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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2660

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2660 della Commissione, del 28 novembre 2023, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32023R2660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova per 10 anni l'approvazione del glifosato, sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari, a decorrere dal 16 dicembre 2023 fino al 15 dicembre 2033. Il rinnovo è accompagnato da condizioni tecniche e restrizioni, tra cui limiti per alcune impurezze, prescrizioni per la valutazione delle autorizzazioni nazionali e misure di mitigazione del rischio. Vengono inoltre imposti specifici obblighi di attenzione su coformulanti, residui nelle colture successive, tutela delle acque, piccoli mammiferi, biodiversità, usi non professionali e usi pre-raccolta, con divieto di impiego per disseccamento destinato a controllare il momento del raccolto o ottimizzare la trebbiatura.

Rinnovo dell'approvazione del glifosato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari e aggiornamento delle condizioni di impiego nell'UE.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva glifosato, utilizzata nei prodotti fitosanitari autorizzati nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri quando valutano o rilasciano autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti glifosato, nonché i richiedenti e gli operatori che intendono immettere o utilizzare tali prodotti. Sono previste condizioni e restrizioni specifiche, incluse esclusioni o limitazioni per alcuni usi pre-raccolta, per impieghi da parte di utilizzatori non professionali e per applicazioni in aree sensibili; il regolamento si applica dal 16 dicembre 2023 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rinnovo dell'approvazione del glifosato

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2660 rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione segue la procedura di riesame e rinnovo avviata dal richiedente e culminata con le conclusioni scientifiche dell'EFSA e il parere dell'ECHA sulla classificazione armonizzata.

Contesto procedurale e motivazioni

Il glifosato era già stato approvato fino al 15 dicembre 2022 e la sua approvazione era stata prorogata fino al 15 dicembre 2023 per il ritardo della valutazione, indipendente dalla volontà del richiedente. La Commissione rileva che, per uno o più impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti glifosato, i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti; ritiene tuttavia necessario accompagnare il rinnovo con condizioni e restrizioni specifiche, alla luce dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Durata dell'approvazione e modifica dell'elenco UE

L'approvazione è rinnovata dal 16 dicembre 2023 al 15 dicembre 2033. Il regolamento modifica conseguentemente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sostituendo la voce 118 relativa al glifosato nell'elenco delle sostanze attive approvate.

Specifiche tecniche della sostanza attiva

Il glifosato è identificato come N-(fosfonometil)glicina, CAS 1071-83-6, CIPAC 284. È richiesto un grado di purezza almeno pari a 950 g/kg. Il materiale tecnico non deve superare determinati limiti per impurezze tossicologicamente rilevanti:

  • N-nitroso-glifosato (NNG): < 1 mg/kg;
  • formaldeide: < 1 g/kg;
  • trietilammina: ≤ 2 g/kg;
  • acido formico: ≤ 4 g/kg;
  • N,N-bis(fosfonometil)glicina (glifosina): ≤ 3 g/kg.

Impieghi autorizzabili e limiti sostanziali

Sono autorizzabili soltanto impieghi come erbicida. Il regolamento, inoltre, esclude in sostanza l'autorizzazione di usi pre-raccolta non coerenti con l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e con la direttiva 2009/128/CE, precisando che non devono essere autorizzati gli impieghi per il disseccamento finalizzati a controllare il momento del raccolto o a ottimizzare la trebbiatura.

Obblighi per gli Stati membri nella fase autorizzatoria

Nell'applicare i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Devono inoltre prestare particolare attenzione a una serie di profili di rischio e, se del caso, imporre misure di mitigazione o restrizioni specifiche.

Coformulanti, residui e tutela della salute umana

Le autorità nazionali devono verificare con particolare attenzione i coformulanti presenti nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato, alla luce dei criteri del regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 sui coformulanti inaccettabili. Devono inoltre valutare l'esposizione dei consumatori ai residui presenti nelle colture successive coltivate a rotazione, tema rispetto al quale la valutazione dei rischi non è stata completata con i dati disponibili.

Protezione delle acque e monitoraggio

Il regolamento richiede attenzione specifica alla protezione delle acque sotterranee nelle aree vulnerabili e delle acque superficiali, soprattutto quelle destinate all'estrazione di acqua potabile, con particolare riguardo agli impieghi su superfici impermeabilizzate. Gli Stati membri possono anche stabilire requisiti di monitoraggio aggiuntivi al momento del rilascio delle autorizzazioni, in integrazione agli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2009/128/CE.

Protezione degli organismi non bersaglio e limiti di impiego

Particolare attenzione deve essere posta alla protezione dei piccoli mammiferi erbivori. Se necessario, gli Stati membri devono imporre misure di mitigazione quali la limitazione dei tempi d'uso, del numero di applicazioni o del dosaggio massimo. Il regolamento indica valori massimi ordinari di applicazione, salvo esito favorevole di una valutazione specifica:

  • 1,44 kg di glifosato per ettaro all'anno per uso in agricoltura;
  • 1,8 kg di glifosato per ettaro all'anno per il controllo di specie invasive in aree agricole e non agricole;
  • 3,6 kg di glifosato per ettaro all'anno per l'uso in aree non agricole.

Sono inoltre previste misure per ridurre la deriva e proteggere le piante terrestri e acquatiche non bersaglio, includendo normalmente una fascia tampone non irrorata di almeno 5-10 metri dal confine del campo e ugelli antideriva capaci di ridurre la deriva di almeno il 75 %, salvo diversa valutazione del rischio. Per le applicazioni a spruzzo da parte di utilizzatori professionali in terreni agricoli tali misure costituiscono il riferimento ordinario.

