Regolamento (UE) 2023/2704
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2704 della Commissione, del 28 novembre 2023, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo GHC Chlor
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rilascia un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo "GHC Chlor", a base di cloro attivo rilasciato da cloro, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione copre usi disinfettanti per acque reflue e acqua potabile, nonché per acqua potabile destinata ad animali, con specifiche condizioni tecniche e misure di mitigazione del rischio. Per la Germania sono previste rettifiche applicabili ad alcuni usi nell’ambito della disciplina nazionale sull’acqua potabile. L’autorizzazione è efficace dal 20 dicembre 2023 al 30 aprile 2033.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "GHC Chlor" e fissazione delle condizioni di messa a disposizione sul mercato e di uso, con adattamenti specifici per la Germania per alcuni usi nel settore dell’acqua potabile.
Ambito di applicazione
Si applica alla società GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH quale titolare dell’autorizzazione, al biocida singolo "GHC Chlor" e ai suoi usi autorizzati come biocida di tipo 2 e di tipo 5 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione vale in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è rilevante anche ai fini SEE; nel territorio della Repubblica federale di Germania operano adeguamenti specifici per gli usi 2, 3 e 4 del sommario delle caratteristiche del prodotto. La validità decorre dal 20 dicembre 2023 al 30 aprile 2033.
GHC Chlor: autorizzazione dell’Unione per uno stesso biocida singolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2704 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo "GHC Chlor", ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Il provvedimento si fonda sul parere favorevole dell’ECHA e sul progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, ritenendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Base giuridica e procedimento
La domanda è stata presentata il 10 dicembre 2018 da GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH all’ECHA ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L’ECHA ha trasmesso il proprio parere alla Commissione il 3 agosto 2021 e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida il 15 giugno 2023 in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. La Commissione recepisce il parere dell’Agenzia e adotta l’autorizzazione con riferimento anche al parere del comitato permanente sui biocidi.
Ambito dell’autorizzazione e prodotto interessato
Il biocida autorizzato è "GHC Chlor", classificato nei tipi di prodotto 2 e 5 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo è il cloro attivo rilasciato da cloro, incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto interessati. Il titolare dell’autorizzazione è GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH, con sede in Ruhrstraße 113, 22761 Hamburg, Germania.
Usi autorizzati
Il sommario delle caratteristiche del prodotto autorizza cinque impieghi principali:
- disinfezione delle acque reflue a valle dell’impianto di trattamento, mediante dosaggio shock in sistema chiuso;
- disinfezione dell’acqua potabile presso i fornitori e nei sistemi di distribuzione, mediante dosaggio continuo;
- disinfezione dell’acqua nei serbatoi;
- disinfezione dell’acqua potabile negli impianti di raccolta, anche in istituzioni pubbliche e strutture sanitarie;
- disinfezione dell’acqua potabile per animali nelle aree agricole.
Gli organismi bersaglio indicati sono batteri e virus; per l’uso negli impianti di raccolta compare anche Legionella pneumophila. Gli utilizzatori previsti sono in via generale professionali; per le acque reflue è indicato anche l’utilizzatore industriale.
Condizioni tecniche di utilizzo
Gli usi sono configurati come impieghi in sistema chiuso con dosaggio automatizzato. Per il trattamento delle acque reflue è previsto un dosaggio shock di 477 mg/l di cloro attivo in condizioni di sporco, con tempo di contatto di 30 minuti. Per gli impieghi sull’acqua potabile e sull’acqua per animali, il dosaggio è continuo con concentrazioni residue che, a seconda dell’uso, sono pari a 0,5 mg/l o 1 mg/l di cloro attivo nel sistema.
Sono indicati anche i formati di confezionamento e trasporto ammessi: bombole da 4,8 a 140 l, fusti da 400 a 1.000 l e serbatoi ferroviari da 43.000 a 44.000 l, in acciaio al carbonio o inossidabile. Il prodotto è presentato come gas (GA).
Rettifiche applicabili in Germania
Per il territorio della Repubblica federale di Germania il regolamento recepisce una richiesta di adeguamento delle condizioni di autorizzazione. Per gli usi 2, 3 e 4 si applicano le norme tecniche tedesche per il dosaggio richiamate nel sommario, in particolare i fogli di lavoro W 229, W 296 e W 623 del Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., nonché il tempo minimo di contatto secondo W 229. Sono richiamate inoltre le disposizioni dell’Ordinanza tedesca in materia di acqua potabile e della relativa lista delle sostanze e dei processi di disinfezione.
