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Ordinanza

Ordinanza n. 7181/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza del lodo arbitrale del 19 luglio 2007, reso esecutivo l’11 marzo 2008, nonché della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3748 del 24 maggio 2019;

Giustizia amministrativa202303883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione del lodo arbitrale reso esecutivo e della sentenza della Corte d’Appello di Roma, già oggetto di precedente giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il Fallimento ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un lodo arbitrale del 19 luglio 2007, reso esecutivo l’11 marzo 2008, e della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3748 del 24 maggio 2019. Con precedente sentenza, il TAR aveva accolto il ricorso e ordinato ad A.C.E.R. Campania, già IACP di Benevento in liquidazione, di dare esecuzione ai provvedimenti, nominando quale Commissario ad acta, in caso di ulteriore inadempienza, il Presidente della Giunta regionale della Campania o un suo delegato. Il Commissario ad acta delegato ha quindi trasmesso una relazione conclusiva sulle attività svolte per l’esatta e tempestiva esecuzione della decisione, chiedendo la liquidazione del compenso.

La decisione

Il TAR ha preso atto, sulla base della relazione conclusiva e della documentazione in atti, dell’avvenuta ottemperanza al lodo e alla sentenza. Ha ritenuto congruo il compenso del Commissario ad acta, valutando l’attività svolta e il relativo grado di complessità ai sensi del d.P.R. 115/2002 e del d.m. 30 maggio 2002, artt. 1 e 2, e lo ha liquidato in complessivi euro 1.200,00. Il pagamento è stato posto a carico di A.C.E.R. Campania, cui è stato ordinato di corrispondere la somma al Commissario ad acta. L’ordinanza non introduce ulteriori statuizioni sul merito dell’obbligo sostanziale già eseguito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002

    Costituisce la base normativa richiamata per la liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta.

  • d.m. 30 maggio 2002, artt. 1 e 2

    È richiamato quale parametro per determinare il compenso del Commissario ad acta in relazione all’attività svolta e al suo grado di complessità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione e la relazione conclusiva del Commissario ad acta dimostrano l’avvenuta esecuzione del titolo, il giudice può limitarsi a prendere atto dell’adempimento e a liquidare il compenso spettante al Commissario.
  • Il compenso del Commissario ad acta deve essere determinato tenendo conto dell’attività concretamente svolta e del relativo grado di complessità, applicando i parametri normativi richiamati per la liquidazione.
  • Il pagamento del compenso liquidato al Commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente destinataria dell’ordine di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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