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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-193/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2019. — Cresco Investigation GmbH contro Markus Achatzi. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dll'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Discriminazione diretta fondata sulla religione – Normativa nazionale che concede a taluni lavoratori un giorno di ferie il Venerdì santo – Giustificazione – Articolo 2, paragrafo 5 – Articolo 7, paragrafo 1 – Obblighi dei datori di lavoro privati e del giudice nazionale derivanti da una incompatibilità del diritto nazionale con la direttiva 2000/78. — Causa C-193/17

Giurisprudenza europea62017CJ0193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha censurato la disciplina austriaca che attribuiva ai soli membri di alcune chiese cristiane il Venerdì santo come giorno festivo con retribuzione aggiuntiva in caso di lavoro. Ha qualificato la normativa come discriminazione diretta fondata sulla religione e ha escluso che fosse giustificabile come tutela di diritti altrui o come misura positiva. In mancanza di un adeguamento legislativo, il datore di lavoro privato deve estendere il beneficio anche agli altri lavoratori che ne facciano richiesta in anticipo.

Discriminazione religiosa nella disciplina austriaca del Venerdì santo e obblighi del datore di lavoro privato in caso di incompatibilità con la direttiva 2000/78/CE

La questione giuridica

Se la normativa austriaca che riconosce il Venerdì santo come giorno festivo e prevede un’indennità supplementare solo per i lavoratori appartenenti a determinate chiese cristiane integri una discriminazione diretta fondata sulla religione; se possa essere giustificata come misura necessaria alla tutela dei diritti e delle libertà altrui o come misura positiva e specifica; e, in caso di incompatibilità, se il giudice nazionale o il datore di lavoro privato debbano estendere il beneficio ai lavoratori non appartenenti a tali chiese oppure disapplicare integralmente la disciplina nazionale.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che una normativa nazionale che riserva il Venerdì santo come giorno festivo retribuito e l’indennità aggiuntiva solo ai lavoratori appartenenti a determinate chiese cristiane costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione vietata dalla direttiva 2000/78/CE; tale disparità non è giustificata né dall’articolo 2, paragrafo 5, né dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva. In una controversia tra privati, se il diritto interno non può essere interpretato conformemente, il giudice deve garantire la piena efficacia dell’articolo 21 della Carta e, fino all’intervento del legislatore, il datore di lavoro privato deve riconoscere ai lavoratori non appartenenti a tali chiese, previa loro richiesta di non lavorare quel giorno, lo stesso diritto al giorno festivo e alla relativa indennità.

Norme richiamate

  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 16 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 17, paragrafo 1, TFUE

Discriminazione religiosa nella disciplina austriaca del Venerdì santo e obblighi del datore di lavoro privato

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia di lavoro tra Cresco Investigation GmbH e un dipendente, Markus Achatzi, relativa al diritto a un’indennità supplementare per il lavoro prestato nel Venerdì santo. La Corte è chiamata a valutare la compatibilità con la direttiva 2000/78/CE e con l’articolo 21 della Carta di una normativa nazionale che riconosce quel giorno festivo solo ai membri di specifiche chiese cristiane.

Fatti e quadro normativo nazionale

L’ordinamento austriaco, tramite l’Arbeitsruhegesetz, prevede un elenco di giorni festivi retribuiti e dispone, all’articolo 7, paragrafo 3, che il Venerdì santo sia festivo solo per i membri delle Chiese evangeliche di confessione augustana e di confessione elvetica, della Chiesa vetero-cattolica e della Chiesa evangelica metodista. L’articolo 9, paragrafo 5, collega a quel regime anche un’indennità aggiuntiva se il lavoratore è impiegato nel giorno festivo. Il sig. Achatzi, non appartenente a tali chiese, chiedeva quindi il pagamento dell’indennità per il lavoro svolto il 3 aprile 2015.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se la disciplina integri una discriminazione diretta fondata sulla religione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE, letta alla luce dell’articolo 21 della Carta;
  • se possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, come misura necessaria alla tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare della libertà religiosa;
  • se possa costituire una misura positiva e specifica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, diretta a compensare svantaggi connessi alla religione;
  • in caso di incompatibilità, se il datore di lavoro privato debba estendere il beneficio agli altri lavoratori o se la disposizione nazionale debba essere integralmente disapplicata.

