Ordinanza n. 69/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione num. 6834 del 3 settembre 2025, Conclusione conferenza di servizi conseguente all’istanza prot. 105291/2025 adottata dal Dirigente del settore sviluppo economico, commercio e turismo; - del provvedimento num. 106376 del 16 agosto 2025, Convocazione della Conferenza di servizi, in modalità asincrona conseguente all’istanza presentata da INWIT; - del provvedimento di riscontro negativo alla diffida presentata dai ricorrenti e adottato dal Comune in data 29 dicembre 2025 senza protocollo, comunicato ai ricorrenti per il tramite dell’avv. Atzeni in data 30 dicembre 2025; - di tutti gli atti antecedenti o conseguenti anche sconosciuti ai ricorrenti e comunque funzionalmente collegati e connessi ai predetti, lesivi dei diritti e delle posizioni dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Conclusione della conferenza di servizi relativa all’istanza di Inwit S.p.A. per la realizzazione di un traliccio destinato a impianti di rice-trasmissione, convocazione della conferenza di servizi e successivo riscontro negativo alla diffida dei ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale di conclusione della conferenza di servizi, il provvedimento di convocazione della conferenza e il successivo riscontro negativo alla diffida presentata nei confronti del Comune, nonché gli atti connessi. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti, poiché il TAR ha riservato al merito l’esame delle eccezioni preliminari e delle censure formulate dalle parti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il periculum in mora, poiché la concessione della sospensione non avrebbe arrecato alcuna concreta utilità ai ricorrenti: il traliccio oggetto dell’autorizzazione impugnata risultava già realizzato, come comprovato dalla comunicazione di fine lavori e dalla documentazione fotografica depositata in giudizio, sebbene non fossero ancora presenti impianti destinati alla rice-trasmissione. L’esame delle eccezioni preliminari e delle censure di merito è stato riservato alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; la misura è stata respinta per l’insussistenza, allo stato, di una concreta utilità cautelare e quindi del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando, nelle circostanze concrete, la misura non arrecherebbe alcuna utilità effettiva al ricorrente.
- La realizzazione dell’opera cui si riferisce il provvedimento impugnato può escludere il periculum in mora quando la sospensione non sia più idonea a impedire o rimuovere il pregiudizio dedotto; tale valutazione può essere compiuta sulla base della documentazione di fine lavori e delle fotografie depositate in giudizio.
- Il giudice cautelare può respingere la domanda per carenza del periculum senza anticipare la decisione sulle eccezioni preliminari e sulle censure di merito, riservandone l’esame alla fase di cognizione piena.
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