Limiti e misure di protezione per l’acqua potabile
Per gli usi relativi all’acqua potabile il testo impone che:
- la concentrazione di cloro nell’acqua potabile non superi i limiti nazionali prima del consumo;
- la concentrazione di clorato non superi i valori parametrici della direttiva (UE) 2020/2184;
- per l’uso destinato agli animali, i residui di clorato negli alimenti non superino i livelli massimi di residui fissati nel regolamento (UE) 2020/749.
Per la Germania sono ammessi, in casi eccezionali, incrementi fino a 6 mg/l di cloro libero e una concentrazione finale fino a 0,6 mg/l di cloro libero quando la disinfezione non sia garantibile con altri mezzi o sia temporaneamente alterata dalla presenza di ammonio.
Misure di mitigazione del rischio, primo soccorso e smaltimento
Le indicazioni generali di uso prevedono misure tecniche di sicurezza per il collegamento e lo scollegamento dei contenitori e per la manutenzione del sistema di tubazioni del gas. In particolare sono richiesti un sistema di allarme tarato su un valore di attivazione pari a 0,5 mg di cloro attivo/m3 o inferiore, ventilazione di scarico locale, misurazioni con sensori elettrochimici e monitoraggio dell’esposizione anche quando gli operatori indossano dispositivi di protezione respiratoria.
Sono previste istruzioni di pronto soccorso in caso di inalazione, contatto con la pelle e con gli occhi, nonché il richiamo al numero di emergenza 112 e a un centro antiveleni. Per lo smaltimento, il prodotto inutilizzato e gli imballaggi devono essere eliminati secondo le disposizioni locali, senza dispersione in suolo, acque o scarichi.
Stoccaggio e pericoli del prodotto
Il sommario delle caratteristiche segnala numerose indicazioni di pericolo: comburente, irritante cutaneo e oculare, tossico per inalazione, irritante per le vie respiratorie, molto tossico per gli organismi acquatici e gas sotto pressione. Lo stoccaggio deve avvenire in recipienti idonei in acciaio al carbonio, ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e ventilato, protetti da calore e sole diretto, con temperatura del contenitore tra 15 °C e 50 °C. Il prodotto deve essere tenuto lontano da agenti riducenti, materiali combustibili, metalli in polvere, acetilene, idrogeno, ammoniaca, idrocarburi e materiali organici.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’Unione e titolare
All’articolo 1 è rilasciata a favore di GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso dello stesso biocida singolo "GHC Chlor", con numero di autorizzazione EU-0027044-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida allegato.
Durata e decorrenza dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 20 dicembre 2023 al 30 aprile 2033, con scadenza allineata a quella del biocida singolo di riferimento "Arche Chlorine".
Adeguamenti per la Germania
Nel territorio della Repubblica federale di Germania si applicano gli adeguamenti dei termini e delle condizioni per gli usi 2, 3 e 4 di "GHC Chlor" indicati nel sommario delle caratteristiche del prodotto, in conformità all’articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Usi autorizzati
Sono autorizzati cinque usi: disinfezione delle acque reflue a valle dell’impianto di trattamento; disinfezione dell’acqua potabile presso i fornitori e nei sistemi di distribuzione; disinfezione dell’acqua nei serbatoi; disinfezione dell’acqua potabile negli impianti di raccolta; disinfezione dell’acqua potabile per animali nelle aree agricole. Gli usi riguardano i tipi di prodotto 2 e 5 e sono rivolti principalmente a utilizzatori professionali, con un uso industriale/professionale per il trattamento delle acque reflue.
Condizioni tecniche di impiego
Gli usi sono previsti mediante sistema chiuso e dosaggio automatizzato, con concentrazioni e frequenze specifiche: ad esempio 477 mg/l di cloro attivo per il dosaggio shock nelle acque reflue, 0,5 mg/l o 1 mg/l di cloro attivo come concentrazione residua per gli usi su acqua potabile, e dosaggio continuo per gli usi 2-5.
Misure di mitigazione del rischio
Sono previste misure per limitare l’esposizione e gli impatti ambientali, tra cui ventilazione di scarico locale, sistemi di allarme, sensori elettrochimici, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché il contenimento o la riduzione dei residui di cloro attivo e il rispetto dei limiti su clorato e cloro previsti dalla normativa applicabile.
Indicazioni di pericolo e sicurezza
Il prodotto è classificato come comburente, irritante, tossico per inalazione, irritante per le vie respiratorie e molto tossico per gli organismi acquatici; è inoltre un gas sotto pressione. Il sommario contiene consigli di prudenza, istruzioni di primo soccorso, smaltimento e stoccaggio, con riferimento a contenitori a pressione, temperature di conservazione e incompatibilità con sostanze reattive.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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