Regolamento (UE) 2023/2649
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2649 della Commissione, del 28 novembre 2023, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Hokoex conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Hokoex", a base di ciromazina, destinato al controllo larvicida delle mosche in diversi contesti zootecnici e impiantistici. L’autorizzazione è concessa alla società Hokochemie GmbH sulla base del parere favorevole dell’ECHA e del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto può essere immesso sul mercato e usato solo alle condizioni, alle dosi, con le restrizioni d’uso e le misure di mitigazione del rischio indicate nell’allegato. La validità dell’autorizzazione è fissata in dieci anni, dal 19 dicembre 2023 al 30 novembre 2033.
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Hokoex" (tipo di prodotto 18) a favore di Hokochemie GmbH, con validità dal 19 dicembre 2023 al 30 novembre 2033.
Ambito di applicazione
Si applica alla messa a disposizione sul mercato e all’uso nell’Unione europea del biocida singolo "Hokoex", per il tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione è rilasciata alla società Hokochemie GmbH ed è vincolata al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e non disciplina altri biocidi diversi da "Hokoex"; l’allegato include anche condizioni d’uso differenziate per utilizzatori professionali e non professionali e specifiche limitazioni per determinate strutture e modalità di impiego.
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Hokoex"
Il regolamento di esecuzione rilascia un’autorizzazione dell’Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, per il prodotto biocida singolo "Hokoex". Il provvedimento si fonda sul parere favorevole dell’ECHA e sul fatto che il prodotto, subordinatamente al rispetto del sommario delle caratteristiche del biocida (SPC), soddisfa i requisiti sostanziali per l’autorizzazione dell’Unione.
Contesto procedurale e base giuridica
La domanda è stata presentata da Hokochemie GmbH il 12 dicembre 2017 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, con riferimento al tipo di prodotto 18. La valutazione è stata svolta dall’autorità competente e dall’ECHA, che hanno trasmesso rispettivamente la relazione di valutazione e il parere con il progetto di SPC; la Commissione ha quindi condiviso le conclusioni dell’Agenzia e ha ritenuto opportuno rilasciare l’autorizzazione. La base giuridica è l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Oggetto dell’autorizzazione e caratteristiche del prodotto
L’autorizzazione riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso di "Hokoex" come biocida singolo, con numero di autorizzazione EU-0027471-0000. Il principio attivo è la ciromazina (N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triammina), presente al 2,0%, in formulazione SG, cioè granuli solubili in acqua. Il prodotto è destinato al tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi.
Ambito soggettivo e usi autorizzati
L’allegato distingue tra utilizzo professionale e non professionale. Per gli utilizzatori professionali, il prodotto può essere impiegato in allevamenti di animali e in impianti di gestione dei rifiuti; per i non professionali, l’uso è circoscritto ad alcuni locali di stabulazione per cavalli, pecore, capre, conigli e furetti. In tutti i casi il target è costituito dalle mosche (Muscidae) in tutti gli stadi larvali.
Modalità di applicazione e limiti di dosaggio
Sono previste diverse modalità di applicazione: spruzzatura a bassa pressione, versamento con annaffiatoio e spargimento a secco a mano, con dose standard di 25 g/m2. Per la spruzzatura e il versamento è richiesta la preparazione del prodotto con acqua secondo volumi prefissati, mentre per lo spargimento è consentita l’applicazione diretta dei granuli. Il regolamento disciplina in modo puntuale le aree di trattamento, le tempistiche di prima applicazione, le riapplicazioni e il numero massimo di trattamenti annui per specie e contesto, ad esempio per bovini, suini, pollame, cavalli, capre, pecore, conigli, visoni e furetti.
Misure di sicurezza e mitigazione del rischio
L’allegato impone numerose misure di protezione: uso di guanti resistenti agli agenti chimici nella manipolazione e nell’applicazione, impiego di tute rivestite o tute monouso tipo 6 EN 13034, limitazione dell’area trattata a 600 m2 al giorno per utilizzatore nelle applicazioni a spruzzo e utilizzo solo in aree inaccessibili ai bambini. Sono inoltre vietate l’applicazione diretta sugli animali e su alimenti, mangimi, bevande o superfici a contatto con tali prodotti, nonché specifici impieghi in centri di allevamento per pulcini e in condizioni in cui non sia evitabile il rilascio nelle acque reflue o superficiali.
