Corte di giustizia, Sentenza C-430/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 gennaio 2019. — Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG contro Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Contratti a distanza – Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) – Obbligo di informazione sul diritto di recesso – Articolo 8, paragrafo 4 – Contratto concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni – Nozione di «spazio o (…) tempo limitato per visualizzare le informazioni» – Opuscolo incluso in un periodico – Cartolina postale di ordine contenente un collegamento ipertestuale che rinvia alle informazioni sul diritto di recesso. — Causa C-430/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE in relazione a un opuscolo pubblicitario con cartolina d’ordine. Stabilisce che il criterio decisivo per individuare un mezzo con spazio o tempo limitato è concreto e tecnico, non astratto né dipendente dal layout scelto dall’impresa. In tale ipotesi, il professionista deve indicare sul mezzo le informazioni essenziali sul recesso, mentre il modulo tipo può essere fornito tramite altra fonte.
Direttiva 2011/83/UE: criteri per stabilire quando un mezzo di comunicazione a distanza consenta uno spazio o un tempo limitato e portata dell’obbligo informativo sul recesso nei contratti a distanza.
La questione giuridica
La Corte era chiamata a chiarire: 1) se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE, il carattere "limitato" dello spazio o del tempo per visualizzare le informazioni debba essere valutato in astratto, in base alla natura del mezzo, oppure in concreto, in base alla configurazione scelta dall’impresa; 2) se, in tale ipotesi, sia sufficiente indicare soltanto l’esistenza del diritto di recesso; 3) se sia sempre necessario allegare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B.
Principio di diritto
Quando un contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che, per le sue caratteristiche tecniche concrete, consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista deve comunque fornire sullo stesso mezzo, prima della conclusione del contratto, le informazioni essenziali sul diritto di recesso relative a condizioni, termini e modalità di esercizio; il modulo tipo di recesso non deve invece essere necessariamente inserito in quel mezzo, purché sia messo a disposizione attraverso un’altra fonte in forma chiara e comprensibile. La verifica della limitazione di spazio o tempo va compiuta dal giudice nazionale sulla base delle caratteristiche tecniche complessive della comunicazione, non delle scelte di layout o di impaginazione del professionista.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 11, 16 e 38
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 1 della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafi 1, 4 e 5, della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 8, paragrafi 1, 4 e 7, della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 9 della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 11 della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 12 della direttiva 2011/83/UE
- Allegato I, parti A e B, della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 169 TFUE
- Articolo 114 TFUE
Obblighi informativi nei contratti a distanza e mezzi con spazio o tempo limitato
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra una società di vendita per corrispondenza e un’associazione per la concorrenza sleale, relativa alla pubblicità diffusa mediante opuscolo con cartolina d’ordine. La questione verte sull’interpretazione della direttiva 2011/83/UE, in particolare sugli obblighi informativi sul diritto di recesso quando il contratto è concluso tramite un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni.
Fatti e procedimento principale
Walbusch aveva diffuso nel 2014 un opuscolo pubblicitario allegato a giornali e riviste, composto da sei facciate e contenente una cartolina postale staccabile per l’ordine. Sulla cartolina era indicata l’esistenza del diritto di recesso, insieme ai recapiti della società e a un indirizzo Internet; sul sito web erano riportate le istruzioni sul recesso e il modulo tipo. La Zentrale contestava che l’opuscolo non contenesse adeguate informazioni sul diritto di recesso né il modulo tipo di recesso. Dopo le decisioni di primo e secondo grado, la controversia giungeva davanti al Bundesgerichtshof, che dubitava dell’esatto ambito dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83.
Normativa rilevante
La Corte richiama, tra l’altro, la direttiva 2011/83/UE, il cui articolo 6, paragrafo 1, lettera h), impone al professionista di informare il consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso, nonché di fornirgli il modulo tipo di recesso. L’articolo 8, paragrafo 4, prevede che, se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista debba fornire su quel mezzo almeno alcune informazioni essenziali, tra cui quelle sul recesso, rinviando le altre a una fonte appropriata. Sono richiamati anche i considerando 3, 4, 5, 7, 34, 36 e 44 della direttiva, oltre agli articoli 11, 16 e 38 della Carta e all’articolo 169 TFUE.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente:
- se la limitazione di spazio o di tempo vada valutata in astratto, in base alla natura del mezzo, oppure in concreto, in base alla configurazione scelta dall’impresa;
- se, quando la limitazione sussiste, sia sufficiente menzionare soltanto l’esistenza del diritto di recesso;
- se il modulo tipo di recesso debba essere sempre allegato al mezzo di comunicazione usato per la conclusione del contratto.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la direttiva 2011/83 mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, evitando che l’uso dei mezzi a distanza riduca le informazioni fornite prima della conclusione del contratto. Le informazioni precontrattuali, e in particolare quelle sul diritto di recesso, sono essenziali per consentire al consumatore di decidere consapevolmente se vincolarsi contrattualmente. Tuttavia, il considerando 36 riconosce che per alcuni mezzi tecnici gli obblighi informativi devono essere adattati ai limiti oggettivi di spazio o di tempo. La Corte precisa quindi che la verifica del carattere limitato non dipende dalle scelte del professionista in materia di design, layout o grafica, ma dalle caratteristiche tecniche complessive della comunicazione commerciale: occorre valutare se, considerando lo spazio e il tempo disponibili e le dimensioni minime del carattere adatte a un consumatore medio, tutte le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, possano essere oggettivamente inserite nel mezzo. Se tale limitazione sussiste, il professionista deve comunque indicare sul mezzo, prima della conclusione del contratto, le informazioni essenziali sul diritto di recesso, cioè condizioni, termini e modalità di esercizio. La Corte esclude però che il modulo tipo di recesso debba necessariamente essere inserito nello stesso mezzo: la sua messa a disposizione attraverso un’altra fonte, in linguaggio semplice e comprensibile, è sufficiente. La soluzione è ritenuta coerente con il bilanciamento tra tutela dei consumatori e competitività delle imprese, e non lede il contenuto essenziale della libertà di espressione e della libertà d’impresa.
Decisione e dispositivo
La Corte afferma che:
- la valutazione dello spazio o del tempo limitato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, deve essere effettuata tenendo conto dell’insieme delle caratteristiche tecniche della comunicazione commerciale, verificando se tutte le informazioni richieste possano essere oggettivamente presentate nel mezzo;
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), e l’articolo 8, paragrafo 4, devono essere interpretati nel senso che, quando il contratto è concluso mediante un mezzo con spazio o tempo limitato, il professionista deve fornire sul mezzo, prima della conclusione, le informazioni su condizioni, termini e modalità del recesso;
- il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B, può essere fornito tramite un’altra fonte, purché in modo chiaro e comprensibile.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che il diritto di recesso è un’informazione precontrattuale centrale nei contratti a distanza e che la sua comunicazione non può essere ridotta al solo richiamo all’esistenza del diritto quando il mezzo consenta la trasmissione di ulteriori elementi essenziali. Al tempo stesso, la Corte evita un onere eccessivo per il professionista, escludendo l’obbligo di includere sempre nello stesso mezzo il modulo tipo di recesso, soprattutto quando il mezzo sia per sua natura limitato.
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