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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2644

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2644 della Commissione, del 28 novembre 2023, relativo all’autorizzazione dell’acido lattico prodotto da Weizmannia coagulans DSM 32789 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione di tutti gli animali acquatici e dei ruminanti privi di rumine funzionale

Normativa europea32023R2644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a determinate condizioni, l’acido lattico prodotto da Weizmannia coagulans DSM 32789 come additivo per mangimi. La Commissione conclude che il prodotto soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base del parere favorevole dell’EFSA, e ne disciplina impiego, specie destinatarie, tenori massimi e misure di protezione per gli utilizzatori. È inoltre escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio.

Autorizzazione dell’acido lattico prodotto da Weizmannia coagulans DSM 32789 come additivo per mangimi, con condizioni d’uso e limiti specifici per determinate specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione in commercio/uso dell’acido lattico prodotto da Weizmannia coagulans DSM 32789 come additivo tecnologico della categoria "additivi tecnologici" e del gruppo funzionale "conservanti". L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati alle specie animali indicate nell’allegato, con esclusione degli animali acquatici e, per talune condizioni, dei ruminanti privi di rumine funzionale; non è consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione dell’acido lattico prodotto da Weizmannia coagulans DSM 32789 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2644 autorizza un nuovo additivo per mangimi, sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere favorevole dell’EFSA. La Commissione ritiene che l’acido lattico prodotto da Weizmannia coagulans DSM 32789 soddisfi le condizioni di sicurezza e di efficacia richieste, adottando al contempo misure per la protezione degli utilizzatori.

Contesto normativo e motivazioni

Il provvedimento richiama la disciplina generale sugli additivi per mangimi contenuta nel regolamento (CE) n. 1831/2003, che stabilisce motivi e procedure di autorizzazione. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro ed è stata accompagnata dalla documentazione prescritta. La Commissione si fonda sui pareri EFSA del 24 marzo 2022 e del 22 marzo 2023, nei quali l’additivo è stato ritenuto sicuro per le specie bersaglio, salvo i preruminanti, e sicuro per consumatori e ambiente; è stato inoltre segnalato che la sostanza è corrosiva per pelle, occhi e mucose. Il considerando relativo all’acqua di abbeveraggio chiarisce che, per gli additivi tecnologici, il regolamento di base non consente tale modalità di impiego.

Oggetto dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza l’acido lattico prodotto da Weizmannia coagulans DSM 32789 come additivo della categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale conservanti, secondo le condizioni fissate nell’allegato. L’additivo è identificato con il numero 1a270i ed è descritto come acido lattico in forma liquida, con caratteristiche chimiche e microbiologiche definite in modo puntuale.

Ambito di impiego e specie interessate

L’allegato delimita l’impiego a talune specie animali, escludendo gli animali acquatici. È prevista una disciplina differenziata: un limite massimo specifico per le specie diverse da suini, ruminanti e animali acquatici, e un diverso limite per suini e ruminanti a rumine funzionale. Il regolamento, inoltre, esclude espressamente l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio, coerentemente con la disciplina generale degli additivi tecnologici.

Specifiche tecniche, analisi e limiti massimi

La composizione dell’additivo deve essere acido lattico almeno al 74 % p/p, in forma liquida. La sostanza attiva presenta acido D-lattico non superiore al 3 % e acido L-lattico non inferiore al 97 %, con formula C3H6O3 e numero CAS 79-33-4; la produzione avviene mediante fermentazione di Weizmannia coagulans DSM 32789. Il metodo analitico per la determinazione nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti è la cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) secondo EN 17294. I livelli massimi autorizzati sono pari a 20 000 mg/kg di mangime completo al 12 % di umidità per le specie diverse da suini, ruminanti e animali acquatici, e a 50 000 mg/kg per suini e ruminanti a rumine funzionale.

Prescrizioni di impiego e tutela degli utilizzatori

L’allegato introduce due prescrizioni operative rilevanti. In primo luogo, le miscele di diverse fonti di acido lattico non devono eccedere i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate. In secondo luogo, le istruzioni per l’uso devono riportare una specifica avvertenza sull’uso simultaneo di diversi acidi organici o dei loro sali quando uno o più di essi siano impiegati in quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato. Sul piano della sicurezza sul lavoro, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori; ove ciò non basti, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore ed efficacia

Il periodo di autorizzazione scade il 19 dicembre 2033. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "conservanti", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Ambito soggettivo e specie destinatarie

L’allegato limita l’uso a tutte le specie animali diverse dai suini, dai ruminanti e da tutti gli animali acquatici, con una previsione specifica di tenori massimi anche per suini e ruminanti a rumine funzionale. Il considerando 4 chiarisce che l’uso nell’acqua di abbeveraggio non è consentito.

Composizione, identificazione e metodo di analisi

L’additivo è identificato con il numero 1a270i; è acido lattico in forma liquida, con purezza almeno pari al 74 % p/p. La sostanza attiva è caratterizzata da acido D-lattico ≤ 3 % e acido L-lattico ≥ 97 %, formula C3H6O3, CAS n. 79-33-4, ottenuta mediante fermentazione di Weizmannia coagulans DSM 32789. Per la determinazione nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti è previsto il metodo IC-CD secondo EN 17294.

Limiti massimi di impiego

Per le specie diverse da suini, ruminanti e animali acquatici il tenore massimo è pari a 20 000 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Per suini e ruminanti a rumine funzionale il tenore massimo è pari a 50 000 mg/kg. Non sono indicati tenori minimi né età massime.

Condizioni d’uso e avvertenze

L’allegato stabilisce che le miscele di diverse fonti di acido lattico non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie apparentate. Le istruzioni per l’uso devono riportare l’avvertenza: "L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato."

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 19 dicembre 2033.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareadditivi per mangimisalute animalemercato interno

Testo integrale

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