Gestione integrata, primo soccorso e protezione ambientale
Le istruzioni generali raccomandano l’alternanza con prodotti aventi diverse modalità d’azione per prevenire la resistenza, l’uso della dose raccomandata di 0,5 g di principio attivo/m2 e il ricorso a monitoraggio e misure complementari di sanificazione o controllo biologico. In caso di esposizione o incidente, non è indicato un antidoto specifico e si raccomanda terapia sintomatica, con chiamata ai centri antiveleni o ai medici secondo i casi. Per la tutela ambientale, devono essere recuperati i granuli dispersi, assorbite le fuoriuscite liquide e impedito qualunque scarico in fognatura o nell’ambiente.
Smaltimento, stoccaggio e durata dell’autorizzazione
Il prodotto, i residui e gli imballaggi vanno smaltiti secondo la normativa nazionale. La conservazione deve avvenire nel contenitore originale chiuso, in luogo asciutto, al riparo da luce diretta e umidità, a temperatura non superiore a 35 °C; la durata di conservazione è fissata in 5 anni. L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 19 dicembre 2023 al 30 novembre 2033, ed il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
All’impresa Hokochemie GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Hokoex", con numero di autorizzazione EU-0027471-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato nell’allegato.
Durata di validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 19 dicembre 2023 al 30 novembre 2033.
Base giuridica e procedura di valutazione
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda era stata presentata il 12 dicembre 2017, con registrazione nel registro per i biocidi n. BC-TH035808-24; l’autorità competente ha trasmesso la relazione di valutazione il 25 marzo 2021 e l’ECHA ha inviato il proprio parere, il progetto di SPC e la relazione finale il 4 novembre 2021, completando il progetto di SPC in tutte le lingue il 2 dicembre 2021.
Conformità ai requisiti del regolamento biocidi
Il parere dell’ECHA conclude che "Hokoex" rientra nella definizione di biocida singolo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e, subordinatamente alla conformità al progetto di SPC, soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Composizione e forma del prodotto
Il principio attivo è la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triammina (ciromazina), con contenuto del 2,0%, numero CAS 66215-27-8 e numero CE 266-257-8. La formulazione è SG, cioè granuli solubili in acqua. Il prodotto contiene inoltre biossido di silicio amorfo (nano) come elemento aggiuntivo di etichetta.
Usi autorizzati
Sono autorizzati tre usi principali: controllo delle mosche fastidiose e pungenti nel bestiame in allevamenti professionali; controllo delle mosche fastidiose e pungenti negli allevamenti di animali per utilizzatori non professionali; controllo delle larve di mosca fastidiosa negli impianti di gestione dei rifiuti per utilizzatori professionali. Per ciascun uso sono previsti organismi bersaglio, contesti applicativi, metodi di applicazione, dosi, frequenze massime e categorie di utenti.
Limitazioni operative e massimali di applicazione
L’allegato stabilisce limiti specifici per specie e contesti: ad esempio, per bovini, suini, pollame, conigli, cavalli, capre, pecore, visoni e furetti sono previsti diversi massimali annuali di trattamento e modalità consentite (spruzzatura, versamento, spargimento a secco). È previsto che, per uno stesso uso, sia consentito solo uno dei metodi specifici con il relativo numero massimo di applicazioni annue.
Misure di mitigazione del rischio
Sono imposti obblighi di protezione individuale e limitazioni d’impiego, tra cui guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante manipolazione e applicazione, tute rivestite o tute monouso di tipo 6 EN 13034, limite di 600 m2 al giorno per utilizzatore nelle applicazioni a spruzzo, impiego solo in aree inaccessibili ai bambini, divieto di applicazione diretta sugli animali e su alimenti/mangimi/superfici a contatto, e divieti specifici per centri di allevamento per pulcini e per luoghi in cui non sia evitabile l’esposizione a impianti di trattamento reflui o l’emissione in acque superficiali.
Gestione della resistenza, primo soccorso e tutela ambientale
Le istruzioni generali impongono l’alternanza con prodotti aventi diverse modalità d’azione, l’uso alla dose raccomandata di 0,5 g di principio attivo/m2, il monitoraggio dell’infestazione e l’integrazione con misure di sanificazione e controllo non chimico. Sono inoltre previste indicazioni di primo soccorso senza antidoto specifico, nonché misure di emergenza ambientale, come il recupero dei granuli fuoriusciti, l’assorbimento delle fuoriuscite liquide e il divieto di scarico nelle fognature o nell’ambiente.
Smaltimento, stoccaggio e durata di conservazione
Il prodotto, i residui e l’imballaggio devono essere smaltiti secondo la normativa nazionale. Il prodotto deve essere conservato in contenitore originale chiuso, in luogo asciutto, a temperatura massima di 35 °C, al riparo da luce diretta e umidità, e fuori dalla portata di bambini, animali domestici e bestiame. La durata di conservazione è di 5 anni.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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