Competenza della Corte e ambito di applicazione del diritto UE

La Corte respinge l’eccezione di incompetenza sollevata dal governo polacco sulla base dell’articolo 17, paragrafo 1, TFUE. Ricorda che tale disposizione tutela lo status delle chiese negli Stati membri, ma non sottrae al controllo di compatibilità con la direttiva 2000/78 una normativa nazionale che attribuisca benefici lavorativi a taluni dipendenti in ragione della loro appartenenza religiosa.

Discriminazione diretta fondata sulla religione

La Corte osserva che la norma austriaca riserva il Venerdì santo come giorno festivo e la relativa indennità soltanto ai lavoratori appartenenti alle chiese indicate nell’ARG. Il criterio di distinzione deriva quindi direttamente dall’appartenenza religiosa. Inoltre, la situazione di tali lavoratori è comparabile a quella degli altri lavoratori, poiché il beneficio non dipende da un obbligo religioso concreto esercitato in quel giorno, ma dalla sola appartenenza formale alla confessione. Ne consegue una differenza di trattamento in situazioni comparabili, qualificata come discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE.

Esclusione delle giustificazioni invocate

La Corte esclude anzitutto l’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 5. Pur riconoscendo che la libertà di religione rientra tra i diritti fondamentali dell’Unione, rileva che il diritto austriaco già consente, per altre religioni, di ottenere assenze dal lavoro tramite gli ordinari doveri di sollecitudine del datore di lavoro; pertanto, il regime speciale del Venerdì santo non è necessario alla tutela della libertà religiosa.

Esclude poi anche la giustificazione ex articolo 7, paragrafo 1. Tale disposizione consente misure specifiche volte a compensare svantaggi reali, ma il regime austriaco eccede quanto necessario e non garantisce, per quanto possibile, l’uguaglianza di trattamento. Esso riconosce infatti un vantaggio pieno solo ad alcuni lavoratori per il solo fatto della loro appartenenza confessionale, mentre gli altri dipendono dalla discrezionalità del datore di lavoro per ottenere un’analoga assenza.

Effetti nei rapporti tra privati e ruolo del giudice nazionale

Quanto alla controversia tra privati, la Corte ricorda che una direttiva, di per sé, non può imporre obblighi a un privato né essere invocata per disapplicare una normativa nazionale in un giudizio orizzontale. Tuttavia, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme alla direttiva, nei limiti del possibile e senza interpretazione contra legem.

Se tale interpretazione conforme non fosse possibile, il giudice deve comunque assicurare la piena efficacia dell’articolo 21 della Carta, che sancisce un divieto generale di discriminazione fondata sulla religione avente efficacia diretta nei rapporti disciplinati dal diritto dell’Unione. La Corte applica quindi il principio, già affermato in altre pronunce, secondo cui, quando una discriminazione contraria al diritto dell’Unione è accertata, il rispetto dell’uguaglianza si ottiene estendendo al gruppo sfavorito il medesimo vantaggio riconosciuto al gruppo privilegiato, finché il legislatore non intervenga.

Dispositivo e soluzione pratica

La Corte dichiara che il datore di lavoro privato, fino alla modifica legislativa della disciplina nazionale, deve accordare anche agli altri lavoratori il diritto al Venerdì santo come giorno festivo, a condizione che essi abbiano chiesto in anticipo di non lavorare quel giorno. Se il datore di lavoro non accoglie la richiesta, deve inoltre corrispondere l’indennità aggiuntiva prevista dal diritto austriaco per chi lavora in un giorno festivo.

Principio affermato

La pronuncia afferma che una normativa nazionale che riconosce un giorno festivo retribuito e una specifica indennità solo ai lavoratori appartenenti a determinate chiese cristiane integra una discriminazione diretta vietata dal diritto dell’Unione; tale disciplina non può essere salvata né come misura necessaria alla tutela di diritti altrui né come misura positiva. Nei rapporti tra privati, in assenza di un’adeguata interpretazione conforme, il giudice deve garantire la parità estendendo il beneficio al gruppo discriminato, con effetti temporanei fino all’intervento del legislatore.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamentodiscriminazione religiosadiritto del lavorofestività retribuiteefficacia della Carta nei rapporti tra privati

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