Biodiversità ed effetti indiretti

Pur non essendo stati individuati impatti diretti sulla biodiversità, non possono escludersi effetti indiretti attraverso interazioni trofiche. In attesa di metodi e orientamenti UE concordati, gli Stati membri possono applicare metodi ritenuti appropriati e coerenti con le condizioni agroambientali locali; se emergono possibili effetti indiretti, devono introdurre condizioni o restrizioni specifiche, tenendo conto dell'eventuale disponibilità di metodi alternativi con minore impatto sulla biodiversità. Il richiedente deve trasmettere informazioni di conferma entro tre anni dalla data di applicabilità di un pertinente documento di orientamento approvato dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Usi non professionali e aree sensibili

Gli usi da parte di utilizzatori non professionali non rientravano negli impieghi rappresentativi valutati; per essi gli Stati membri devono prestare particolare attenzione in sede autorizzatoria. Inoltre, in linea con la direttiva 2009/128/CE, l'uso di prodotti contenenti glifosato deve essere ridotto al minimo o vietato in aree sensibili come parchi, giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, parchi gioco per bambini e nelle vicinanze di strutture sanitarie.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 16 dicembre 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'approvazione

L'approvazione del glifosato è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo è motivato dall'esito della valutazione scientifica dei rischi, che ha accertato il soddisfacimento dei criteri di approvazione per almeno uno o più impieghi rappresentativi.

Durata dell'approvazione

La nuova approvazione decorre dal 16 dicembre 2023 e scade il 15 dicembre 2033, quindi ha durata decennale.

Condizioni chimico-tossicologiche e purezza

La sostanza attiva deve avere purezza pari o superiore a 950 g/kg. Nel materiale tecnico non devono superarsi specifici limiti per le impurezze rilevanti sotto il profilo tossicologico: N-nitroso-glifosato (NNG) < 1 mg/kg, formaldeide < 1 g/kg, trietilammina ≤ 2 g/kg, acido formico ≤ 4 g/kg, N,N-bis(fosfonometil)glicina (glifosina) ≤ 3 g/kg.

Ambito degli impieghi autorizzabili

Possono essere autorizzati solo impieghi come erbicida. Sono quindi esclusi impieghi diversi da quelli erboricidi.

Criteri per le autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri, nell'applicare i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, incluse le appendici I e II, e prestare particolare attenzione a coformulanti, residui nelle colture successive, acque sotterranee e superficiali, piccoli mammiferi erbivori, piante non bersaglio, effetti indiretti sulla biodiversità, usi non professionali e usi pre-raccolta.

Coformulanti inaccettabili

Le autorità nazionali devono prestare particolare attenzione ai coformulanti presenti nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato, tenendo conto dei criteri del regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 per l'identificazione dei coformulanti inaccettabili.

Residui nelle colture successive

Deve essere valutata con particolare attenzione l'esposizione dei consumatori per i residui che possono essere presenti nelle colture successive coltivate a rotazione, poiché la valutazione del rischio non è stata completata sulla base dei dati disponibili.

Tutela delle acque

Gli Stati membri devono porre particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle aree vulnerabili e delle acque superficiali, soprattutto quelle utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, considerando in modo specifico gli impieghi su superfici impermeabilizzate. Possono inoltre imporre requisiti di monitoraggio aggiuntivi.

Protezione dei piccoli mammiferi erbivori

Devono essere valutati con particolare attenzione i rischi per i piccoli mammiferi erbivori. Se necessario, gli Stati membri devono imporre misure di mitigazione, tra cui limitazione dei tempi di uso, del numero di applicazioni o del dosaggio massimo. Sono indicati massimi ordinari di applicazione: 1,44 kg/ha/anno per l'uso agricolo, 1,8 kg/ha/anno per il controllo di specie invasive in aree agricole e non agricole, 3,6 kg/ha/anno per l'uso in aree non agricole, salvo esito favorevole di una valutazione specifica.

Protezione delle piante non bersaglio e deriva

Per evitare effetti inaccettabili sulle piante terrestri e acquatiche non bersaglio, gli Stati membri devono considerare l'esposizione per contatto dovuta alla deriva di sostanze nebulizzate e imporre misure di mitigazione adeguate. Per le applicazioni a spruzzo da parte di utilizzatori professionali in terreni agricoli si richiede normalmente una fascia tampone non irrorata interna al campo di almeno 5-10 metri e ugelli antideriva che riducano la deriva di almeno il 75 %, salvo esito di rischio favorevole.

Biodiversità ed effetti indiretti

Pur non essendo stati individuati impatti diretti sulla biodiversità, non si escludono effetti indiretti attraverso interazioni trofiche. In assenza di metodi e orientamenti UE concordati, gli Stati membri possono applicare metodi ritenuti appropriati; se individuano effetti indiretti, devono fissare condizioni o restrizioni specifiche, tenendo conto di eventuali alternative pratiche a minore impatto. Il richiedente dovrà fornire informazioni di conferma entro tre anni dalla data di applicabilità di un pertinente documento di orientamento approvato dal comitato permanente.

Usi non professionali, pre-raccolta e aree sensibili

Gli impieghi da parte di utilizzatori non professionali non sono stati oggetto della valutazione rappresentativa e richiedono particolare attenzione. Gli usi pre-raccolta devono essere attentamente valutati; non possono essere autorizzati gli impieghi per il disseccamento al fine di controllare il momento del raccolto o ottimizzare la trebbiatura. Gli Stati membri devono inoltre ridurre al minimo o vietare l'uso in aree sensibili, come parchi, giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, parchi gioco e aree prossime a strutture sanitarie.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La voce relativa al glifosato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita per recepire il rinnovo dell'approvazione, la nuova durata e le condizioni specifiche applicabili.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 16 dicembre 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareambienteprotezione delle acqueagricoltura

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