Regolamento (UE) 2023/2645
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2645 della Commissione, del 28 novembre 2023, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus DSM 33618 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati, suinetti svezzati di specie suine minori, suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: Elanco GmbH)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’immissione e l’uso come additivo per mangimi di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-mannanasi prodotto da Paenibacillus lentus DSM 33618. L’autorizzazione riguarda la formulazione solida e si applica a precise specie avicole e suine, con condizioni d’impiego, tenori minimi e misure di protezione per gli utilizzatori. L’allegato fissa inoltre il metodo di analisi, il numero di identificazione dell’additivo e la data di scadenza dell’autorizzazione.
Autorizzazione dell’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus DSM 33618 come additivo per mangimi per specifiche specie avicole e suine.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego, nell’alimentazione animale, di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus DSM 33618, nella sola formulazione solida autorizzata. Riguarda i mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso, specie avicole minori allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suini da ingrasso, specie suine minori da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati e suinetti svezzati di specie suine minori. È esclusa, di fatto, la formulazione liquida menzionata in domanda, rispetto alla quale il richiedente ha avviato una riformulazione separata; il regolamento non disciplina altre specie o altre forme di utilizzo al di fuori delle condizioni dell’allegato.
Autorizzazione dell’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus DSM 33618 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2645 della Commissione autorizza, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-mannanasi prodotto da Paenibacillus lentus DSM 33618 come additivo per mangimi. La decisione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 2 febbraio 2023 e riguarda esclusivamente la formulazione solida del prodotto, destinata a specifiche specie avicole e suine.
Base giuridica e iter autorizzativo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e ne definisce motivi e procedure. La domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. Il preparato è stato richiesto come additivo zootecnico, nel gruppo funzionale dei promotori della digestione.
Valutazione scientifica e motivi della decisione
Secondo l’EFSA, alle condizioni d’uso proposte il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre rilevato che il prodotto non è irritante per la pelle e per gli occhi, ma deve essere considerato un sensibilizzante cutaneo e un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. Sul piano dell’efficacia, l’EFSA ha ritenuto il preparato efficace a 32 000 U/kg di mangime completo per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso, nonché a 48 000 U/kg per tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati e suinetti svezzati di specie suine minori. L’Autorità non ha richiesto specifiche misure di monitoraggio post-commercializzazione.
Ambito di autorizzazione e specie interessate
L’autorizzazione copre le specie o categorie di animali indicate nell’allegato e non si estende automaticamente ad altri impieghi. In particolare, il regolamento riguarda:
- polli da ingrasso;
- pollastre allevate per la produzione di uova;
- specie avicole minori da ingrasso;
- specie avicole minori allevate per la produzione di uova o per la riproduzione;
- suini da ingrasso;
- specie suine minori da ingrasso;
- tacchini da ingrasso;
- tacchini allevati per la riproduzione;
- suinetti svezzati;
- suinetti svezzati di specie suine minori.
Il considerando 5 evidenzia che il richiedente ha comunicato l’intenzione di riformulare la formulazione liquida del preparato e ha chiesto che il procedimento relativo alla formulazione solida proseguisse separatamente; di conseguenza, il presente regolamento autorizza soltanto la formulazione solida.
Caratteristiche dell’additivo, dosi e metodo di analisi
L’allegato identifica l’additivo come endo-1,4-beta-mannanasi (EC 3.2.1.78), prodotta da Paenibacillus lentus DSM 33618, con attività minima di 1,60 x 10^5 U/g e contenuto di olio minerale alimentare non superiore all’1 %. È previsto il metodo colorimetrico basato sull’idrolisi enzimatica e sulla reazione degli zuccheri riduttori con acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS) per la quantificazione dell’attività enzimatica in additivo, premiscele e mangimi composti.
I livelli autorizzati sono distinti per gruppo animale:
- 32 000 U/kg di mangime completo al 12 % di umidità per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso, specie avicole minori allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso;
- 48 000 U/kg di mangime completo al 12 % di umidità per tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati e suinetti svezzati di specie suine minori.
Obblighi per gli operatori e misure di sicurezza
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con misure organizzative, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è inoltre indicata la fine del periodo di autorizzazione al 19 dicembre 2033.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’additivo indicato nell’allegato, classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione", è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni fissate nell’allegato stesso, ai sensi dell’articolo 1 e in coerenza con l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito soggettivo e specie target
L’autorizzazione copre polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso, specie avicole minori allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suini da ingrasso, specie suine minori da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati e suinetti svezzati di specie suine minori.
Composizione, forma e titolare
L’additivo è identificato come endo-1,4-beta-mannanasi (EC 3.2.1.78), prodotta da Paenibacillus lentus DSM 33618, con attività minima di 1,60 x 10^5 U/g e contenuto di olio minerale alimentare pari o inferiore all’1 %. Il titolare dell’autorizzazione è Elanco GmbH e la forma autorizzata è quella solida.
Dosaggi e livelli di impiego
Per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso, specie avicole minori allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso è previsto un livello di 32 000 U/kg di mangime completo al 12 % di umidità. Per tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati e suinetti svezzati di specie suine minori è previsto un livello di 48 000 U/kg di mangime completo al 12 % di umidità.
Condizioni d’uso e misure di protezione
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.
Metodo di analisi
Per la quantificazione dell’attività dell’endo-1,4-beta-mannanasi nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti sono previsti metodi colorimetrici basati sull’idrolisi enzimatica e sulla reazione degli zuccheri riduttori (equivalenti mannosio) con acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS).
Valutazione scientifica EFSA
L’EFSA, nel parere del 2 febbraio 2023, ha concluso che il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, non è irritante per pelle e occhi, ma è un sensibilizzante cutaneo e un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. Ha inoltre ritenuto efficace il prodotto ai livelli indicati e non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.
Decorrenza dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 19 dicembre 2033.
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