Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2646

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2646 della Commissione, del 28 novembre 2023, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32023R2646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza un nuovo additivo per mangimi a base di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650, destinato a tutte le specie animali e qualificato come additivo tecnologico nel gruppo degli additivi per l’insilaggio. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali bersaglio, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia nel migliorare la stabilità aerobica degli insilati. Sono previste condizioni di uso, obblighi di conservazione e misure di protezione per gli utilizzatori, tenuto conto del rischio di sensibilizzazione respiratoria. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione del preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego, nell’alimentazione animale, del preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione vale alle condizioni specificate nell’allegato, con particolare riferimento all’uso su materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare; il testo include prescrizioni di etichettatura, impiego e protezione degli utilizzatori. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Autorizzazione del preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2646 della Commissione autorizza l’impiego di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e dà seguito alla domanda presentata dall’operatore, sulla base del parere favorevole dell’EFSA del 12 maggio 2023.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama il sistema autorizzatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina i motivi e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione degli additivi per mangimi. La domanda riguardava un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 da classificare nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio".

Secondo il parere EFSA citato nei considerando:

  • il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, alle condizioni d’uso proposte;
  • in assenza di dati non è stato possibile concludere se l’additivo sia irritante per pelle e occhi o sensibilizzante cutaneo;
  • per la sua natura proteica, l’agente attivo deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie;
  • l’additivo può prolungare la stabilità aerobica degli insilati ottenuti da materiali foraggeri facili e moderatamente difficili da insilare, con tenore di sostanza secca tra 28% e 45%.

Oggetto dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale. L’autorizzazione riguarda:

  • la categoria: additivi tecnologici;
  • il gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio;
  • l’ambito soggettivo: tutte le specie animali.

L’allegato precisa che il prodotto è un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 contenente almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo, in forma solida, con sostanza attiva costituita da cellule vitali del microrganismo.

Condizioni di impiego e dose minima

L’allegato fissa la dose minima di impiego, quando l’additivo non è usato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, in:

  • 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco;
  • limitatamente a foraggi facili e moderatamente difficili da insilare.

Il testo precisa inoltre, con nota esplicativa, che:

  • il foraggio facile da insilare è caratterizzato da oltre il 3% di carboidrati solubili nel materiale fresco;
  • il foraggio moderatamente difficile da insilare presenta tra l’1,5% e il 3,0% di carboidrati solubili nel materiale fresco, secondo il regolamento (CE) n. 429/2008.

Obblighi per etichettatura, conservazione e protezione degli utilizzatori

Tra le altre disposizioni riportate nell’allegato, gli operatori devono indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione.

Sono inoltre previste misure di prevenzione dei rischi per gli utilizzatori:

  • gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi a cui gli utilizzatori possono essere esposti;
  • se tali rischi non possono essere eliminati, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Queste prescrizioni riflettono il richiamo della Commissione alla necessità di misure adeguate di protezione, in considerazione del possibile effetto sensibilizzante respiratorio.

Metodi di analisi e identificazione

L’allegato indica i metodi di controllo del prodotto:

  • per il conteggio nell’additivo di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650: metodo di semina per spatolamento o per inclusione su piastra con agar MRS, norma EN 15787;
  • per l’identificazione: ERIC-RCP, metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), secondo CEN/TS 17697.

È inoltre richiamato il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per la valutazione dei metodi di analisi.

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 19 dicembre 2033.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia anche ai fini SEE.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni indicate nell’allegato.

Base normativa e valutazione di sicurezza

Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si dà atto della domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e del parere EFSA del 12 maggio 2023, che conclude per la sicurezza del preparato per specie bersaglio, consumatori e ambiente, nonché per la sua efficacia nel prolungare la stabilità aerobica degli insilati.

Condizioni d’uso e indicazioni operative

L’allegato stabilisce che il preparato contiene almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo, in forma solida, ed è destinato a tutte le specie animali. Deve essere usato alla dose minima di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco quando non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, per foraggi facili e moderatamente difficili da insilare.

Obblighi di etichettatura e conservazione

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.

Protezione degli utilizzatori

La Commissione richiede misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione del rischio di sensibilizzazione delle vie respiratorie. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodo di analisi e identificazione

L’allegato richiama il metodo di conteggio su piastra con agar MRS (EN 15787) e i metodi di identificazione mediante ERIC-RCP, sequenziamento del DNA o PFGE, con riferimento al CEN/TS 17697 e alle informazioni del laboratorio di riferimento.

Durata dell’autorizzazione

Il termine di fine del periodo di autorizzazione indicato nell’allegato è il 19 dicembre 2033.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.