazione, la Corte ha osservato che la misura impugnata non aveva natura fiscale in senso proprio, ma riguardava contributi destinati specificamente e direttamente al finanziamento della previdenza sociale, rientrando così nel sistema coordinato dal regolamento n. 883/2004.
La Corte ha ritenuto decisivo che, in forza dell'articolo 11 del regolamento n. 883/2004, una persona è soggetta alla legislazione di un solo Stato membro: la sig.ra Zyla era assicurata nei Paesi Bassi solo fino al 21 giugno 2013 e, dopo il trasferimento in Polonia e la cessazione dell'attività, non poteva più restare nel sistema previdenziale olandese. Ne deriva che non era comparabile a un lavoratore rimasto assicurato per l'intero anno. In tale prospettiva, la riduzione pro rata temporis rispecchia la logica interna del sistema previdenziale nazionale, che riserva il beneficio della riduzione ai soggetti effettivamente tenuti ai contributi.
La Corte ha inoltre affermato che il diritto dell'Unione non garantisce al lavoratore che il trasferimento in un altro Stato membro sia neutrale sotto il profilo previdenziale, ma soltanto che il lavoratore sia trattato alle stesse condizioni dei lavoratori che si trovano nella medesima situazione nello Stato membro ospitante. Sono stati giudicati non decisivi i precedenti invocati dalla Commissione, tra cui Terhoeve e Biehl, perché riguardavano situazioni diverse.
Decisione e principio affermato
La Corte ha risposto che l'articolo 45 TFUE non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede una riduzione del prelievo relativo ai contributi previdenziali proporzionale al periodo dell'anno in cui il lavoratore è assicurato nel sistema previdenziale nazionale, escludendo la parte corrispondente ai periodi in cui il lavoratore non è assicurato e risiede in un altro Stato membro senza svolgervi attività professionale.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza conferma che, quando il beneficio è strettamente collegato all'assoggettamento al sistema previdenziale nazionale, lo Stato membro può parametrarlo alla durata effettiva dell'assicurazione senza incorrere automaticamente in violazioni dell'articolo 45 TFUE. La comparazione va fatta tra situazioni realmente omogenee: chi resta assicurato per tutto l'anno e chi, invece, cessa di esserlo a metà anno non sono posizioni identiche ai fini del beneficio contributivo.
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